Il contratto di rete tra le imprese e la mobilità dei lavoratori

di Roberta Jacobone* 

Mai come in questo periodo è utile pianificare strategie che consentano alle imprese di affrontare la ripresa con dinamismo ed efficienza, creando delle sinergie comuni per ripresentarsi sul mercato con una marcia in più. Questo scopo è facilmente raggiungibile con il contratto di rete, contratto con cui due o più imprese uniscono le loro forze per accrescere, sia individualmente che collettivamente, la propria capacità innovativa, produttiva, organizzativa, nonché la propria competitività sul mercato di riferimento. Il contratto di rete, introdotto dall’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, è una preziosa opportunità per due o più imprenditori che intendano:

  • collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti al core business delle proprie imprese;
  • scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
  • esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

A seconda della volontà delle imprese partecipanti, la rete può costituirsi come:

  • rete-soggetto che acquisisce una soggettività giuridica autonoma e in cui il fondo patrimoniale comune rappresenta il patrimonio proprio della rete di L’organo comune agisce come organo proprio della rete;
  • rete-contratto che non acquisisce una soggettività giuridica autonoma e in cui il fondo patrimoniale comune è un complesso di beni su cui far valere i diritti del singolo partecipante alla L’organo comune agisce a titolo di mandatario dei “retisti”.

Uno degli obiettivi della rete è certamente quello dell’ottimizzazione delle risorse umane all’interno della rete medesima al fine di raggiungere migliori livelli di efficienza produttiva, organizzativa e qualitativa.

Due gli strumenti per gestire la mobilità della forza lavoro all’interno di un contratto di rete:

  1. Codatorialità: messa “a fattor comune” di specifici lavoratori indicati nel contratto di rete, già dipendenti delle imprese retiste oppure assunti ex novo da una di esse, che presteranno la loro attività a favore di uno o più datori retisti. Nella “rete soggetto” è possibile che la medesima assuma direttamente dei dipendenti, mentre nella “rete contratto” i dipendenti appartengono ai singoli retisti. Sotto il profilo giuridico, la codatorialità realizza una obbligazione soggettivamente complessa in base alla quale ad un’unica obbligazione di lavoro di un solo lavoratore corrisponde una pluralità di datori di lavoro creditori. Il contratto di rete deve stabilire le regole di ingaggio ai fini della codatorialità, che dovrà determinare anche le eventuali responsabilità penali, civili e amministrative nonché eventualmente limitare la solidarietà tra i retisti (che, in mancanza, si applica a tutti, fatta salva la preventiva escussione). Nel contratto, generalmente, viene anche nominato un manager di rete incaricato di gestire i rapporti col personale interessato, ivi incluso l’esercizio dei poteri datoriali, da esercitarsi nei limiti e con le modalità negoziate tra i co-datori.
  1. Distacco: regolamentato dall’art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prevede che un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, ponga temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. L’introduzione del comma 4-ter da parte del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 fa sì che, ove esista un contratto di rete, l’interesse della parte distaccante sorga automaticamente in virtù dell’operare della rete e non darà origine a verifiche sulla legittimità del distacco. Ovviamente l’attività svolta dal lavoratore deve essere quella strettamente prevista dalla rete poiché, se il distacco viene attuato per lo svolgimento di attività estranee o non indicate nel contratto di rete, si applicano le regole ordinarie e viene meno la presunzione di genuinità dell’interesse. Sul tema è intervenuto l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la Nota 274/2020 per evidenziare che l’automatismo relativo all’interesse del distaccante non elimina del tutto l’esigenza di un’analisi complessiva delle attività svolte in distacco per evitare che l’impiego dei lavoratori si traduca in mero prestito di manodopera, notoriamente vietato. A livello operativo è utile precisare che, nell’ambito del contratto di rete, lo spostamento dei lavoratori avviene con lettera di distacco, nel rispetto dei tempi di preavviso previsti dai Ccnl, e non è necessario il consenso del lavoratore alla mobilità, salvo che non vengano modificate le normali mansioni per cui è assunto, o non venga trasferito oltre 50 km dalla abituale sede di lavoro.

Inoltre, sempre l’Inl con circolare 7/2018, ha specificato che, affinché si configuri l’automaticità dell’interesse nel distacco e la messa a fattor comune nella codatorialità, è necessario che si proceda preventivamente all’iscrizione del contratto di rete nel Registro delle Imprese.

La tabella che segue riepiloga la gestione operativa dei dipendenti nell’ambito di un contratto di rete.

A completamento del quadro generale, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. decreto Rilancio, con l’art. 43-bis ha introdotto il contratto di rete con “causale di solidarietà” limitata all’anno 2020 e poi prorogata a tutto il 2021 dall’art. 12 comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183. Con questo contratto è possibile che delle imprese appartenenti a settori dichiarati in crisi costituiscano una rete con lo scopo primario di salvaguardare i posti di lavoro dei propri dipendenti. Il MISE è intervenuto con circolare 2/V/2020 per precisare che non tutte le imprese partecipanti alla rete solidale devono appartenere a filiere in crisi, in quanto ciò vanificherebbe lo scopo della rete medesima. A ben guardare, dunque, la finalità solidaristica si può aggiungere a quella ordinariamente prevista di crescita economica, e ciò potrà ottimizzare le sinergie tra una impresa capofila diventata “traino” e imprese meno strutturate che, in quanto tali, faticano maggiormente ad uscire dalla crisi. Con la costituzione di una rete tra imprese, e l’unione delle capacità di ciascuna, tutte ne trarranno beneficio e tutte potranno affacciarsi sul mercato di settore più solide di prima.

*Odcec Crema

 

 

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