Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo

 

 di Salvatore Catarraso*

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute uno stato di completo benessere fisico, psichico, sociale e non semplicemente l’assenza di malattie e infermità.

Quindi è necessario mirare al benessere della persona nell’organizzazione. Tanto più una persona sente di appartenere all’organizzazione perché ne condivide i valori, le pratiche, i linguaggi, tanto più trova motivazione e significato nel suo lavoro. Non basta, perciò, che le imprese investano in innovazione tecnologica ed in immagine: diventa necessario tenere conto delle differenti esigenze dei dipendenti e dell’evoluzione dei loro bisogni. Conseguentemente è necessario promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori, per tutti i livelli ed i ruoli con un ambiente di lavoro salubre, confortevole e accogliente; obiettivi espliciti e chiari; coerenza tra enunciati e prassi operative; valorizzazione delle competenze e degli apporti dei dipendenti; informazioni pertinenti al lavoro; equità di trattamento retributivo; livelli tollerabili di stress. Tutto questo contribuisce a creare, nei dipendenti, il senso di utilità sociale adottando tutte quelle azioni utili per prevenire gli infortuni ed i rischi professionali. L’obbligo di sicurezza si estende a tutto l’ambiente lavorativo. 

La Costituzione della Repubblica Italiana tratta l’argomento in ben 6 articoli che sono:

  • l’art. 4, superamento del concetto di lavoro come mezzo di produzione dei beni a discapito della dignità dell’uomo;
  • l’art. 32, riconosce la tutela della salute come fondamentale interesse della collettività;
  • l’art. 35, tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni;
  • l’art. 41, stabilisce che l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;
  • l’art. 117, comprende la tutela e la sicurezza del lavoro tra le materie di legislazione concorrente per le quali le Regioni hanno potestà legislativa insieme allo Stato;
  • l’art. 118, stabilisce che lo Stato può delegare ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane ed alle Regioni l’esercizio di funzioni amministrative di controllo sull’osservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro.

Anche gli Stati membri dell’Unione Europea si adoperano per promuovere il miglioramento dell’ambiente di lavoro per tutelare la salute dei lavoratori. La Carta Sociale Europea (art. 3), stabilisce che per assicurare l’esercizio effettivo del diritto alla sicurezza e all’igiene del lavoro le parti contraenti si impegnano ad emanare le relative norme ed a consultare, se del caso, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle misure che mirano a perfezionare la sicurezza e l’igiene del lavoro.

Nella legislazione ordinaria il principio fondamentale in materia di sicurezza dei lavoratori è posto dall’art. 2087 del codice civile che stabilisce, in via generale, l’obbligo del datore di lavoro di predisporre tutte le misure necessarie a tutela dei lavoratori (Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro: L’Imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro).

La sicurezza del lavoro è disciplinata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che prevede l’obbligo del datore di lavoro di valutare complessivamente i rischi presenti in azienda per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ed a tutte le tipologie di rischio.

* Odcec Roma.

 

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