Contribuzione versamento e compensazione nel quadro RR

di Cristina Costantino* e Marco Sambo** 

Con l’avvicinarsi della stagione dei dichiarativi riteniamo utile riassumere gli adempi- menti, contributivi e dichiarativi, per gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’Inps e per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.Il quadro dell’Unico per la determinazione dei contributi da versare alle due Gestioni è il Quadro RR, sez. I e sez. II.

La sezione I deve essere compilata dai soggetti titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci di società, di persone o capita- li, titolari di una propria posizione assicurativa individuale tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per sé stessi, sia per le altre persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari coadiutori). La base imponibile su cui calcolare il contributo è la totalità dei redditi d’impresa posseduti nell’anno 2014, indipendentemente dalla effettiva percezione, comprendendo anche i redditi per la cui produzione il soggetto non abbia prestato attività lavorativa.1 Sono computati quindi nella base imponibile anche i redditi corrispondenti alla propria quota di partecipazione agli utili nella società di capitali che non abbia distribuito dividendi (criterio della trasparenza contributiva), facendo comunque riferimento all’imponibile fiscale.

E’ il caso del commerciante che abbia una o più partecipazioni in srl non trasparenti che non hanno distribuito utili.

Per quanto riguarda i coadiutori dell’impresa familiare fiscalmente riconosciuta, (ricordiamo che la costituzione di un’impresa famigliare esplica i propri effetti fiscali, dall’esercizio in corso, nel caso redazione dell’atto contestualmente o entro i 15 giorni dall’avvio dell’impresa, mentre dal periodo d’imposta successivo negli altri casi) il reddito imponibile corrisponde al reddito fiscal- mente attribuito dal titolare al o ai familiari nel limite massimo del 49% del reddito d’impresa.

Per le imprese nelle quali l’iscrizione dei col- laboratori deriva unicamente dalla mera dichiarazione effettuata all’Istituto Previdenziale, il titolare può attribuire al coadiutore, a fini esclusivamente previdenziali, un imponibile massimo nella percentuale sopra vista, rimanendo comunque soggetto passivo IRPEF per l’intero reddito prodotto.

I soci lavoratori delle srl, anche in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, sono comunque obbligati alla presentazione del modello Unico ed alla compilazione del solo quadro RR. Analogamente a quanto previsto per i quadri RW AC RM e RT, anche il quadro RR deve essere presentato, allegato al frontespizio dell’Unico, dai soci lavoratori delle srl che abbiano presentato il modello 730 perché titolari di redditi che posso essere dichiarati con quel modello. Si rammenta che per i soci delle srl la base imponibile è costituita dalla quota di reddito d’impresa (imponibile) della srl corrispondente alla quota di attribuzione degli utili, indipendentemente dalla sua distribuzione, e da eventuali altri redditi d’impresa comunque conseguiti.

La sezione I del quadro RR è costituita da tre sezioni: la prima relativa ai dati della posizione assicurativa, la seconda accoglie i dati relativi ai contributi dovuti sul minimale, la terza i dati sui contributi sul reddito che eccede il minimale.

Ricordiamo che la contribuzione Ivs è dovuta sulla base di aliquote differenziate per artigiani e commercianti in misura fissa sul minimale di reddito stabilito per ogni anno e variabile per il reddito eccedente il minimale fino ad un tetto massimo differente a seconda che il soggetto sia privo o meno di anzianità contributiva alla data del 31 di- cembre 1995 e segnatamente euro 100.123,00 nel primo caso e euro 76.718,00 nel secondo.

Il minimale di reddito imponibile è determinato annualmente dall’ Inps, in base alle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 3 della L. n.233/90, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore per l’anno di riferimento (dal 1° gennaio 2014 (47,58€) ed aggiungendo al prodotto l’importo di 671,39, così co- me disposto dall’art. 6 della L. n.415/91. Per l’anno 2014 il minimale di reddito è di euro 15.516,00.

Per le aliquote contributive, l’articolo 24, comma 22 del Dl 201/2011 ha previsto un primo aumento di 1,3 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2012, e successivamente incrementi di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

Per l’anno 2014 le aliquote sono le seguenti: 22,20% sul minimale e fino ad euro 46.031,00 e 23,20% sulla restante quota fino al massimale per gli iscritti alla gestione Artigiani, mentre per gli iscritti alla gestione Commercianti sono 22,29% sul minimale e fino ad euro 46.031,00 e 23,29% sulla restante quota fino al massimale.

