La Cassazione conferma la necessità del consenso al lavoro festivo

di Anna Isoardi Odcec di Cuneo

Il problema legato al lavoro effettuato nei gironi festivi trova sempre più necessità di intervento, vista la perdurante e sempre più allargata necessità delle aziende commerciali di proporre le aperture domenicali alla clientela.

Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza 23 novembre 2017, n. 27948, ha messo in evidenza alcuni punti. Innanzitutto ha richiamato recenti precedenti (Cassazione n. 22482/2016), in cui si ritiene che il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività civili e religiose – 8 dicembre e 6 gennaio nel caso oggetto della decisione – non può essere compresso da specifica disposizione del Ccnl. Pertanto la disciplina prevista in materia di festività dalla L. 260/1949 non può essere derogata se non da accordo individuale con il datore di lavoro o da accordi stipulati da OO.SS. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.

Da ciò consegue che il rifiuto legittimo alla prestazione festiva, non prescinde dal diritto al trattamento retributivo per tale giornata, previsto sempre dalla L. 260/1949.

La Cassazione pertanto richiede la volontarietà, mediante accordo col lavoratore, nello svolgimento del lavoro festivo.

E’ pur vero però che è necessario fare attenzione alle clausole contrattuali generiche presenti nelle lettere individuali di lavoro e nei contratti di assunzione. Infatti le stesse rischiano di non essere titolo sufficiente per pretendere eventuali prestazioni in giorni festivi da parte del datore di lavoro.

In una recente sentenza della Corte d’Appello di Trento del 30 gennaio 2017, una clausola, in cui il lavoratore si obbligava a svolgere prestazioni nelle festività civili e religiose (settore Commercio GDO), è stata considerata dal contenuto indeterminato, attivabile discrezionalmente dal datore di lavoro, e pertanto nulla anche perché volta ad eludere la disciplina sopra richiamata in materia di festività.

In attesa di chiarimenti da parte della Suprema Corte in merito alle eventuali generiche disposizioni contrattuali in merito al lavoro festivo, è fondamentale e quanto mai opportuno, soprattutto per le assunzioni stagionali nel Turismo e nel Commercio (dove eventuali problematiche di turnazione e di riposi sono limitate alla fase centrale di una singola stagione, e quindi sono facilmente prevedibili), specificare se nelle festività in vista vi sarà prestazione di lavoro, così da evitare, o quanto meno limitare, i rischi di un contenzioso che al momento non sembra propendere per esiti scontati a favore del datore di lavoro.

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