Evoluzione e regolamentazione del lavoro accessorio

di Pietro Aloisi Masella*

Con l’istituzione del lavoro accessorio il Legislatore ha voluto negli anni dettare alcune leggi per regolamentare le posizioni lavorative non inquadrabili nei cosiddetti rapporti canonici (lavoro subordinato o lavoro autonomo) e porre alcuni capisaldi per determinare norme certe a tutela di tutti gli attori, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori “discontinui”. Obiettivo principale era ed è tutt’oggi flessibilizzare i rapporti di lavoro definiti nel tempo “atipici” tali da permettere alle aziende la possibilità di far fronte ad un mercato sempre più articolato da picchi lavorativi e conseguentemente dare ai lavoratori un inquadramento finalmente “alla luce del sole” con tutte le tutele minime previste dalla legislazione Italiana. Ѐ in questo contesto che deve essere inquadrato il lavoro accessorio.

Lo sforzo legislativo fatto in quest’ ultimo decennio per innovare il mercato di lavoro con strumenti moderni, ad onor del vero intrapreso da tutti i governi, anche di orientamento politico diverso se non addirittura contrapposto che si sono alternati, comincia tra chiari e scuri, a dotare il nostro paese di strumenti “innovativi” rompendo una stagnazione legislativa di lunga durata e conseguentemente coniugando alla flessibilità anche la tutela di figure lavorative dimenticate dai nostri politici per lunghi anni. Conseguentemente i datori di lavoro non hanno alibi per mascherare alcuni rapporti lavorativi aventi carattere occasionale con il ricorso al lavoro irregolare o ad artifizi di varia natura. Troppo spesso e per molti an- ni, infatti, la scarsa flessibilità è stata utilizzata come giustificazione al lavoro in nero.

Le norme che negli anni hanno determinato l’evoluzione di tale istituto legislativo sono riferibili al DLgs n.276 del 2003 che prende- va spunto dal lavoro del compianto giuslavorista Marco Biagi. Successivamente altre norme hanno dettato in maniera più artico- lata il lavoro accessorio e nello specifico la Legge 99/2013 e il D.L. 76/2013.

Al momento il lavoro accessorio prevede un limite annuale di compensi netti erogabili fino ad un massimo di 5050,00 euro che rappresentano la somma percepibile nell’anno solare, cumulando per il raggiungimento di tale tetto tutti i committenti con i quali il lavoratore dovesse svolgere tale attività.

All’atto della stesura del presente articolo si profilano delle variazioni su alcune norme specifiche che regolamentano il lavoro accessorio. Vista l’evoluzione in corso si è ritenuto utile focalizzare i dati prendendo come riferimento le norme vigenti che ad ogni buon conto non determinerebbero uno “sconvolgimento” di quanto esposto.

Risulta utile ribadire che non esiste un limite temporale di lavoro. Difatti la norma non prevede un vincolo di giornate lavorative annue se non quello connesso al valore netto dei voucher erogabili.

Gli ambiti nei quali è possibile utilizzare tale Istituto sono riconducibili ai seguenti settori merceologici: agricoltura, commercio (sia esso al dettaglio o all’ingrosso), turistico, servizi e Pubblica Amministrazione. Se i committenti sono imprenditori commerciali e/o professionisti, per ciascuno di questi opera il limite di 2020,00 euro netti erogabili per anno solare per ogni lavoratore discontinuo, fermo restando il limite massimo di 5050,00 euro percepibile dal lavoratore a seguito di rapporti con diversi committenti. Il superamento del limite quantitativo relativo al compenso e quello relativo alla durata possono determinare la trasformazione da lavoro accessorio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:

  • la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS
  • la modalità di acquisto telematico
  • l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati
  • l’acquisto presso gli sportelli bancari abilitati
  • l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale

I buoni (voucher) cartacei distribuiti presso le Sedi INPS possono essere ritirati dal committente, su tutto il territorio nazionale, esibendo la ricevuta di avvenuto paga- mento dell’importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO.

La modalità di acquisto dei voucher tramite procedura telematica è accessibile dalla pagina ‘Accesso ai servizi’ del sito istituzionale Inps collegandosi alla sezione Servizi On-Line/Per il cittadino/Lavoro accessorio/Accesso ai servizi.

Inoltre, prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso purchè prima dell’inizio della prestazione), il committente è tenuto ad effettuare la comunicazione di inizio prestazione, attraverso i canali previsti dall’Inps, e precisamente:

  • Telefonicamente attraverso il contact center dell’Inps/Inail al numero 803164;
  • Attraverso il sito inps.it utilizzando la pagina “lavoro accessorio”.

