Le indagini degli organismi di vigilanza sulla sicurezza del lavoro

di Sergio Vianello* 

In materia di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori nell’esercizio dei loro compiti, una funzione importante è affidata dalla legge a enti pubblici di controllo (organismi di vigilanza) e, in particolare, all’ispettorato del lavoro. Di seguito sono brevemente illustrate le principali attività di controllo previste dal nostro ordinamento, al fine di fornire un “quadro” di riferimento agli operatori (datori di lavoro e professionisti).

Procedure amministrative 

Gli ispettori del lavoro, ai sensi dell’art. 64 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, “Norme generali per l’igiene del lavoro”, hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento e in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l’adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.

Gli ispettori del lavoro, inoltre, hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali e devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

Ai sensi degli articoli 20 (Prescrizione) e 21 (Verifica dell’adempimento) del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” l’organo di vigilanza in occasione di accesi e verifiche negli ambienti di lavoro, sia per un semplice controllo o a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore, ha il potere di impartire prescrizioni, in caso di inosservanza della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, indicando modalità e tempi della regolarizzazione. Contro le prescrizioni non è ammesso ricorso in via amministrativa.

L’organo di vigilanza inoltre, ai sensi dell’art 11 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 – Inosservanza dei provvedimenti dell’organo di vigilanza – ha il potere di disposizione, cioè quello di impartire, sulla base di un apprezzamento discrezionale e in difetto di previsioni di leggi specifiche, disposizioni immediatamente esecutive, contro le quali è ammesso ricorso in via amministrativa.

La corte costituzionale ha sancito l’obbligo di impartire la prescrizione da parte dell’organo di vigilanza secondo la procedura d.lgs. 758/1994; qualora non provveda ad impartire obbligatoriamente la prescrizione, laddove una violazione alla normativa antinfortunistica sia stata riscontrata, è ascrivibile il reato di omissione colpevole.

Procedure di Polizia Giudiziaria 

In occasione di un sopralluogo dell’organo di vigilanza, sia in caso di ispezione sia di infortunio, gli ispettori, che sono ufficiali di Polizia Giudiziaria, effettuano preliminarmente il S.I.T. (Sommarie Informazioni Testimoniali), richiedendo i dati anagrafici del datore di lavoro e il relativo organigramma di sicurezza con evidenziazione degli incarichi, delle nomine e delle deleghe predisposte dal datore di lavoro. Verificano poi la formazione di tutti gli addetti e l’abilitazione dei professionisti eventualmente incaricati quali responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e medico competente.

In caso di ispezione di prevenzione (cioè senza che sia intervenuta per un infortunio), la procedura prevede l’interrogatorio del datore di lavoro e, se ritenuto necessario, di tutti gli altri componenti della sicurezza aziendale individuati in organigramma. L’organo di vigilanza può anche scattare reperti fotografici, fare rilievi, prelevare documentazione, ecc. Le eventuali violazioni riscontrate debbono essere puntualmente precisate individuando i probabili responsabili ed emessa una prescrizione citando gli articoli di legge violati o una disposizione con le indicazioni discrezionali ritenute necessarie.

Nel verbale debbono essere indicate le modalità e i tempi per ottemperare alle indicazioni dell’organo di vigilanza; il verbale verrà notificato al datore di lavoro e/o ai contravventori, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e alla autorità giudiziaria (pubblico ministero).

Dopo il tempo imposto per ottemperare a quanto indicato in verbale, verificata l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione, il contravventore può essere ammesso alla definizione in via amministrativa della sanzione pari ad ¼ del massimo previsto dalla normativa se pagata entro 30 giorni: a questo punto il pubblico ministero può procedere all’archiviazione della pratica. In caso di ispezione dell’organo di vigilanza in caso d’infortunio, il pubblico ministero può procedere archiviando il procedimento in quanto ritiene che non ci siano state infrazioni e, pertanto, non si deve procedere, oppure ammette il/i contravventori per inosservanza di precisi articoli violati al processo per lesioni personali colpose ai sensi dell’art. 590 del codice penale o omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 del codice penale.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo delle procedure illustrate:

Riepilogo delle principali norme in materia di vigilanza sulla sicurezza del lavoro e di repressione delle condotte illegitime.

Art. 64 d.p.r. 303/1956 – Ispezioni

Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l’adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali. Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

Art. 11 d.lgs. 758/1994 – Inosservanza dei provvedimenti dell’organo di vigilanza

  1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell’esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.
  2. Si applica la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a lire ottocentomila se l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.

Art. 21 d.lgs. 758/1994 – Verifica dell’adempimento

  1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
  2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.
  3. Quando risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Art. 22 d.lgs. 758/1994 – Notizie di reato non pervenute dall’organo di vigilanza

  1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all’organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si rende necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
  2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

Art. 590 codice penale – Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa sino a trecento nove euro.

Costituiscono circostanze aggravanti del reato la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In questi casi, per le lesioni colpose gravi, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000, mentre per le lesioni colpose gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 589 codice penale – Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

* Ordine Ingegneri di Milano, Osservatore esterno Commissione lavoro Odcec Milano

 

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