Conciliazione lavoro famiglia: sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello

di Luca Campagnoli Odcec Piacenza

E’ stato firmato il 02/09/2017 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che prevede uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali, recanti le misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già eventualmente previsto. Il beneficio contributivo è riconosciuto se vengono rispettate almeno due delle misure di seguito riportate di cui almeno una venga individuata tra le aree di intervento A) o B). Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017-2018 e non può eccedere l’importo corrispondente alla misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore di lavoro nel corso dell’anno civile precedente la domanda.

Misure di conciliazione:

  1. area di intervento genitorialità
    1. estensione temporale del congedo di paternità
    2. estensione temporale congedo parentale
    3. previsione di nidi d’infanzia / asili nido /spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali
    4. percorsi formativi per favorire il rientro dal congedo di maternità
    5. buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting
  2. area di intervento flessibilità organizzativa
    1. lavoro agile
    2. flessibilità oraria in entrata e uscita
    3. part-time
    4. banca ore
    5. cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti
  3. welfare aziendale
    1. convenzioni per l’erogazione di servizi time saving
    2. convenzioni con strutture per servizi di cura
    3. buoni per l’acquisto di servizi di cura

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione allo sgravio può essere presentata dalla data di pubblicazione del Decreto di riferimento con invio telematico all’INPS e comunque non oltre:

  • 15/11/2017 per i contratti depositati entro il 31/10/2017 relativamente alle risorse per l’anno 2017;
  • 15/09/2018 per i contratti depositati entro il 31/08/2017 relativamente alle risorse per l’anno 2018.

L’ammissione al beneficio contributivo avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine per la trasmissione delle istanze.

 

 

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