La semplificazione dei ricorsi amministrativi in materia di lavoro

di Adalberto Carpentieri* 

Dal 1° gennaio 2017 non è più possibile esperire ricorso amministrativo avverso le ordinanze – ingiunzioni emesse in materia lavoristica e previdenziale ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché quelle relative agli accertamenti sulla sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro, che, conseguentemente, devono essere opposte unicamente in sede giudiziaria.

L’art. 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Jobs Act), che ha previsto l’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha modificato alcune disposizioni riguardanti la trattazione dei ricorsi amministrativi contro gli interventi sanzionatori in materia di lavoro e legislazione sociale, disciplinati dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Con l’avvio della operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (1° gennaio 2017) i soggetti titolari del potere di diffida ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 124/2004 sono il personale ispettivo dell’INL (c. 2), gli ispettori e i funzionari ispettivi dell’Inps e dell’Inail (c. 6), ai quali sono stati attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e, da ultimo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri o Vigili Urbani) abilitati all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (c. 7).

Per le violazioni accertate e punite da quest’ultimi, è intervenuta un’ importante novità, perché ora non occorre più aspettare di ricevere l’ordinanza di ingiunzione sugli atti di accertamento, ma è possibile ricorrere ai sensi del nuovo art. 16 del d.lgs. 124/2004, così come modificato dall’art. 11, c. 1, lett. d) del d.lgs. 149/2015, al Direttore del competente ispettorato territoriale, entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento stesso, allegando l’atto impugnato (per individuare l’autorità che lo ha emesso) e l’ulteriore documentazione utile per la decisione. Il ricorso va deciso nel termine di 60 giorni dal ricevimento, superato il quale il ricorso si intende respinto in base al principio del silenzio rigetto. è tuttavia possibile ricorrere davanti al Tribunale entro 30 giorni da tale decisione o a seguito del silenzio rigetto.

Per gli atti di accertamento adottati dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro (art. 13 c. 2, del d.lgs. 124/2004) e degli Istituti previdenziali (art. 13, c. 6, del d.lgs. 124/2004) che hanno ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro (ad es. rapporto di lavoro irregolari, oppure verbali di annullamento del rapporto di apprendistato) il ricorso va rivolto al Comitato per i rapporti di lavoro. Per gli atti che non riguardano la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro emessi da tali organi, quali i conflitti attinenti l’orario o i giorni di riposo o un diverso livello di inquadramento contrattuale, occorre aspettare l’ordinanza di ingiunzione, a meno che i verbali non siano stati redatti da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria: in questo caso, possono essere portati davanti alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

Sono impugnabili innanzi al Comitato per i rapporti di lavoro territorialmente competente anche le irregolarità formali o procedimentali rilevate negli atti di accertamento. Sono, altresì, impugnabili dinanzi al medesimo organo le diffide accertative e i provvedimenti di diniego dell’Inps in materia di pensionamento anticipato per lavoro usurante.

Il Comitato per i rapporti di lavoro ha sede in quattro macro aree, coincidenti con gli ispettorati interregionali del lavoro, che sono:

  • Milano: competente per le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta;
  • Venezia: competente per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto;
  • Roma: competente per Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;
  • Napoli: competente per Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia.

Anche tali ricorsi, al pari di quelli previsti dall’art. 16, vanno inoltrati nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento per essere decisi, con provvedimento motivato, entro 90 giorni dal ricevimento, il cui inutile decorso determina il silenzio rigetto. In proposito è stata provvisoriamente confermata la disposizione di cui alla nota ministeriale del 21.01.2015, per cui la trattazione della prima fase istruttoria dei ricorsi è svolta dagli ispettori territoriali aventi sede nel capoluogo di regione, diversi da quelli dove hanno sede gli ispettorati interregionali. E’riservata direttamente a quest’ultimi la trattazione dei ricorsi provenienti dagli ispettorati territoriali ubicati nelle quattro Regioni sedi dei medesimi.

La decisione del Comitato non è impugnabile; è invece possibile impugnare innanzi al Tribunale l’ordinanza ingiunzione emessa dall’amministrazione competente a seguito della decisione del Comitato.

Come già previsto per i ricorsi ex art. 17 del d.lgs. 124/2004, anche sui ricorsi ex art. 16 del d.lgs. 124/2004 è presente l’interruzione dei termini di presentazione dei ricorsi a seguito di emanazione della diffida di cui all’art. 13, c. 5, del d.lgs. 124/2004. L’eventuale diffida ad eliminare l’irregolarità accertata interrompe i termini, per un pari periodo, ai fini della decorrenza dei 30 giorni utili per il ricorso. In merito ai termini di impugnazione, in caso di diffida, i 30 gg. decorrono dalla scadenza dei termini della diffida, in particolare: se nel verbale sono contestati illeciti diffidabili, il termine per la proposizione del ricorso sarà pari a 75 gg. (30 giorni successivi ai 45 giorni previsti per l’ottemperanza alla diffida); se nel verbale viene contestata la diffida “ora per allora”, il termine per la presentazione del ricorso sarà pari a 45 gg. (30 giorni successivi ai 15 gg. per il pagamento della sanzione in misura minima).

Il ricorso va inoltrato al Comitato per il tramite dell’Ente che ha adottato l’atto impugnato: via posta elettronica certificata(PEC), raccomandata postale con avviso di ricevimento (A/R) o consegna a mano presso l’ufficio. Va presentata una sola copia in carta libera (non serve la marca da bollo) e va allegato il provvedimento impugnato. Il ricorso deve contenere una breve narrativa dei fatti e degli illeciti contestati e si devono esplicitare i motivi per i quali si contesta l’atto: se l’azienda è seguita da un consulente, nel ricorso si possono riportare i riferimenti del consulente e si può anche eleggere domicilio presso il suo studio.

Ferme restando le due modalità di ricorsi sopra indicate, un’altra tipologia di ricorsi amministrativi è quella prevista dall’ art. 14, comma 9, del d.lgs. 81/2008, relativa ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare: il ricorso va presentato al capo dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro, entro 30 gg. dalla notifica dell’atto e deve essere deciso entro 15 gg. dalla notifica dello stesso. Decorso inutilmente il termine dei 15 gg. il provvedimento perde efficacia (silenzio accoglimento).

* Avvocato del Foro di Roma

 

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