Videosorveglianza e lavoro domestico: l’Ispettorato sulla inapplicabilità dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori

di Andrea Musile Tanzi Odcec  Piacenza

Nota INL 8 febbraio 2017 n. 1004

Con nota dell’8 febbraio 2017, n. 1004, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori nell’ambito di un rapporto di lavoro domestico, con particolare riferimento alla possibilità di installare un impianto di videosorveglianza in un’abitazione privata all’interno della quale sia presente un lavoratore domestico.

L’Ispettorato pone l’accento sulla speciale natura del rapporto di lavoro in questione, richiamando la specifica normativa di riferimento e la principale giurisprudenza costituzionale sul punto. Nel caso del lavoro domestico infatti, l’oggetto della prestazione lavorativa consiste in un servizio reso nell’ambito della vita familiare del datore di lavoro ed è funzionale allo svolgimento di quest’ultima (l. 339/1958, art. 1). La prestazione non è, quindi, resa in un contesto imprenditoriale o in favore di un soggetto dotato di tale caratteristica, bensì nel contesto della vita privata e familiare del datore stesso.

Data la peculiarità dell’oggetto della prestazione, del contesto in cui viene svolta e, soprattutto, tenuto conto delle caratteristiche del datore di lavoro, il lavoro domestico differisce da altre tipologie di rapporto di lavoro ed è quindi ammissibile il ricorso ad una disciplina derogatoria con riferimento ad alcuni aspetti del rapporto.

Di conseguenza, secondo l’autorità ispettiva, l’installazione di un impianto di videosorveglianza in un’abitazione privata in cui operi un lavoratore domestico, non è sottoposto ai limiti imposti dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

L’installazione di tali strumenti non è tuttavia totalmente esente da vincoli: l’ispettorato infatti, precisa che permane comunque in capo al datore di lavoro domestico l’obbligo di attenersi alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, per quel che concerne il consenso preventivo e del connesso obbligo informativo degli interessati.

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