Disabili – deroga all’obbligo di assunzione al tempo del covid 19

di Cinzia Brunazzo*

Rif.: circolare ministero del lavoro 19 del 21/12/2020

A norma dell’art. 3, comma 5, della legge 68 del 1999 (normativa sul diritto al lavoro dei disabili) e 4 del D.P.R. n. 333 del 2000 (regolamento di esecuzione della l.68/99) la sospensione dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità è ordinariamente prevista per le causali di intervento della CIGS nonché per le aziende che abbiano attivato procedure di mobilità (ai sensi degli art. 4 e 24 della legge 223/1991).

La ratio di tale previsione, evidentemente, risiede nell’esigenza di dar modo alle imprese in questione di predisporre un piano di risanamento che, partendo dall’analisi puntuale delle cause che hanno determinato la crisi o l’esigenza di ristrutturazione della compagine societaria, individui il percorso da seguire per il mantenimento dei livelli occupazionali.

Oltre alla normativa vari documenti di prassi hanno esteso la possibilità di sospendere anche nel caso di:

  • ricorso al fondo di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996, (risposte ad interpelli n. 38/2008 e n. 44/2009);
  • imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito (circolare 2 del 2010);
  • ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga (interpello n. 10/2012);
  • datore di lavoro che sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo previste dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012 c.d. “isopensione” (circolare n. 22 del 24 settembre 2014).

Anche qui le motivazioni si sostanziano nella impossibilità temporanea, durante il periodo necessario al risanamento interno ai fini della salvaguardia dell’organico aziendale, al corretto rispetto della copertura della quota d’obbligo.

Restano esclusi dalla deroga tutti i ricorsi ad ammortizzatori salariali ordinari quali CIGO, Cassa in deroga, FIS o Fondi di solidarietà bilaterali.

Nessuno può negare, però, che in questo straordinario momento storico le aziende, specialmente quelle che ricorrono agli ammortizzatori, hanno difficoltà a salvaguardare l’organico aziendale, e a maggior ragione può essere difficoltoso adempiere agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99.

Per questo motivo il Ministero del Lavoro, con circolare 19 del 21 dicembre 2020, ha disposto la deroga all’obbligo di assunzione anche per i datori di lavoro che ricorrono agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19.

L’obbligo di assunzione è sospeso per tutta la durata del ricorso all’intervento di integrazione salariale per COVID-19 al termine del quale l’obbligo viene ripristinato.

La sospensione è proporzionale all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata dal ricorso all’ammortizzatore COVID-19.

*Direttore Scientifico Gruppo ODCEC Area lavoro Odcec Rimini

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