730 precompilato: mettiamoci nei panni del contribuente

di Graziano Vezzoni*, Paride Barani** e Ermelindo Provenzani*** 

Il Governo, nell’intento lodevole di semplificare gli adempimenti fiscali dei contribuenti e di avviare la revisione del sistema tributario indirizzandosi verso principi di equità e trasparenza, ha introdotto, a partire dal 2015 relativamente all’anno di imposta 2014, la Certificazione Unica ed il Modello 730 Precompilato.

Analizziamo che cosa dovrà fare, a partire già da quest’anno, un contribuente tipo, ad esempio un lavoratore dipendente.

Dal 15 aprile il contribuente dovrà accedere ad un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e qui troverà il suo modello 730 precompilato; per accedervi egli dovrà essere in possesso del proprio codice Pin.

Per ottenere il codice Pin egli potrà alternativamente utilizzare l’apposita funzione disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, telefonare al numero 848 800 444, recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Punto da approfondire: l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate cui si deve rivolgere è quello competente per domicilio fiscale oppure un qualsiasi ufficio?

Il codice Pin viene rilasciato immediatamente, oppure alla richiesta segue un certo lasso di tempo? In tal caso sarebbe bene informa- re i contribuenti con un certo anticipo.

E già qui il nostro contribuente tipo potrebbe avere delle difficoltà, soprattutto se è una persona anziana o ha poca dimestichezza con computer ed Internet.

Supponiamo che il nostro contribuente sia riuscito a procurarsi il proprio Pin: a questo punto deve decidere se presentare il modello 730 direttamente (o tramite il sostituto d’imposta) oppure conferire incarico ad un Caf o ad un Professionista. Se opta per il Professionista, deve innanzitutto consegnar- gli la delega per l’accesso ai modelli “730 precompilato” e “730-1” (la parte relativa alla scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef).

Punto da approfondire: in cosa consiste la delega? Si tratta di un documento predisposto dal Professionista incaricato, che il contribuente deve solo sottoscrivere, oppure deve procurarselo autonomamente il contribuente? Sarà un documento che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul proprio sito Internet?

Il contribuente, unitamente al Pin e alla de- lega predetta, deve consegnare al Professionista tutta la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nel- la dichiarazione. La documentazione da esibire e lasciare in copia al Professionista è la medesima del “tradizionale” modello 730, per cui a titolo esemplificativo la Certifica- zione Unica (ex Cud), gli scontrini e le quietanze di spese sanitarie, la certificazione de- gli interessi passivi pagati e delle assicura- zioni pagate, i modelli F24 attestanti i versamenti d’imposta eventualmente eseguiti, eventuale dichiarazione dei redditi dell’anno precedente in caso di crediti esistenti, eventuali altri redditi non conosciuti dal fisco italiano, ecc. ecc.

A questo punto il nostro contribuente tipo ha terminato gli adempimenti a suo carico e la “palla” passa al Professionista; quest’ultimo verificherà se i dati indicati nel modello 730 precompilato sono conformi ai documenti consegnati dal cliente e, in caso affermativo, rilascerà un “visto di conformità”, ossia una certificazione di correttezza dei dati riportati.

L’Amministrazione Finanziaria effettuerà i dovuti controlli dei dati e della documentazione relativi agli oneri portati in detrazione/deduzione: il riscontro di una irregolarità del visto di conformità apportato, comporterà una sanzione in capo al Professionista (e non al contribuente!), pari all’importo delle imposte dovute oltre alle sanzioni e agli interessi per tardività. Resta salva la possibilità di dimostrare che l’errore è stato indotto dal comportamento doloso del contribuente.

Saranno, invece, dovute le sole sanzioni nel caso in cui – entro il 10 novembre dello stesso anno – venga trasmessa una dichiarazione rettificativa o una comunicazione dei soli dati da rettificare.

A questo punto ci domandiamo: quale Professionista sarà così “temerario” da presentare il 730 precompilato? Anche perché, quest’anno (2015), il modello precompilato accettato sarà “merce rara”, non avendo an- cora tutti i dati in linea e quindi tutti i modelli (o quasi) andranno implementati e modificati.

Altra considerazione che farà, speriamo, riflettere e ponderare la scelta di modificare il 730 è l’effetto perverso che si potrebbe creare in caso in cui il sostituto non pagasse le ritenute al sostituito (nostro cliente).

In detta situazione, visto che la Corte di Cassazione ha ribadito la responsabilità solidale tra sostituto e sostituito, si potrebbe creare, nel caso in cui il professionista apponesse il visto di conformità, una triangolazione dagli esiti imprevedibili in caso di contenzioso.

Il visto di conformità, infatti, presenta delle criticità riguardo l’imputazione delle effetti- ve responsabilità in caso di errore/dolo ascrivibile al contribuente: come potrà il Professionista tutelarsi in modo inconfutabile verso il proprio cliente nella fase di raccolta dati e/o documenti? Molte saranno, presumibilmente, le controversie da definire in sede giudiziaria.

Inoltre, visto le responsabilità che gravano sul professionista, chi sarà quel temerario che delegherà, ai collaboratori di studio, il controllo e la predisposizione della dichiarazione?

Il principio introdotto da questo sistema sanzionatorio, secondo cui un accertato maggior debito (o minor credito) del contribuente, viene praticamente trasferito in capo al Professionista che, seppur colpevole di errata compilazione del modello 730, rimane comunque estraneo al presupposto d’imposta, costituisce una evidente violazione dell’Art. 53 della Costituzione inerente il principio della capacità contributiva.

Un esempio della palese iniquità e irragionevolezza di questo meccanismo sanzionatorio è proprio quello di un contribuente che ha versato, sulla scorta di un errato modello 730 (magari proprio per motivi a lui imputabili), un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta: ebbene sarà il Professioni- sta a dover versare l’imposta evasa, unita- mente a sanzioni ed interessi.

E’ inoltre implicito ipotizzare, per quei pochi Professionisti che decideranno di inviare il 730 precompilato, una maggiorazione del compenso, volta a compensare l’aumento inevitabile delle polizze assicurative, con conseguente aggravio di oneri a carico del contribuente.

A tal proposito giova ricordare che ai professionisti che appongono i visti di conformità, indipendentemente dal fatto che elaborino o meno il modello 730, ex D.M. n.164/99 è disposto l’aumento (D.L.175/2014) del massimale minimo della prescritta polizza assicurativa che passa da € 1.032.913,80 a € 3.000.000,00. Quindi per quel professionista che non apponeva nessun visto di conformità , se vorrà trasmette- re un solo modello 730 , dovrà prima aumentare il massimale della propria polizza e comunicarlo, ai sensi del D.M. 164/1999, alla Direzione Regionale delle Entrate.

L’acquisizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria dei dati provenienti da differenti e plurimi canali telematici e la successiva “raccolta virtuale” nel fascicolo telematico di ogni singolo contribuente, in altre parole il 730 precompilato, costituisce certamente una profonda innovazione procedurale ed organizzativa; come tale (soprattutto in questa prima fase sperimentale), comporta l’appesantimento della “macchina statale” e, come ormai capita non di rado, anche della nostra Professione.

E la vogliono chiamare “semplificazione”!!!

*ODCEC di Lucca, **ODCEC di Reggio Emilia, ***ODCEC di Palermo

 

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