Rottamazione cartelle 2017

di Anna Isoardi Odcec Cuneo

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con il comunicato stampa del 26 ottobre 2017, ha reso noto che sono disponibili il modello per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi 9 mesi del 2017 e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l’adesione alla definizione agevolata (D.L. 193/2016), perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, e che intendono presentare una nuova domanda di adesione.

La “nuova” rottamazione prevede l’estensione alla definizione agevolata dei carichi pendenti e dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017. Il debitore deve manifestare all’Agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo un’apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con modalità esclusivamente telematiche.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di:

luglio 2018settembre 2018ottobre 2018novembre 2018, febbraio 2019.

L’agente della riscossione:

a) entro il 31 marzo 2018, invia al debitore, con posta ordinaria, l’avviso con i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 per i quali alla data del 31 dicembre 2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;

b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, delle relative rate con le rispettive scadenze.

A seguito della presentazione della dichiarazione per i debiti relativi ai carichi, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

Si ricorda che aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

L’Agenzia ricorda infatti che il D.L. 148/2017 (G.U. n. 242/2017) consente inoltre ai contribuenti che hanno aderito alla “prima definizione agevolata”, ma non hanno pagato la prima o unica rata di luglio né quella prevista a settembre 2017, di mettersi in regola entro il prossimo 30 novembre per essere riammessi ai benefici previsti dalla definizione agevolata.

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scarica il comunicato stampa dell’Agenzia dell’Entrate

 

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