Iscrizioni d’ufficio alla Cassa Previdenza e Assistenza Geometri

di Stefano Ferri* 

Richiamando un tema già esaminato nel numero di settembre 2016 di questa Rivista, si ritiene utile verificare gli sviluppi giurisprudenziali delle iscrizioni d’ufficio alla Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri, visti i provvedimenti di iscrizione d’ufficio disposti dalla stessa Cassa negli ultimi anni, con conseguenti obblighi contributivi e dichiarativi, per i geometri iscritti all’Albo che rivestano cariche di amministratori in società che abbiano un oggetto sociale nel quale sono previste attività connesse con le conoscenze tipiche della professione di geometra.Avverso tali iscrizioni molti professionisti, dopo un tentativo infruttuoso di riesame del provvedimento, hanno proposto ricorso al Tribunale competente in funzione di Giudice del lavoro e la giurisprudenza sta fissando criteri sempre più precisi che circoscrivono le possibilità d’iscrizione d’ufficio alla citata Cassa. In particolare si segnala una recentissima Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (n. 287/2017 del 17/11/2017), nella quale il Giudice ha approfondito la materia e le argomentazioni esposte sono certamente condivisibili e, ragionevolmente, orienteranno altre decisioni in vicende analoghe. Con tale ricorso un geometra conveniva in giudizio la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza ed Equitalia Centro S.p.a. per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento con la quale gli venivano richiesti contributi; concludeva chiedendo che fosse cancellata l’iscrizione dalla Cassa con effetto retroattivo e che conseguentemente fosse annullata la cartella di pagamento opposta. Ovviamente l’ente previdenziale resisteva in giudizio con dettagliate argomentazioni. Nella Sentenza il Giudice innanzitutto richiamava il disposto dell’art. 5 dello Statuto della Cassa Geometri approvato con D.M. 27/02/2003 il quale prevede testualmente che: “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all’Albo Professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L’esercizio della Libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30/6/1994 n. 509…”. 

Partendo dalla suddetta normativa, risulta illuminante la posizione della Corte di cassazione che ha esteso la nozione di esercizio della libera professione anche all’attività di amministratore di società il cui oggetto sociale sia connesso alle competenze tecniche della professione. In tale direzione si ricordano in particolare le Sentenze n. 14684/2012 e 5827/2013 nelle quali si prevede che: “il concetto di “esercizio della professione” va interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell’evoluzione subita nel mondo contemporaneo (rispetto agli anni a cui risale la normativa di “sistema” dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libere professionali; ciò ha comportato la progressiva estensione dell’ambito proprio dell’attività professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale e, specificamente, per la professione di ingegnere, l’assunzione di connotazioni ben più ampie e di applicazioni diversificate rispetto a quelle originariamente previste, cosicchè deve ritenervisi ricompreso, oltre all’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione; ne discende l’esclusione della sussistenza dell’obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l’attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista, in linea con quanto suggerito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 402 del 1991 (resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori), laddove è stato affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all’esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per la loro intrinseca connessione, ai contenuti dell’attività propria della libera professione, vale a dire le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune”. 

Tali Sentenze della Suprema Corte però non riguardano il caso in esame in quanto, come spesso accade in queste fattispecie, il ricorrente per la medesima attività è iscritto all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), gestione IVS-ART, per il lavoro svolto nelle società di cui è socio (addirittura nel caso in esame l’iscrizione all’IVS-ART, comprovata da estratto contributivo, risale ininterrottamente al 1990). Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia quindi correttamente osserva che sia per la Cassa Geometri sia per l’IVS – ART vale la “regola dell’esclusività”: ne deriva che per la stessa attività l’iscrizione a una gestione esclude l’iscrizione all’altra e viceversa. Risulta quindi non possibile una contemporanea partecipazione a due gestioni previdenziali nel caso di stessa attività, essendo ipotizzabile una doppia iscrizione qualora si tratti di attività diverse da cui derivano anche redditi diversi.

Nella fattispecie addirittura il geometra aveva da anni restituito all’Ordine il timbro professionale e nei cantieri ove operavano le società alle quali partecipava erano stati nominati direttori dei lavori e direttori tecnici altri professionisti; pertanto se in astratto l’oggetto sociale delle società in cui opera poteva connettersi all’attività di geometra, esaminando il caso concreto risultava incontrovertibile il suo ruolo di imprenditore (e non di tecnico) che quindi imponeva l’iscrizione all’Inps, gestione IVS-ART. Tale iscrizione, come detto, è corretta (e peraltro mai contestata dall’Inps, nonostante risalga a 27 anni prima) ed esclude, per le ragioni esposte trattandosi della medesima attività, l’iscrizione alla Cassa Geometri: ne consegue la cancellazione d’ufficio e l’annullamento delle cartelle di pagamento opposte.

La Sentenza n. 287/2017 del 17/11/2017 del Tribunale di Reggio Emilia costituisce chiara e completa analisi della normativa in materia, ponendo limiti oggettivi e ossequiosi di una lettura costituzionalmente orientata delle norme previdenziali alle iscrizioni d’ufficio alla Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri; risulta infatti del tutto contraria alla normativa e palesemente iniqua una pretesa di doppia contribuzione sulla medesima attività e sui medesimi redditi.

* Odcec Reggio Emilia

 

2 commenti
  1. Rigolli Giuseppe
    Rigolli Giuseppe dice:

    Recentemente la Corte Suprema con sentenza n.5375 del 2019 a posto fine ad ogni dubbio sulla illegittimita’ del Regolamento della Cassa Geometri. Pertanto l’iscrizione alla cassa geometri e’ normata dalla legge vigente 773/82.

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    • Francesco
      Francesco dice:

      Purtroppo, non vedo nessuna comunicazione della Cassa, relativa all’adeguamento dello statuto alle vigenti leggi.
      Io sono un iscritto solo albo, in quanto, dipendente privato, con posizione previdenziale obbligatoria Inps, ma non posso esercitare la libera professione in maniera occasione, come previsto dalla legge, senza iscrivermi alla cassa.
      Nel contempo gli altri professionisti possono esercitare senza iscrizione alla propria cassa, se in possesso di altra forma previdenziale.

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