Per coloro che svolgono l’attività di affittacamere e per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo (inquadrati nella gestione commercianti) non opera il minimale ma solamente il massimale previsto.

Per i coadiutori di età inferiore a 21 anni è prevista una riduzione di 3 punti percentuali dell’aliquota contributiva.

Per i pensionati Inps (ma non quelli delle altre gestioni confluite presso l’istituto) ultrasessantacinquenni è prevista la riduzione al 50% dei contributi dovuti, sulla base di apposita istanza all’INPS al raggiungimento dell’età agevolabile.

Si ricorda che per i lavoratori iscritti dal 1 gennaio 1996 il minimale deve essere rap- portato ai mesi di attività mentre il massima- le non può essere rapportato.

Per i soggetti non tenuti al versamento del contributo sul reddito effettivo e che quindi non versano i contributi sul minimale con le usuali scadenze trimestrali, ma liquidano l’imposta con la compilazione del modello Unico, il versamento sul reddito fino al minimale deve essere effettuato utilizzando la codeline relativa a tale contributo mentre per l’eventuale parte eccedente, l’ulteriore contributo a saldo e in acconto deve essere versato utilizzando le specifiche codeline.

A decorrere dal periodo d’imposta 2013, la struttura del modello è cambiata poiché, come chiarito dalla circolare Inps n. 74 2014, al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura ecce- dente rispetto al dovuto, la quota compensabile o rimborsabile viene meglio evidenziata successivamente ai campi che identificano il saldo a debito o a credito come derivante dalla differenza tra gli acconti versati ed il contributo calcolato.

Trova quindi apposita appostazione l’eventuale eccedenza di versamento effettuata rispetto al dovuto, che potrà essere utilizzata in compensazione con anno di riferimento 2014.

L’eventuale credito derivante dalla dichiarazione non sarà più riportabile nella cosiddetta compensazione verticale ma dovrà obbligatoriamente essere chiesto a rimborso o portato in compensazione nel modello F24. Per quanto concerne la compilazione della sezione II, relativa al calcolo dei contributi dovuti da liberi professionisti non iscritti ad autonoma cassa, ricordiamo che la contribuzione è dovuta indipendentemente dall’esistenza o meno di una posizione previdenziale prevalente. Le aliquote sono quel- le del 22% per soggetti muniti di una previdenza principale o per i pensionati mentre è del 27,2% per tutti i restanti soggetti. Il versamento del contributo a saldo e in acconto segue le stesse scadenze dell’Irpef, la misura dell’acconto è pari all’80% del contributo dovuto per l’anno precedente da versarsi in due rate di pari importo. Si evidenzia che per la determinazione di quanto dovuto è necessario tenere conto anche di eventuali altri redditi soggetti a contribuzione presso la gestione separata già denunciati con EMENS dal committente come i redditi assimilati a lavoro dipendente (co.co.co., co.co.pro.), i redditi degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, i redditi derivanti dalla produzione di lavoro auto- nomo occasionale, di cui all’articolo 67 comma 1 lett. l) , per la parte che eccede gli euro 5.000,00 ed altre ipotesi di redditi non imponibili fiscalmente.

Nella compilazione del quadro andrà quindi evidenziato oltre al reddito di lavoro auto- nomo proveniente da quadro RE, RH o RM, l’eventuale o gli eventuali altri redditi già soggettati a prelievo contributivo per la verifica del raggiungimento del massimale annuo che è per tutti i soggetti pari a 100.123,00 euro.

Analogamente a quanto previsto per la sez. I del quadro, relativamente alla gestione IVS Commercianti ed Artigiani, in caso di emersione di un credito, non è più possibile la compensazione verticale ma il credito deve necessariamente essere chiesto a rimborso o essere utilizzato in compensazione a mezzo del modello F24.

1. L’imponibilità ai fini previdenziali della quota di utili derivanti dalla partecipazione in una s.r.l. in cui non si presta attività lavorativa desta comunque alcune perplessità per le quali si rimanda al contributo pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti il 31 marzo 2015 ad opera Gian Piero Gogliettino.

*ODCEC di Reggio Calabria **ODCEC di Venezia

 

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