All’atto della comunicazione il committente dovrà riportare i propri dati aziendali e le generalità del lavoratore, il luogo di lavoro, la data di inizio e fine della prestazione con l’indicazione dei giorni e/o dei periodi di effettiva prestazione.

La mancata comunicazione comporta l’applicazione della “maxisanzione”, prevista dall’articolo 4 comma 1 lettera a) della Legge 183/10, configurando l’attività svolta in maniera irregolare.

Per ogni ora di lavoro e/o frazione il committente deve riconoscere al lavoratore un buono del valore nominale di 10,00 euro che, detratto degli oneri previdenziali (13% a favore della gestione previdenziale Inps ),degli oneri contro gli infortuni sul lavoro (7% a favore dell’Inail) e del compenso da riconoscere al concessionario per la gestione del servizio (5%), determina un valore netto di 7,50 euro.

Il compenso ricevuto dal lavoratore è esente da ogni imposizione fiscale, non incidendo, inoltre, sul suo stato di disoccupato o inoccupato.

Di seguito si riportano le categorie con le quali è possibile instaurare il rapporto di la- voro occasionale e i limiti e /o le norme specifiche per le diverse casistiche:

  • Buoni lavoro INPS Disoccupati e inoccupati: i buoni lavoro INPS per disoccupati e inoccupati sono stati previ- sti dalla nuova riforma del mercato del lavoro.
  • Buoni lavoro INPS Pensionati: La prestazione occasionale pensionati può essere svolta da chi percepisce una pensione di tipo: anzianità o anticipata, di vecchiaia o di reversibilità, assegno sociale e assegno ordinario di invalidità, pensione di invalidità civile, fatta ecce- zione per gli invalidi per i quali è accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorati- va.
  • Buoni lavoro INPS cassaintegrati, ASpI e miniASpI, mobilità: buoni lavoro INPS per lavoratori che percepiscono indennità di prestazione a sostegno al reddito quali indennità di mobilità e ASpI e miniASpI per lavoratori in cassa integrazione sono stati previsti a partire dalle prestazioni occasionali svolte dal 2013. La riforma ha però stabilito dei limiti di reddito da prestazione occasionale per questo tipo di lavorato- ri, fissando il limite di reddito massimo a 3.000 euro per anno solare. In questo caso l’INPS provvede a dedurre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  • Buoni lavoro INPS Stranieri: i buoni lavoro INPS per i cittadini extracomunitari sono voucher che consentono ai cittadini stranieri di svolgere prestazioni occasionali e di sommarle al reddito complessivo ai fini di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno. Il solo reddito da prestazione occasionale non è sufficiente a rilasciare o rinnovare il permesso per motivi di lavoro.
  • Buoni lavoro INPS Studenti: la prestazione occasionale per gli studenti è consentita solo mediante l’utilizzo dei buoni lavoro INPS da parte del committente che deve garantire il rispetto dell’obbligo scolastico da parte dello studente. Pertanto il prestatore occasionale, se studente, può svolgere l’attività lavorativa saltuaria solo se regolarmente iscritto a scuola, indipendentemente dall’ordine e dal grado e so- lo nei periodi di vacanza scolastica. Gli studenti invece con meno di 25 anni di età ma iscritti all’università possono svolgere la prestazione occasionale in qualsiasi periodo dell’anno.

Il lavoratore che è stato pagato con i voucher può riscuotere i relativi importi in diversi modi, anche in base a come sono stati acquistati dal committente:

  • Buoni telematici: la riscossione può avvenire tramite l’INPSCard (se attivata) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici
  • Buoni distribuiti presso le sedi Inps: la riscossione può avvenire presso tutti gli uffici postali entro 24 me- si dal giorno dell’emissione. Il buono va regolarmente compilato (codice fiscale del datore di lavoro, codice fiscale del lavoratore, data di inizio e fine prestazione).
  • Buoni acquistati presso i rivenditori autorizzati (tabaccai): possono essere riscossi presso i rivenditori dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro un anno dal giorno dell’emissione.
  • Sportelli bancari: bisogna andare presso lo stesso circuito bancario, tenendo presente che i buoni sono abilitati dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale ed entro un anno dal giorno dell’emissione.
  • Uffici postali: questi buoni sono paga- bili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro due anni dal giorno dell’emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.

Va detto che anche le recenti modifiche apportate dall’attuale governo non lasciano dubbi circa l’intenzione del legislatore di incrementare l’utilizzo del lavoro accessorio, potenziando contestualmente gli strumenti in capo agli organi di controllo, al fine di permettere una verifica sull’utilizzo di tale istituto.

* ODCEC di Roma

 

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