Nuova assicurazione sociale per l’impiego

di Santo Eugenio Delfino* 

La legge 10 dicembre 2004 n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, all’articolo 1, contiene deleghe che si propongono di riformare in senso universale le politiche di sostegno al reddito.

Le suddette deleghe, sono state esplicitate, con il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che interviene sulla tutela del lavoratore in relazione alla perdita della condizione di occupato, quando questa perdita avviene per fatto involontario, con la Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi). Tale norma, rappresenta una prima parte di quello che appare il disegno del legislatore che, visto nel suo insieme, ha l’ambizione di essere un intervento di radicale riforma delle politiche passive di sostegno al reddito, ma anche e soprattutto una totale revisione del sistema delle politiche attive. A parere di chi scrive, la riforma relativa alle politiche attive rappresenterebbe la più significativa novità introdotta nel nostro ordinamento, infatti, nella storia di questo Paese, la parte delle politiche di sostegno al reddito è diventata ormai una “componente” consolidata del sistema previdenziale, con interventi che agiscono sia in costanza che in perdita del rapporto di lavoro. L’introduzione ora, di una parte di rapporto condizionale, tra l’ottenimento della prestazione ed il doversi sottoporre a percorsi di ricollocazione lavorativa, rappresenta la vera e sostanziale novità.

In realtà elementi di condizionalità sono preesistenti all’attuale normativa, ma i risultati attesi non hanno mai prodotto la cogenza attesa. La Naspi, inoltre, riforma a poco tempo dalla sua emanazione, la legge 92/2012, che con l’introduzione dell’Aspi, già aveva posto elementi di ampliamento della platea dei soggetti titolari del nuovo diritto alla percezione dell’indennità, questo assetto è ora confermato, con l’estensione ad ulteriori categorie prima escluse, si prenda ad esempio la possibilità di integrazione parziale del reddito a lavoratori titolari di plurimi part time. Si pongono inoltre come novità, un nuovo e diverso sistema di accesso e di calcolo.

Questo sistema nuovo, cancella la differenza tra prestazione intera e prestazione ridotta esistente nella preesistente normativa, e si pone in uniformità relativamente all’intero mondo del lavoro, rivedendo anche in quest’ambito il principio di universalità, eliminando le differenze relative alle condizioni soggettive.

In gran parte le novità introdotte sono più favorevoli rispetto alla stragrande maggioranza dei lavoratori, ma in alcuni casi come quello delle lavorazioni stagionali, il nuovo sistema ha prodotto alcune problematiche, a cui l’Esecutivo ha posto rimedio per l’anno 2015, e non si è ancora pronunciato relativamente all’anno 2016. È introdotto inoltre un nuovo istituto, mai esistito prima, che attiene alla possibilità di ottenere una indennità ultronea alla stessa Naspi, che in questo specifico caso, invece, tiene specificamente conto delle condizioni soggettive di bisogno.

L’evoluzione ulteriore del sistema, e la riforma della norma del 2012, si pone come ambizioso obiettivo quello della universalità dello stesso. Chi scrive è del parere che due questioni sono ancora aperte ed intimamente collegate:

  1. la gestione delle politiche attive, rappresenterebbe il vero elemento di svolta dell’intero sistema. La norma pur prevista e tutt’ora ancora in fase di realizzazione, intreccia i sui ambiti con il titolo V° della Costituzione in fase anch’esso di riforma, e vedrebbe, forse per la prima volta nel nostro Paese, l’intervento in forma diretta da parte dello Stato nella gestione delle politiche di collocazione delle risorse lavorative;
  2. la realizzazione del sistema di politiche attive porterebbe asistema, le ricollocazioni nel mondo del lavoro, oltre a dare importanti soddisfazioni alle numerose richieste di impiego, provocherebbe al contempo importanti risparmi, che potrebbero essere utilmente utilizzati per lo scopo dichiarato dall’Esecutivo, cioè creare una universale forma di sostegno al reddito, intendimento oggi, non ancora pienamente realizzato.

Quanto scritto nel testo soprastante, rappresenta solo il pensiero dello scrivente e non impegna alcuno al di fuori di se stesso. 

*Direttore Inps Area metropolitana di Napoli

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