Legge di stabilità: sgravio contributivo per il settore agricolo

di Isabella Marzola* 

La Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità) ha introdotto uno sgravio contributivo totale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 dai datori di lavoro agricoli.

Gli sgravi contributivi triennali previsti dalla Legge 190/2014, sono estesi, dunque, anche alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel settore agricolo dal 01 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015. Per tali assunzione è previsto l’esonero per trentasei mesi dal versamento dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Vediamo di seguito i requisiti richiesti per la spettanza del beneficio.

Le nuove assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare i lavoratori che durante l’anno 2014, non siano stati occupati:

  • a tempo indeterminato. A tale riguardo, l’INPS nella circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 ha precisato che il contratto di apprendistato oltre ad essere escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo, costituisce un rapporto a tempo indeterminato, pertanto, qualora il lavoratore assunto, nel corso del 2014, abbia avuto un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può usufruire dello sgravio triennale. L’Istituto ha, inoltre, precisato che anche nel caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione avvenuta nel corso del 2014, non è possibile usufruire dell’esonero contributivo. Mentre la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente nel 2014 non costituisce condizione ostativa per usufruire del presente esonero contributivo;
  • a tempo determinato per un numero di giornate non inferiore a 250 presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

Inoltre, il datore di lavoro agricolo per accedere al beneficio deve rispettare le seguenti condizioni:

  • essere in possesso del DURC;
  • rispettare gli accordi e i contratti nazionali nonchè quelli regionali, territoriali o aziendali se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispettare l’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • non aver effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti, neanche su aziende diverse ma con assetto proprietario sostanzialmente coincidente o che risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

In particolare l’INPS nella Circolare n. 17/2015 ha ulteriormente precisato che la nuova assunzione a tempo indeterminato deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 92/2012, in particolare l’esonero non spetta se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro dipendente già assunto e licenziato nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato in conseguenza della cessazione di un contratto a tempo determinato;
  • il datore di lavoro è interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga;
  • l’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che alla data del licenziamento presentava coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di controllo o collegamento con quest’ultimo;
  • presentazione del modello Unilav.

L’INPS ha precisato, inoltre, nella medesima circolare, che l’assunzione a tempo indeterminato deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 296/2006 in tema di possesso del DURC e rispetto dei contratti collettivi.

Per lo sgravio è fissato un massimale annuo pari a 8.060 euro, da riproporzionare in relazione alla durata del rapporto nell’arco temporale considerato.

La Legge di Stabilità, al comma 200 dell’articolo 1, prevede dei limiti per le risorse stanziate e precisamente:

  • 2 milioni di euro per l’anno 2015;
  • 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
  • 11 milioni di euro per l’anno 2018;
  • 2 milioni di euro per l’anno 2019. L’INPS, effettua una valutazione su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo e, nel caso le risorse risultino insufficienti, non prende in considerazione ulteriori domande e ne da immediata comunicazione.

Diversamente da quanto previsto per la generalità dei datori di lavoro, lo sgravio contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità per l’assunzione di operai agricoli ha preso il via soltanto il 10 marzo. Per il settore agricolo è infatti prevista una specifica disciplina, sia per quanto riguarda la modalità di richiesta, sia per la modalità di compilazione della denuncia contributiva.

Procedura di richiesta

Seguendo la procedura prevista dal Messaggio INPS n. 1689/2015, i datori di lavoro agricoli in possesso dei requisiti a partire dal giorno 10 marzo 2015, devono presentare all’INPS apposita istanza di prenotazione esclusivamente in via telematica.

La presentazione della domanda si può effettuare accedendo al Cassetto previdenziale aziende agricole, nella sezione Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione e selezionando Assunzione OTI 2015.

Nella sezione Dati lavoratore da assumere è obbligatorio indicare il codice fiscale del lavoratore e la categoria OTI, dopo aver confermato i dati inseriti, la domanda risulterà in stato INSERITA.

Entro 3 giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS, verificata la disponibilità delle risorse, comunica al datore di lavoro l’eventuale accoglimento della domanda. In caso di esito positivo, la domanda passa allo stato di PRENOTATA e nel campo NOTE sarà indicata la data entro la quale, a pena di decadenza, il datore di lavoro dovrà effettuare l’assunzione.

Il datore di lavoro, entro il termine perentorio di 14 giorni dalla ricezione dell’esito positivo dell’istanza (pena l’inefficacia dell’istanza di prenotazione), dovrà comunicare all’INPS l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato, indicando la data di assunzione e il codice Unilav.

Il completamento dei dati va effettuato selezionando la funzione “modifica”, a questo punto la domanda passa a stato di CONFERMATA.

Successivamente la domanda passerà a stato di ACCETTATA e verrà rilasciato dall’Istituto il codice autorizzazione E5 corrispondente all’incentivo richiesto.

L’INPS concede la possibilità di accedere allo sgravio in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Compilazione della denuncia della manodopera agricola

Una volta ottenuta l’autorizzazione dall’INPS, il datore di lavoro agricolo deve esporre nella denuncia della mano d’opera agricola (modello DMAG) l’agevolazione spettante per lo sgravio contributivo triennale. Deve farlo indicando i seguenti dati:

  • Tipo Retribuzione: Y;
  • CODAGIO: E5.

L’Istituto, già durante la fase di trasmissione telematica, sottopone la denuncia DMAG che contiene l’agevolazione ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli indicati nell’istanza di richiesta di ammissione al beneficio.

*ODCEC di Ferrara

 

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