Novità circa l’importo dei buoni pasto non imponibili ai fini Irpef ed Inps

di Fabiano D’Amato* 

Il 30 dicembre è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2020.

Fra le novità, è stato modificato il valore che può essere considerato non imponibile, con riferimento alle prestazioni sostitutive di vitto (c.d. Buoni pasto), ai fini fiscali, dal 1/1/2020.

Stante il principio di armonizzazione delle basi imponibili, ciò vale anche ai fini della contribuzione previdenziale.

Nello specifico, il comma 677 dell’art. 1 della Legge stessa è intervenuto sull’art. 51 del TUIR, apportando le seguenti modifiche:

–          L’importo non imponibile per le prestazioni sostitutive di vitto rese in formato cartaceo, viene portato da 5,29 a 4 euro giornalieri.

–          L’importo non imponibile per le prestazioni sostitutive di vitto rese in formato elettronico, viene portato da 7 a 8 euro giornalieri.

Aumenta quindi il vantaggio per chi utilizzi lo strumento elettronico, con ripercussioni positive sia per il datore di lavoro che per il lavoratore interessati.

Nulla cambia circa il limite di 5,29 euro giornalieri per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte a:

–      lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo;

–      lavoratori addetti ad ad unità produttive ubicate in zone mancanti di strutture o servizi di ristorazione.

*Odcec Roma

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