Fondo di solidarietà residuale

di Giovanni Caiazza*                                                           

Ancora tasse a carico di aziende e dipendenti. Per le aziende che non sono coperte dalla cassa integrazione arriverà uno strumento di tutela in caso di sospensione dell’attività lavorativa. Si potrà ricevere l’assegno per soli tre mesi (prorogabili in via eccezionale fino a 9). Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Questo in attuazione da quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 che ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dal- la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Tale fondo è obbligatorio per quelle aziende che occupano mediamente più di quindici dipendenti ed è finanziato con un contributo dello 0,50% prelevato direttamente dalla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi posti a carico del datore di lavoro (0,33%) e un terzo (0,17%) a carico del lavoratore. Il contributo avrebbe dovuto essere versato dall’inizio del 2014 ma le modalità operative sono state rese no- te solo di recente.

L’INPS richiede che vengano versati anche degli arretrati a partire dal 1° Gennaio 2014 ma come chiarito di recente da un comunicato dell’istituto “nessuna mora sarà dovuta per chi corrisponderà entro novembre il contributo ordinario per i fondi di solidarietà residuale relativi ai periodi gennaio-settembre”. 

Oltre alla contribuzione ordinaria vi è anche una contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro in caso che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolata in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto, alla contribuzione dovuta si applicano le norme vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso il regime di prescrizione quinquennale di cui all’art. 3, comma 9, legge n. 335/1995. Il mancato versamento della contribuzione sarà assoggettato al regime sanzionatorio stabilito dall’art. 116 della legge n. 388/2000.

Vediamo quale sono le procedure attivate dall’istituto per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del decreto. Abbiamo innanzitutto l’istituzione del codice autorizzazione “0J”, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, assume il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014 (Fondo solidarietà residuale)“. Tale codice sarà automaticamente attribuito ai datori potenzialmente interessati, a prescindere dal requisito dimensionale. Saranno i datori di lavoro che dovranno verificare, tramite il Cassetto previdenziale aziende (maschera “dati anagrafici sintetici” all’interno del punto di menu “dati sintetici”), l’avvenuta attribuzione del codice “0J”.

Il controllo del requisito occupazionale (più di 15 dipendenti nel semestre precedente) sarà effettuato dall’INPS tramite una procedura automatizzata in presenza del codice “0J”. Le aziende che eventualmente supera- no il requisito occupazionale perché operanti sul territorio nazionale con più posizioni contributive hanno l’obbligo di comunicarlo all’istituto territorialmente competente al fine di farsi attribuire il codice autorizzazione “2C – Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale”. 

Nella circostanza di esercizio di attività plurime, con attribuzione di distinti inquadra- menti, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati per ogni specifica attività. Il versamento della contri- buzione fino al mese di settembre impone una separata indicazione del flusso Uniemens. Secondo quanto precisato dalla circo- lare, i datori dovranno infatti valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <Al- trePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

  • in <CausaleADebito> il codice “M131” che assume il significato di “Contributo ordinario Fondo residuale gennaio settembre 2014”;
  • in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i la- voratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
  • in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,5% dell’imponibile. Tale modalità di esposizione cesserà a partire dal mese di ottobre 2014, poiché da quel momento l’Istituto provvederà a implementare le procedure di calcolo e rettifica, aumentando l’aliquota contributiva aziendale dell’aliquota ordinaria dovuta al Fondo resi- duale. Quindi, a decorrere dal mese di ottobre 2014, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata con l’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti.

* Ordine di Salerno

 

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