Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 11/2020 del 3 Febbraio 2020

di Sergio Antonelli* e Francesco Cattaneo*

 Il diritto alla totalizzazione delle posizioni contributive in ambito internazionale deve essere riconosciuto anche ai lavoratori che abbiano versato i propri contributi, oltre che all’Inps, anche al fondo previdenziale speciale di un’organizzazione internazionale situata all’interno del territorio di uno Stato membro dell’Unione. A tal fine non riveste alcuna rilevanza l’esistenza o meno di un’apposita convenzione disciplinante la materia tra l’inps e l’organizzazione.

 

I lavoratori che nel corso della propria carriera abbiano svolto attività lavorativa all’interno di molteplici Stati membri o presso le istituzioni dell’Unione europea, e che dunque abbiano versato i propri contributi previdenziali presso le casse di diversi enti previdenziali nazionali, oltre che all’Inps, hanno diritto a vedersi riconosciuto il cumulo di tutte le posizioni previdenziali di cui questi siano titolari all’interno delle diverse giurisdizioni nazionali (c.d. diritto alla totalizzazione internazionale dei contributi). Conseguentemente, il rispettivo trattamento previdenziale sarà corrisposto pro quota dall’Inps e dai diversi enti previdenziali nazionali coinvolti.

Analoga certezza non si riscontra, d’altro canto, con riferimento alla posizione contributiva di quei soggetti che abbiano svolto la propria attività lavorativa, oltre che in Italia, anche presso le sedi di organizzazioni internazionali che si trovino all’interno del territorio di uno degli Stati membri e che abbiano dunque versato i propri contributi in parte all’Inps e in parte allo specifico fondo previdenziale istituito presso l’organizzazione internazionale stessa. Suscita infatti perplessità la postura adottata dall’Istituto, improntata al rigetto delle richieste di totalizzazione dei contributi avanzate da quest’ultima categoria di lavoratori, adducendo l’inesistenza di apposite convenzioni disciplinanti i flussi finanziari tra l’Istituto e l’organizzazione internazionale di volta in volta riguardata.

A fare chiarezza sul tema è intervenuto, da ultimo, il Tribunale di Reggio Emilia, il quale con sentenza n. 11 del 3 febbraio 2020, ha ribadito l’orientamento maggioritario di merito esistente in proposito, riconoscendo il diritto di un lavoratore dell’Ufficio Europeo Brevetti a ottenere il cumulo dei contributi versati presso il fondo previdenziale dell’ente con quelli antecedentemente corrisposti dallo stesso alle casse dell’Inps, con la conseguente concorrenza all’erogazione dell’importo pensionistico in maniera proporzionale tanto dell’Inps quanto dell’Ufficio Europeo Brevetti.

Il Tribunale si è persuaso della bontà delle tesi allegate dal lavoratore, alla luce delle quali il diniego opposto dall’Istituto comporterebbe ricadute di carattere discriminatorio, poiché soggetti vantanti carriere contributive di fatto del tutto analoghe, verrebbero o meno ammessi al godimento del diritto alla totalizzazione contributiva e, pertanto, si vedrebbero corrisposti trattamenti  pensionistici differenti esclusivamente in virtù della natura dell’ente presso il quale questi abbiano versato i propri contributi. Il beneficio che viene riconosciuto al lavoratore il quale, godendo del diritto alla libera circolazione dei lavoratori, abbia prestato attività lavorativa all’interno di diversi Stati membri dell’Unione, non viene della stessa forma riconosciuto a colui che abbia parimenti goduto del diritto alla libera circolazione lavorando in diversi Stati membri, ma alle dipendenze di un’organizzazione internazionale.

Nondimeno, l’assenza di un’apposita convenzione disciplinante i flussi finanziari in essere tra l’Inps e l’organizzazione internazionale interessata, renderebbe ancor più pregnanti i riflessi discriminatori di cui sopra. Invero, a differenza dei colleghi europei i cui enti previdenziali nazionali abbiano provveduto a sottoscrivere apposite convenzioni con l’organizzazione internazionale, i lavoratori italiani da un lato rischierebbero di dover agire giudizialmente per vedersi garantito il proprio diritto alla totalizzazione dei contributi, dall’altro l’eventualità di non vedersi riconosciuta l’intera anzianità contributiva potrebbe frenarli dall’intraprendere o dal proseguire una carriera all’interno della sede europea dell’organizzazione internazionale.

Da ultimo, non è possibile trascurare il fatto che l’assenza di un’apposita convenzione (vuoi a causa di inerzia, vuoi per esplicito rifiuto dell’Inps) sarebbe suscettibile di mettere in questione l’adempimento da parte dell’Italia dell’obbligo di leale collaborazione che informa la condotta dei membri di qualsiasi organizzazione internazionale.

Risultando ingiustificato qualsivoglia distinguo, il diritto all’ottenimento della totalizzazione delle posizioni contributive in ambito internazionale deve dunque essere riconosciuto anche con riferimento ai lavoratori che abbiano versato i propri contributi presso il fondo previdenziale di un’organizzazione internazionale situata all’interno del territorio di uno Stato membro dell’Unione, senza che rilevi l’esistenza o meno di un’apposita convenzione tra l’ente nazionale di previdenza e l’organizzazione disciplinante la materia.

 

* Avvocato in Milano

 

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