Regolarità DURC – invito a regolarizzare – DM 30 gennaio 2015

di Bernardina Calafiori* e Simone Brusa**

Tribunale di Roma, Sez. Terza Lavoro, sentenza 14 febbraio 2019, n. 1490: regolarità DURC – invito a regolarizzare – DM 30 gennaio 2015 – incongruenza denuncia contributiva – “squadratura” 

L’INPS non può negare il rilascio del DURC sulla base del fatto che un datore di lavoro non ha corretto nei 15 giorni concessi dall’invito a regolarizzare (art. 4 del DM 30 gennaio 2015) una incongruenza relativa ad una denuncia contributiva (c.d. “squadratura”). Ciò in quanto la norma di riferimento (art. 3 del DM 30 gennaio 2015) circa la regolarità contributiva impedisce il rilascio di un DURC positivo solo a fronte di inadempienze formalmente accertate e comunicate; la “squadratura”/incongruenza non rientra tra tali inadempienze in quanto non è di per sé un importo contributivo dovuto e non pagato.

Il caso deciso con il provvedimento in epigrafe trae origine dal ricorso avanzato da una società a cui era stato annullato il DURC dopo che lo stesso era stato inizialmente concesso; nelle tesi dell’INPS l’annullamento sopravvenuto era motivato da “una squadratura tra parziali e totali verificatasi nelle denunce contributive dei mesi di marzo aprile e maggio 2017” che non era stata sanata nei termini previsti dall’art. 4 del DM 30 gennaio 2015 (15 giorni dall’invio dell’invito a regolarizzare) e che, pertanto, avrebbe precluso alla Società l’ottenimento di un DURC regolare.

Nella ricostruzione del fatto offerta dalla sentenza viene dato atto che le “squadrature”/incongruenze venivano sanate dalla Società con un’integrazione di comunicazione solo quasi 3 mesi dopo l’invito a regolarizzare (e quindi ben oltre i 15 giorni previsti dall’art. 4 del DM). D’altra parte, viene evidenziato che, anche successivamente alle “squadrature” inviate dalla Società e accettate dall’INPS, non emergeva alcuna omissione contributiva a carico della Società.

Secondo le tesi dell’INPS il ritardo nella “squadratura” sarebbe stato sufficiente a legittimare l’annullamento del DURC in quanto “solamente con la presentazione di una denuncia corretta e completa l’Ente Previdenziale è messo nella condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti”.

Il Giudice, in sentenza, contrastava le tesi dell’Istituto affermando che:

  • l’espressione “Documento di Regolarità Contributiva” (DURC) sembra riferirsi alla regolarità della Società in materia di “obblighi contributivi e non necessariamente col rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva”;
  • la stessa normativa in materia di DURC (DM 30 gennaio 2015) all’art. 3, comma 1 prevede che “la verifica…riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa” e al comma 3 prevede che uno scostamento non grave tra somme dovute e somme pagate non osta al rilascio del DURC;
  • il DM non regola espressamente il caso delle “violazioni non inerenti all’inadempimento sostanziale di obblighi contributivi, se non all’art. 8 che rimanda ad un allegato A nel quale non compare la violazione delle disposizioni regolamentari di compilazione delle denunce contributive”.

Alla luce degli elementi descritti il Giudice riteneva irrilevante e non ostativa al rilascio del DURC la semplice “sfasatura tra parziali e totali” aggiungendo che lo stesso Istituto, nel caso, avrebbe comunque potuto svolgere accertamenti al fine di “verificare da sé dove sta l’errore, ed a quanto ammonta il contributo effettivamente dovuto che sia superiore al dichiarato, ed in tal caso peraltro si genererebbe un iter nel quale sarebbe eventualmente emesse una nota di rettifica che potrebbe essere contestata con effetti impeditivi del rifiuto del rilascio del DURC ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. d) e e) del DM”.

Quindi, secondo il Tribunale romano, “squadrature” tardive non legittimano il rifiuto/l’annullamento di un DURC alla Società ma, semmai, l’emissione di un verbale di accertamento o una nota di rettifica “che avrebbero potuto essere impugnati in sede amministrativa o giurisprudenziale con effetto impeditivo del mancato rilascio del DURC”.

Secondo le argomentazioni della sentenza, solo il reale accertamento di un eventuale debito contributivo (con emissione di verbale di accertamento o nota di rettifica) consentirebbe alla Società di esperire i rimedi propri della tutela costituzionale prevista dall’art. 111 Cost, contestando nelle sedi previste gli importi richiesti dall’Istituto.

A conclusione di tali argomenti, la sentenza conclude che “negare il DURC solo perché il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di mettere capo ad una incongruenza intrinseca di qualche denuncia contributiva, oltre ad apparire illegittimo per mancanza di fondamento normativo, appare anche contraddittorio ed irriconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità/ ragionevolezza”.

* Avvocato, socio fondatore dello Studio Legale Daverio & Florio

**Avvocato, Studio Legale Daverio & Florio

 

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