Regime previdenziale dei pescatori della piccola pesca marittima

di Graziano Vezzoni* 

Per gli addetti alla piccola pesca, fin dal 2001, è stata attuata una politica di salvaguardia dell’occupazione prevedendo un forte sgravio contributivo; detto regime, disciplinato dalla Legge n. 250 del 13.03.58, si applica ai soggetti che presentano le seguenti caratteristiche:a) devono essere lavoratori autonomi iscritti nelle matricole della gente di mare, ai sensi dell’art.115 del Codice della Navigazione, tenute dalla Capitaneria di Porto competente. L’articolo 115 del Codice della Navigazione recita: “La gente di mare si divide in tre categorie: 1°personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; 2° personale addetto ai servizi complementari di bordo; 3° personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.”; tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome devo- no svolgere l’attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate.

b) devono essere pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell’art.3 T.U. della Legge sulla Pesca (R.D. n.1183/38).

c) non devono lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d’acqua, aziende vallive di pescicoltura;

d) devono esercitare la pesca quale attività lavorativa esclusiva o prevalente, sia in forma autonoma che in forma di cooperativa o compagnia.

Per i pescatori autonomi di cui sopra, il calcolo dei contributi mensili dovuti, viene effettuato prendendo a base la retribuzione convenzionale mensile, vigente per l’anno in corso, per i lavoratori dipendenti della pesca.

Quindi, i pescatori autonomi, anche se giuridicamente e fiscalmente sono degli imprenditori a tutti gli effetti, per il calcolo della propria contribuzione, non devono utilizzare come parametro il reddito d’impresa prodotto ma devono prendere a riferimento la retribuzione convenzionale dei lavoratori dipendenti. Per l’anno 2015 la misura mensile del salario dipendente è pari a € 662,00 con un’aliquota contributiva dovuta al FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) del 14,90% che darebbe come risultato un contributo mensile di € 98,64; a detto importo va applicato lo sgravio contributivo, che per l’anno 2015 corrisponde al 57,50% (per il 2016 scenderà al 50,30%), conseguentemente il contributo mensile da corrispondere per l’anno in corso è pari ad € 41,92.

Il versamento di tale importo è effettuato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese tramite il modello F24.

L’inquadramento previdenziale, quindi, oltre che essere dato dalle caratteristiche delle navi adibite alla pesca marittima e cioè fino a 10 tonnellate o dal tipo di licenza per chi svolge l’attività nelle acque interne, è dato dalla modalità di svolgimento dell’attività, che deve essere esclusiva e prevalente.

La parola “prevalente” evidenzia tutte quelle situazioni lavorative in cui l’attività di pesca, pur non costituendo l’unica attività di lavoro svolta dall’autonomo, rileva, comunque, quale attività lavorativa principale della persona. Con Circolare n.42 del 9.4.84 il Ministero del Lavo- ro e della Previdenza Sociale, con riferimento ai casi di attività di lavoro plurime, specifica come ai fini della determinazione dell’attività prevalente sia opportuno valutare oltre al fattore tempo, cioè il tempo dedicato all’attività di pesca, anche il fattore reddito per il quale, peraltro, è impossibile fissare a priori un tetto in considerazione della variabilità del reddito verificabile di anno in anno nei soggetti interessati; in definitiva per “prevalente” si deve intendere quell’attività che impegna l’interessato per il maggior periodo di tempo nell’anno e costituisca per esso la maggior fonte di reddito.

La circolare prosegue enunciando che qualora venga accertato che il richiedente l’iscrizione al regime di cui alla Legge n.250/58, eserciti un determinato mestiere o professione a tempo pieno (lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o libero professionista) l’iscrizione dovrà essere di regola rifiutata per carenza del requisito previsto dall’art.1 della Legge n.250/98. La domanda d’iscrizione va presentata all’Inps e deve contenere le seguenti indicazioni:

Per i pescatori addetti alla pesca marittima costiera: generalità del richiedente, iscrizione nelle matricole della gente di mare, denomina- zione della matricola del natante utilizzato per l’attività di pesca, estremi della licenza di pesca e infine dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente;

Per i pescatori delle acque interne: generalità del richiedente, estremi della licenza di pesca rilasciata ai sensi dell’art.3 T.U. della Legge sulla Pesca R.D. n.1183/38 e infine dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente. In caso di sospensione per un certo periodo dell’attività di pesca, il la- voratore autonomo deve recarsi presso la Capitaneria di Porto competente territorialmente per registrare sul libretto di Navigazione lo “sbarco” che viene poi comunicato all’Inps per la sospensione dell’obbligo contributivo. Si richiede invece la cancellazione quando la barca viene venduta con definitivo “sbarco” del proprietario alienante o quando viene rottamata su domanda del pescatore alla Capitaneria di Porto.

*ODCEC di Lucca

 

2 commenti
  1. Massimiliano Desogus
    Massimiliano Desogus dice:

    Gentilissimi,

    mi occupo di amministrazione del personale in un centro servizi di associazione di categoria, dove curo gli adempimenti anche di cooperative piccola pesca regime legge 250/58.

    L’argomento è spinoso, in particolare in merito all’inquadramento del lavoro del socio nelle cooperative di piccola pesca; per taluni infatti, anche per le cooperative che associano i pescatori dotati di licenza e non di imbarcazione fino alle 10 tonnellate, si tratta di rapporto di lavoro dipendente con applicazione, in taluni casi, del ccnl di categoria ovvero Pesca marittima – personale imbarcato Cooperative.

    Io non li considero come dipendenti, in particolare i pescatori dotati di licenza, ma soci lavoratori autonomi che versano i contributi sulla retribuzione convenzionale al fondo FPLD e, in quanto non titolari di partita IVA, i redditi classificati come assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett.a) del TUIR.

    Dall’articolo in commento pubblicato interpreto la stessa impostazione; mi dareste gentilmente conferma che nella pratica anche la vostra gestione è in tal senso o meno?

    Ringrazio anticipatamente

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    • goal
      goal dice:

      La Legge 142/2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), dispone all’art.1 c.3 che “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale ….”. E’ evidente l’ampia autodeterminazione lasciata al socio lavoratore per decidere e scegliere il rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di collaborazione) che vorrà instaurare con la cooperativa.
      Sotto l’aspetto previdenziale è di ulteriore rilevanza l’art.4, c.1 “Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6”. L’articolo 6 disciplina il regolamento interno delle Cooperative il quale deve definire, tra le altre cose, la tipologia dei rapporti di lavoro (autonomo, subordinato e collaborazione) che si intendono attuare con i soci lavoratori.
      Quindi se un socio lavoratore sceglierà, in base ad una sua scelta autonoma ed in base alle previsioni del regolamento della cooperativa, di instaurare, con essa, un rapporto di collaborazione di cui all’art. 50, comma 1, lett. A) del TUIR, il comportamento conseguenziale dovrà essere quello di riconoscere l’apporto di collaborazione nei confronti della cooperativa e l’assoggettamento alla Legge 250/58 per quanto riguarda l’aspetto previdenziale.

      Graziano Vezzoni

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