Bonus MAMMA dal prossimo 4 Maggio al via le richieste

di Maria Cristina Florio Odcec Bologna

L’INPS ha emanato la circolare n. 78 lo scorso 28 aprile fornendo le indicazioni operative utili per la richiesta del cosiddetto Bonus Mamma. Il bonus è stato istituito dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 353, Legge dell’11/12/2016 n. 232) e prevede il riconoscimento di un premio pari a 800 € alle future mamme, a partire dal compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione del minore.


Dal prossimo 04 maggio sarà attiva la procedura per le richieste dei bonus che verranno erogati direttamente dall’INPS, in un’unica soluzione e non concorreranno alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR. Ma in quali casi si ha diritto all’erogazione del Bonus? Al momento della domanda, la gestante o la neomamma dovrà trovarsi in una delle seguenti situazioni:

1. compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
2. nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
3. adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
4. affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Coloro che quindi rientreranno in uno di questi casi potranno presentare la domanda telematicamente, tramite call center o rivolgendosi ad un patronato. A seconda della casistica in cui ci si trova saranno differenti i documenti che andranno allegati alla richiesta di erogazione del bonus.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza ma entro un anno dalla nascita o dall’adozione. Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 4 maggio 2017, il termine di un anno per la presentazione della domanda telematica decorre dal 4 maggio.
Alla corresponsione del premio alla natalità provvede l’INPS in base alle modalità indicate nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà consultabile sul sito web dell’Istituto mediante accesso al proprio cassetto previdenziale.

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