Infortunio sul lavoro: la responsabilità del datore di lavoro e il c.d. rischio elettivo (Corte di Cassazione Ordinanza n. 16026 del 18.06.2018)

di Paolo Galbusera* e Andrea Ottolina*

 Ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti.

La giurisprudenza si è da sempre interrogata su quale sia la portata dell’obbligo di prevenzione in capo al datore di lavoro e, in particolare, su quali siano i limiti di detto obbligo e i casi in cui, a seguito del verificarsi di un infortunio sul lavoro, possa essere esclusa la sua responsabilità.

Secondo la pacifica interpretazione della Corte di Cassazione, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti o vigili che queste misure vengano di fatto utilizzate da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore (cfr. Cass. sent. 29115 del 5.12.2017).

In caso d’infortunio sul lavoro, quindi, la responsabilità del datore di lavoro è estremamente ampia, al punto da non essere esclusa neppure in presenza di condotte negligenti del lavoratore che pure abbiano contributo alla verificazione dell’incidente, e include anche l’obbligo di costante vigilanza e controllo.

D’altra parte, è lo stesso d.lgs. 81/2008 (T.U. in materia di sicurezza e lavoro) ad imporre al datore di lavoro di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte dei lavoratori (art. 18 co. 1 lett. f), delineando un vero e proprio dovere di vigilanza sull’adempimento degli obblighi previsti a carico degli stessi (art. 18 co. 3 bis).

Ma quindi, quali sono i casi in cui è da escludere la responsabilità del datore di lavoro? Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, si ha esonero totale del datore di lavoro da ogni responsabilità in ordine all’infortunio solo quando la condotta del lavoratore presenti i caratteri dell’abnormità, dell’inopinabilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute.

Secondo tale interpretazione, quindi, la responsabilità del datore di lavoro è da escludere nel caso di condotte estranee alle mansioni affidate al lavoratore (c.d. comportamento abnorme), ovvero di comportamenti che, pur essendo strettamente connessi all’attività lavorativa, siano assolutamente imprevedibili e non conformi alle direttive date dal datore di lavoro (c.d. comportamento esorbitante).

Con la recentissima ordinanza n. 16026 del 18.06.2018, tuttavia, la Corte di Cassazione ha richiamato un suo precedente orientamento ancora più restrittivo, cioè quello secondo cui la responsabilità del datore di lavoro rispetto all’infortunio occorso al lavoratore è da escludersi nel solo caso del c.d. rischio elettivo, da intendersi come una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (cfr. Cass. sent. n. 1876 del 5.09.2014).

Inossequio a tale principio, nel caso specifico oggetto della decisione qui commentata, la Suprema Corte ha ritenuto il datore di lavoro responsabile per un infortunio mortale occorso al dipendente, avvenuto a seguito dell’intervento dello stesso sulla linea ferroviaria prima dell’orario indicato nell’ordine di servizio, mentre i treni ancora circolavano. In concreto, la Corte ha ritenuto che, nonostante il datore di lavoro avesse preventivamente fornito al lavoratore una precisa indicazione rispetto all’orario di svolgimento dell’intervento sugli scambi, l’avergli consegnato anticipatamente le chiavi, necessarie alla lavorazione durante la quale è occorso l’infortunio, avrebbe comunque messo in condizione il lavoratore stesso di porre in essere la condotta scorretta e sarebbe quindi da intendersi come un comportamento di segno contrario rispetto alla necessaria adozione di cautele preventive di salvaguardia, idoneo a violare gli obblighi di prevenzione derivanti dall’art. 2087 cod. civ.

* Avvocato in Milano – Galbusera & Partners

 

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