Decreto Liquidità

di Cinzia Brunazzo * 

Mercoledì 8 aprile è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 94 il decreto legge n. 23 atteso da giorni e noto come Decreto Liquidità. Oltre agli interventi diretti ad agevolare la concessione di finanziamenti alle imprese colpite dall’emergenza coronavirus, il decreto dispone una serie di sospensioni, proroghe e semplificazioni relative ad adempimenti e versamenti, di natura fiscale e contributiva nonché civilistica. Di questi ultimi interventi ci occuperemo nella presente trattazione.

 1. Sospensione di versamenti tributari e contributivi aprile e maggio

È prevista per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi a:

  • ritenute da lavoro dipendente e relative addizionali regionali e comunali;
  • Iva;
  • contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurazione obbligatoria (Inail).

Nei confronti dei soggetti che, nel corso dell’esercizio 2019, hanno avuto un ammontare di ricavi o compensi inferiore a € 50 milioni, la sospensione si applica, alle rispettive scadenze del mese di aprile e di maggio, a condizione che vi sia stata una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%:

  • nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019;
  • nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Si evidenzia, in primo luogo, che occorre prendere come riferimento il fatturato, ovvero i corrispettivi, ovvero i compensi derivanti dalle fatture elettroniche emesse nel periodo, ovvero da altra certificazione fiscale (corrispettivi comunicati all’Agenzia), indipendentemente dall’effettivo incasso delle fatture emesse (con la conseguenza che, se il fatturato non è calato in misura superiore al 33%, il versamento è dovuto anche se l’impresa si dovesse trovare in crisi di liquidità per la mancata riscossione delle fatture emesse); inoltre, si evidenzia che andranno effettuate due distinte verifiche, una per il mese di marzo, relativamente alla scadenza del mese di aprile, ed una per il mese di aprile, relativamente alla scadenza del mese di maggio e che, pertanto, ci si potrebbe trovare nella situazione di: i) non poter usufruire in nessuno dei due mesi della sospensione del versamento; ii) si potrebbe usufruire della sospensione solo con riferimento al mese di marzo, ma non di aprile; iii) si potrebbe non aver usufruito della sospensione con riferimento al mese di marzo, ma legittimamente usufruirne per il mese di aprile; iv) si potrebbe usufruire della sospensione per entrambe le mensilità.

Viceversa, per i soggetti che hanno avuto nel 2019 un ammontare di ricavi o compensi superiore a € 50 milioni, la sospensione si applica (con le medesime modalità di cui sopra), alle rispettive scadenze del mese di aprile e di maggio, a condizione che vi sia stata una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019, la sospensione si applica a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del 2019.

Infine, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione si applica, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2019, a condizione che abbiano subito, rispettivamente, una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33%: nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019; ovvero, nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020; oppure
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

2. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari

È stata disposta la proroga della sospensione dell’assoggettamento a ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra la data del 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

A tal fine, i percettori (ossia: i lavoratori autonomi, i commissionari, gli agenti, i mediatori, i rappresentanti ovvero i procacciatori) devono:

  • avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • avere conseguito nel 2019 ricavi o compensi inferiori a euro 400.000;
  • contestualmente, nel mese precedente, devono non avere sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Ove rispettino le condizioni di cui sopra, i percettori possono avvalersi dell’opzione (si sottolinea che è una facoltà e non un obbligo) di non assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta e/o a titolo d’acconto da parte del sostituto d’imposta/committente.

I soggetti che hanno beneficiato della suddetta opzione, dovranno provvedere in proprio al versamento dell’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020; ovvero,
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Metodo previsionale acconti giugno Come è noto, nel prossimo mese di giugno si dovrà provvedere, oltre al versamento del saldo delle imposte dirette, IRPEF, IRES e IRAP, dovute per l’anno 2019, al versamento del primo acconto delle imposte dirette riferite ai redditi  dell’anno 2020: la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale”, anziché il metodo “storico”, e stabilisce che, solo per questo anno (periodo d’imposta 2020), le disposizioni relative a sanzioni e interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli stessi non si applicano qualora l’importo versato non sia inferiore all’80% (quindi scostamento massimo del 20%) della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

4. Rimessione in termini per i versamenti L’articolo 21 del decreto consente di effettuare tutti i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, precedentemente prorogati al 20 marzo 2020 (art. 60 del d.l. 18/2020), entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi. In tal modo potranno essere regolarizzati, senza sanzioni ed interessi, i mancati versamenti che, per errori legati a difficoltà di interpretazione della norma, non erano stati effettuati nel mese di marzo ritenendo che essi non fossero dovuti (è il caso, ad esempio del versamento relativo alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo nei confronti di percettori che non potevano avvalersi dell’opzione di cui al precedente punto 2, ovvero che non avessero esercitato tale opzione; o anche dei mancati versamenti di rateizzazioni disposte a fronte di avvisi di irregolarità o di altre somme non affidate all’agente della riscossione e per le quali non sia stata notificata una cartella esattoriale, o altro ancora).

5. Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della certificazione unica 2020

Per l’anno 2020, viene differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Viene inoltre previsto che le suddette certificazioni possono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2020 senza applicazione delle sanzioni previste.

6. Proroga dei certificati DURF emessi nel mese di febbraio 2020

La norma proroga espressamente fino al 30 giugno 2020 la validità dei certificati previsti in materia di appalti (DURF), emessi dall’Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2020.

7. Termini agevolazioni prima casa

Al fine di non far decadere dal beneficio “prima casa” i soggetti potenzialmente interessati è disposta la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 relativamente a:

  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso;
  • il termine per il riacquisto della prima casa previsto ai fini della fruizione del credito d’imposta.

