Dove non arrivano gli ammortizzatori c’è il FIS …ma non per tutti

di Salvatore Catarraso*

La circolare Inps n. 176 del 9 settembre 2016 regolamenta l’applicazione del Fondo Integrativo Salariale (FIS), a norma del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e del decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016.

L’origine del FIS si trova nell’articolo 3, comma 19 della legge n. 92/2012, che prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’attivazione di un Fondo di solidarietà residuale volto a tutelare, in costanza di rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese – con più di quindici dipendenti – appartenenti ai settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale, laddove non fossero stati stipulati accordi collettivi volti all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 14 dell’art. 3 della stessa legge.

Innovando le disposizioni precedenti, l’art. 26, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 ha stabilito per i datori di lavoro – anche non organizzati in forma di impresa – che occupano mediamente più di cinque dipendenti (compresi gli apprendisti) e che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni l’obbligo di istituire fondi di solidarietà. Nel caso in cui non vengano istituiti fondi di solidarietà è previsto l’intervento del FIS, di cui è stata ampliata la platea dei lavoratori beneficiari.

Il Fondo di integrazione salariale garantisce le seguenti due prestazioni:

  • l’assegno di solidarietà, prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario;
  • l’assegno ordinario, prestazione a sostegno del reddito che il Fondo garantisce, oltre all’assegno di solidarietà, ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per le seguenti causali:
  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale o crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.

Il FIS è finanziato nel seguente modo:

  1. dai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, mediante un contributo ordinario dello 0,65 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
  2. dai datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, mediante un contributo ordinario dello 0,45 percento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

Per ottenere dal FIS le suddette prestazioni occorre:

  • per l’assegno di solidarietà stipulare con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario;
  • per l’assegno ordinario si devono verificare alternativamente (i) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali, (ii) situazioni temporanee di mercato, (iii) riorganizzazione aziendale o crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.

Per le aziende con codice Ateco 2007 “99.00.00 – Organizzazioni ed Organismi extraterritoriali” che non hanno “libera discrezionalità organizzativa” ma seguono direttive del proprio Stato Estero entrambe le modalità per ottenere il FIS non sono praticabili in concreto, non potendo stipulare accordi né verificare (attestare) l’esistenza delle condizioni previste per l’assegno ordinario. Di conseguenza, il contributo a loro carico dello 0,45% (organico fra 5 e 15 dipendenti) ovvero dello 0,65% (organico superiore a 15 dipendenti) rappresenta un vero e proprio costo aggiuntivo, non solo per i datori di Lavoro ma anche per i lavoratori!

È auspicabile un sollecito chiarimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito all’esonero del versamento del contributo FIS per le aziende con codice Ateco 2007 “99.00.00 – Organizzazioni ed Organismi extraterritoriali” e, nel caso, in merito al rimborso dei contributi versati all’Inps ma non dovuti a causa dell’impossibilità di usufruire dei trattamenti previsti dalla norma.

* Odcec Roma

 

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