Agevolazioni per l’assunzione in apprendistato senza limiti di età
di Cinzia Brunazzo*
La possibilità di assumere un lavoratore con il contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età, già prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato” per i beneficiari dell’indennità di mobilità, è stata estesa dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 anche ai percettori di un trattamento di disoccupazione. Questo istituto è stato poco utilizzato fino al 31 dicembre 2016, a causa della possibilità per i datori di lavoro di ricorrere all’agevolazione di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, relativamente ai lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità, e della mancanza di chiarimenti da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) sul regime contributivo nel caso di percettori di un trattamento di disoccupazione.
Con la fine dell’incentivo all’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, disposta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (c.d. legge Fornero) diventa oltremodo interessante per i datori di lavoro valutare, in caso di assunzione di tali lavoratori, la possibilità di attivare un percorso di apprendistato. Si deve tener conto che i lavoratori collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2016 beneficiano di una durata del trattamento di mobilità diversificata in base alla sede di lavoro (centro/nord o sud d’Italia) e all’età, che può arrivare fino a 24 mesi; inoltre, se durante tale periodo il lavoratore viene assunto a termine per una durata massima pari alla durata dell’indennità, l’iscrizione alle liste e l’indennità di mobilità rimangono sospesi: per tale motivo “incontreremo” tali lavoratori ancora a lungo.
Con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, l’Inps, dopo quasi due anni dall’entrata in vigore della norma, ha diramato le indicazioni volte a favorire l’adozione dei necessari profili di omogeneità nell’applicazione del regime contributivo proprio dell’istituto dell’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell’art. 47, comma 4 del d.lgs. 81/2015. Si tratta di una particolare forma di apprendistato, unicamente di tipo professionalizzante, il cui fine è quello di qualificare o riqualificare professionalmente i lavoratori; il piano formativo, redatto sulla base delle indicazioni fornite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicato dal datore di lavoro, deve tendere o ad una maggiore qualificazione rispetto a quella già posseduta dai lavoratori stessi o ad una nuova qualificazione, diversa da quella in possesso.
In caso di lavoratori che abbiano già svolto la mansione di cui l’azienda necessita (come ebbe modo di specificare il Ministero del Lavoro in un interpello del 2 febbraio 2007), per riqualificarli occorre valutare se, nell’ambito del piano formativo individuale, sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore, legato non solamente allo svolgimento della mansione assegnata, individuata dalla qualifica contrattuale, ma ad una più complessa ed articolata conoscenza sia del contesto lavorativo che delle attività che in esso vengono svolte.
Due sono le deroghe previste alla normativa per il suddetto contratto:
- al limite di età;
- alla possibilità di recedere alla fine del periodo formativo. Si applicano, infatti, per espressa previsione normativa, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali sia durante sia alla fine del periodo formativo. Quindi il recesso potrà avvenire solo per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o giusta causa.
L’Inps ne esamina l’aspetto contributivo suddividendo le due tipologie di possibili assunzioni.
- Beneficiari di indennità di mobilità
LAVORATORI:
beneficiari di indennità di mobilità.
CONTRATTO DI ASSUNZIONE:
apprendistato professionalizzante.
ETà: senza limite.
CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO:
la normativa prevede il regime contributivo agevolato di cui all’art. 25, comma 9, della legge 223/1991. L’Inps precisa che seppure la norma sia stata abrogata la stessa vale solo al fine di individuare il regime contributivo e gli incentivi economici. Pertanto:
- per un periodo di 18 mesi l’aliquota è pari al 10%;
- dal 19° mese la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.
Inoltre, in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata ex art. 2, del d.lgs. 148/2015, in conseguenza dell’aumento contributivo a titolo di Cigo/ Cigs, secondo quanto indicato al paragrafo 3 del messaggio n. 24/2016. Analogamente, in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del d.lgs. 148/2015, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento. è esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.
CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE:
aliquota pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione. Esclusione, anche per i lavoratori, della conservazione dei benefici contributivi in caso di prosecuzione del rapporto alla fine dell’apprendistato.
INCENTIVI ECONOMICI:
trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, in applicazione dell’art. 8, comma 4, della legge 223/1991, al datore di lavoro spetta un incentivo economico, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione. Considerando che l’iscrizione alle liste di mobilità è stata abolita, l’Inps precisa che le predette agevolazioni per l’assunzione in contratto di apprendistato di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continuano a restare in vigore, non solo per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggono dopo detto termine, ma anche per le assunzioni intervenute dopo il 31 dicembre 2016. In altri termini, le predette assunzioni possono essere effettuate sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità.