I suddetti termini torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

8. Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

È stato disposto che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • entro la relativa scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio) qualora l’imposta del 1° trimestre è inferiore a € 250;
  • entro la relativa scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre) se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 250.

9. Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

La disposizione prevede di “neutralizzare” gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendoli dalla base per la formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

10. Modifiche in materia di distribuzione degli utili nelle società semplici

Le modifiche previste in materia di utili distribuiti a società semplici (“s.s.”) dispongono, essenzialmente, quanto segue:

  • vengono ricompresi nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni ordinarie;
  • vengono chiarite le modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla “s.s.” con riguardo alla quota riferibile a soci persone fisiche della stessa;
  • viene disciplinato il regime fiscale degli utili percepiti dalla “s.s.” per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della “s.s.”;
  • viene disciplinato un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022, applicando agli stessi il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

11. Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione

La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64 d.l n. 18/2020) includendo:

  • le spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, etc.);
  • le spese relative all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi);
  • le spese relative ai detergenti mani e i disinfettanti.

Viene confermato che il suddetto credito è attribuito al beneficiario nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 e fino a un importo massimo di € 20.000.

Da evidenziare che il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a € 50 milioni per l’anno 2020.

12. Differimento entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa

È stato disposto il differimento al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione delle modifiche al Codice Civile: ciò significa, pertanto, che resta l’obbligo di nomina degli organi di controllo e/o di revisione nelle S.r.l., entro il termine di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, ove si siano superati i limiti dimensionali prescritti.

13. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Al fine di evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, vada ad influire eccessivamente sulle dinamiche aziendali, è previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 non vengano applicate alcune disposizioni del Codice Civile in tema di perdite e riduzione di capitale delle società. In particolare:

  • in tema di riduzione del capitale di oltre un terzo per perdite non si applicano le disposizioni di cui all’art. 2446, commi 2, 3 e art. 2482 bis, commi 4, 5 e 6 del c.;
  • in tema di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2447 e 2482 ter del c.;
  • per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista dal Codice Civile.

È opportuno sottolineare che la disposizione si applica esclusivamente ai bilanci degli esercizi chiusi alla data del 31/12/2020, approvati nel corso dell’anno 2021, e, pertanto, non trova applicazione per quelli, chiusi alla data del 31/12/2019 che verranno approvati nel corso dell’anno 2020.

14. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Con riferimento alla redazione del bilancio per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, al fine di poter valutare le singole voci di bilancio secondo il principio di continuazione dell’attività (art. 2423 bis del c.c.) viene concessa la possibilità di operare una riclassificazione delle suddette voci prendendo a riferimento la situazione fisiologica della società precedente al 23 febbraio 2020, data di inizio dell’emergenza sanitaria. La norma, implicitamente, dispone che i bilanci chiusi al 31/12/2019 nonchè quelli chiusi alla data del 23/02/2020 e non ancora approvati rappresentino il riferimento per verificare la continuità d’impresa (in altri termini, occorre verificare se l’impresa era in prospettiva di continuità alla data del 23/02/20 non incidendo la situazione venutasi a creare successivamente per effetto dell’emergenza sanitaria, fermo rimanendo che l’organo di controllo e/o di revisione può richiedere alla direzione dell’impresa una specifica attestazione al fine di valutare gli impatti di tale emergenza). I bilanci che verranno chiusi con riferimento alla data 31/12/2020, saranno in continuità con quello dell’anno precedente, potendo dimostrare l’esistenza della continuità alla data del 23/02/20.

Resta ferma la disposizione di proroga per il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 (dal 30 aprile 2020 al 28 giugno 2020).

15. Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Al fine di incentivare il rifinanziamento delle imprese da parte della proprietà, ai finanziamenti effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020, a favore della società da parte dei soci o di chi esercita attività di direzione e coordinamento, è stata prevista la disapplicazione dei meccanismi di postergazione sanciti dagli artt. 2467 e 2497 quinquies del c.c..

16. Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

Allo scopo di neutralizzare gli effetti dell’emergenza sanitaria sugli esiti relativi alle procedure di concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione presentati prima dello scoppio della stessa, la norma in esame in particolare prevede:

  • la proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione, che abbiano già conseguito con successo l’omologa da parte del tribunale al momento dell’emergenza epidemiologica, aventi scadenza ordinaria tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021;
  • la possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020;
  • la possibilità per il debitore di optare per una soluzione più “snella”, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo, in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020;
  • introduzione di una “dilatazione” temporale sino a novanta giorni del c.d. “automatic stay” accessibile ai debitori per i quali i termini originari per il c.d. “preconcordato” o “concordato in bianco” e per l’accordo di ristrutturazione, siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe.

17. Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

In un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, al fine di evitare le conseguenze possibili derivanti da istanze di fallimento di terzi o per assurdo in proprio:

  • è stabilita una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi, ma tali da non rientrare nell’ambito di applicazione del d.l. 347/2003 (c.d. “Decreto Marzano”), mantenendo il blocco per un periodo limitato (periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020), scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate. Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso;
  • in deroga a quanto stabilito al punto precedente, viene introdotta un’unica eccezione alla improcedibilità, limitata ai casi in cui il ricorso sia presentato dal P.M. e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi del patrimonio (ad esempio nei casi in cui le imprese mettano potenzialmente in atto condotte dissipative, di rilevanza anche penale, nei confronti degli stakeholders).

* Odcec Rimini

 

 

 

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