La sicurezza del lavoratore autonomo in azienda

di Sergio Vianello* 

Per affrontare la tematica della sicurezza del lavoratore autonomo in azienda, occorre partire dall’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, che definisce lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorati- va nell’ambito della organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, …”.

Non vi è alcun dubbio che i lavoratori autonomi che operano in ambito di collaborazioni coordinate e continuative nei luoghi in disponibilità giuridica del committente siano da considerarsi “equiparati” ai lavoratori dipendenti, in quanto nonostante la prevalente autonomia organizzativa e la mancanza di esercizio di potere direttivo e disciplinare del committente, anche loro agiscono in assenza di rischio economico e senza mezzi organizzati d’impresa. Rilevanti sono anche i termini utilizzati per definire tali collaborazioni, infatti, il termine “coordinato” indica la necessità di collegare funzionalmente l’attività del lavoratore al ciclo produttivo del committente; mentre il termine “continuativo” sta ad indicare tutta una serie di prestazioni lavorative per il committente reiterate e in misura apprezzabile nel tempo; lo svolgimento della collaborazione del lavoratore autonomo può avvenire contemporaneamente anche con più committenti. Occorre aggiungere che la tutela della sicurezza del lavoratore ed i relativi obblighi per il committente, non possono prescindere dalla verifica del livello d’integrazione della prestazione del lavoratore nell’organizzazione del committente stesso e, quindi, dall’intensità della relazione che lega il soggetto all’ambiente di lavoro.

Nella nozione di “lavoratore equiparato” (con tutti gli obblighi conseguenti per il committente-datore di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008) rientrano quei collaboratori – lavoratori autonomi – che svolgono prestazioni lavorative che, essendo materialmente o fisicamente svolte nel luogo di lavoro in cui si realizza l’attività del Committente, sono inserite a diverso titolo e stabilmente, nell’organizzazione dello stesso Committente consentendo a quest’ultimo il perseguimento degli scopi per i quali svolgono la propria attività. Non vi rientrano invece quei collaboratori che svolgono “lavoro autonomo occasionale” (es. liberi professionisti, artigiani, ecc.) che, pur prestando un’attività lavorativa a favore del Committente, non s’inseriscono minimamente nell’organizzazione di quest’ultimo (si pensi ad un’opera di consulenza una tantum, o ad una prestazione del tutto occasionale di manutenzione).

Ma quali sono i soggetti equiparati e quali gli obblighi di prevenzione?

  • Somministrazione di lavoro

Tutti gli obblighi di sicurezza sono a carico dell’utilizzatore. In capo al somministratore resta l’informazione sui rischi connessi alle attività esercitate e la formazione, informazione e addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tale obbligo può essere adempiuto in alternativa dall’utilizzatore indicandolo nel contratto.

  • Lavoratore distaccato

Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario. Restano in capo al distaccante l’informazione e formazione sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore è distaccato.

  • Collaboratori autonomi (Collaboratori coordinati e continuativi)

Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, nessuno escluso, sono a carico del committente.

  • Prestazioni occasionali di tipo accessorio

    Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, nessuno escluso, sono a carico del datore di lavoro.

  • Lavoratori a domicilio, addetti dei Condomini

Solo gli obblighi formazione e informazione (artt. 36 e 37 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) oltre l’addestramento per eventuali attrezzature e/o DPI (dispositivi di protezione individuali) forniti dal datore di lavoro per l’attività da svolgere.

  • Lavoro a Distanza

Si applicano le disposizioni di cui al titolo VII (videoterminali), indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di la- voro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

  • Lavoratori autonomi, Imprese familiari, Coltivatori diretti, Artigiani e Piccoli commercianti

Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà (non obbligo) di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

  • Volontari

Sono equiparati ai lavoratori autonomi. Qualora il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in re- lazione alla propria attività. Inoltre dovrà adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. Se le associazioni di volontariato han- no al loro interno lavoratori o equiparati, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, nessuno escluso, sono a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, è evidente che se il lavoro richiesto presuppone malattie di tipo professionale, il datore di lavoro deve pretenderla a prescindere da chi poi, secondo i casi, debba pagarla.

* Ordine Ingegneri di Milano – Osservatore esterno Commissione lavoro Odcec Milano

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