- Beneficiari di trattamento di disoccupazione
LAVORATORI:
beneficiari di trattamento di disoccupazione, ossia:
- NASpI.
- Aspi e Mini ASpi.
- Indennità speciale di disoccupazione edile.
- DIS-COLL.
L’agevolazione si riferisce a lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione, quindi anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita. La circolare dell’Inps elenca tassativamente le tipologie di trattamenti di disoccupazione, beneficiando dei quali si può stipulare un contratto di apprendistato; vengono quindi esclusi i percettori di ASDI.
CONTRATTO DI ASSUNZIONE:
apprendistato professionalizzante.
ETà: senza limite.
CONTRIBUTI A CARICO DATORE DI LAVORO:
la normativa prevede l’applicazione della stessa aliquota prevista per il contratto di apprendistato, pertanto l’aliquota da versare, per il datore di lavoro varia in base alla forza lavoro:
- con più di nove dipendenti, è pari al 11,61%;
- con un numero di dipendenti non superiore a nove, l’aliquota è pari al:
(i) 3,11% a carico del datore di lavoro per i primi 12 mesi;
(ii) 4,61% per i mesi dal 13° al 24°;
(iii) 1,61% dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).
Inoltre, in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata ex art. 2, del d.lgs. 148/2015, in conseguenza dell’aumento contributivo a titolo di Cigo/ Cigs, secondo quanto indicato al paragrafo 3 del messaggio n. 24/2016. Analogamente, in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del d.lgs. 148/2015, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento. L’istituto precisa che l’agevolazione introdotta dall’art. 22, comma 1, della legge 183/2011 (sgravio contributivo del 100% della contribuzione dovuta per i primi tre anni del contratto di apprendistato per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti) in quanto finalizzata a promuovere l’occupazione giovanile, non si applica all’istituto preso in esame. Considerando che tale agevolazione è scaduta il 31 dicembre 2016 l’Inps evidentemente non può far riferimento che a coloro che hanno stipulato a norma di legge tali contratti antecedentemente al 31 dicembre 2016. E’ esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.
CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE:
aliquota pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione. Esclusione, anche per i lavoratori, della conservazione dei benefici contributivi in caso di prosecuzione del rapporto alla fine dell’apprendistato.
INCENTIVI ECONOMICI:
non sono previsti.
- Compilazione dei flussi UniEmens Per la compilazione dei flussi UniEmens l’Inps detta le istruzioni, ampliando le descrizioni dei codici già in uso per gli apprendisti provenienti dalle liste di mobilità (J3, J5, K3, K5) e confermando i codici ordinari per gli apprendisti beneficiari di trattamenti di disoccupazione, essendo soggetti alle aliquote ordinarie di contribuzione (J0, J1, J2, K0, K1, K2). Nulla viene previsto invece per coloro che hanno stipulato, a norma di legge, tali contratti antecedentemente al messaggio Inps applicando la contribuzione piena.
- Procedure
L’Istituto sta predisponendo un programma con il quale effettuare l’invio delle istanze per ricorrere alla contribuzione agevolata e per dare riscontro al datore di lavoro qualora il lavoratore sia effettivamente percettore o meno di prestazioni di disoccupazione o indennità di mobilità.
In attesa dell’avvio della procedura i datori di lavoro per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, dovranno trasmettere alla Sede Inps presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi una specifica dichiarazione, diversa a seconda della tipologia di lavoratore. Per l’assunzione di lavoratori percettori di indennità di mobilità, considerato che la norma richiama il regime agevolato di cui all’art. 25, comma 9, della legge 223/1991 e permette l’erogazione dell’incentivo di cui all’art. 8, comma 4 della medesima legge, trattandosi di una vera e propria agevolazione contributiva che deve soggiacere alle condizioni di cui all’art. 31 del d.lgs. 150/2015, occorre inviare una specifica dichiarazione di responsabilità (come da allegato 1 al messaggio), mentre per l’assunzione di lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione basterà trasmettere una specifica comunicazione (come allegato 2 al messaggio). Tali modelli andranno inviati tramite la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità”. La Sede Inps competente provvederà:
- al controllo della pratica e all’ammissione della stessa, dandone comunicazione al datore di lavoro e all’intermediario tramite la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale;
- al riconoscimento, nel caso di lavoratori percettori di indennità di mobilità, dell’incentivo economico del 50% dell’indennità di mobilità residua;
- all’attribuzione del C.A. 5Q in caso di lavoratori percettori di indennità di mobilità.
* Odcec Rimini
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