Reato di mancato versamento ritenute previdenziali

di Anna Isoardi ODCEC Cuneo

In merito al reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali, la sentenza n. 10424/2018 della Suprema Corte, SS.UU. penali, ha dipanato la matassa interpretativa legata al mancato versamento delle stesse.Infatti con il nuovo testo dell’articolo 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, proposto a mezzo del D.Lgs. 8/2016, il legislatore ha optato per una parziale depenalizzazione della fattispecie; lo ha fatto ponendo una soglia oltre la quale, in caso di condotta omissiva, scatta la reazione penale. In sintesi, nel testo in vigore, si ha:

  • omissione fino a 10.000 euro annui: sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro;
  • omissione superiore a 10.000 euro annui: reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro.

Sul piano penale si è posto un problema giuridico circa il periodo annuo da considerare ai fini del corretto calcolo della soglia di punibilità. E’ infatti da considerare se si deve intendere anno inteso quale competenza per 12 mesi di retribuzioni oppure anno inteso quale somma di 12 periodi di scadenza dei versamenti previdenziali.

Nel primo caso infatti sarebbero conteggiabili i versamenti posti in essere dal 16 del mese di riferimento di un determinato anno, fino al 16 del medesimo mese dell’anno successivo.

Nel secondo caso invece sarebbero conteggiabili i versamenti posti in essere dal 16 gennaio di un determinato anno (riferibili alle retribuzioni del dicembre dell’anno precedente), fino a quelli del 16 dicembre del medesimo anno (riferibili alle retribuzioni novembre dello stesso anno).

La Corte Suprema si è finalmente espressa rispondendo che anche se il concetto della competenza appare normativamente legato alla materia della contribuzione previdenziale, “la condotta del mancato versamento assume rilievo solo con lo spirare del termine di scadenza indicato dalla legge, sicché appare più coerente riferirsi, riguardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell’anno”.

Per ricapitolare dunque per il calcolo della soglia annua è necessario verificare i versamenti scadenti tra il 16 gennaio di un determinato anno (riferibili alle retribuzioni del dicembre dell’anno precedente) e il 16 dicembre del medesimo anno (riferibili alle retribuzioni novembre dello stesso anno) ai fini della punibilità penale degli omessi versamenti.

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