Sport dilettanti e compensi a terzi

di Graziano Vezzoni*

In un paese come l’Italia, che ha il primato europeo della longevità e che nel mondo è superato solo dal Giappone, lo sport dilettantistico è sempre più importante, non fosse altro che per difendere il primato!Le organizzazioni sportive, comprese quelle dilettantistiche, sono formate da atleti ed altre figure professionali, che sebbene svolgano la loro attività per puro diletto, a volte ricevono dei compensi o dei rimborsi spese che non sfuggono all’occhio vigile del fisco.

Secondo l’art. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir):

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (omissis) m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Il Legislatore considera redditi diversi alcuni compensi erogati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e dalle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) ai propri collaboratori. Al riguardo, va evidenziato che tali soggetti (ASD e SSD) sono quelli disciplinati dall’art.90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), riconosciuti ed iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Tra i compensi erogati da tali soggetti, riconducibili ai redditi diversi di cui all’art.67, comma 1, lettera m) del Tuir, ci sono anche quelli per le attività di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza all’attività sportiva nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale.

Il riconoscimento, come detto, da parte del CONI costituisce un presupposto per l’applicazione di trattamenti di favore per i compensi erogati e tali importi godono di una disciplina fiscale agevolata:

  • fino ad euro 500,00 non concorrono alla formazione del reddito;
  • tra 501,00 e i 28.158,28 euro di compensi si applica la ritenuta a titolo d’imposta;
  • per gli importi che superano i 158,28 euro si applica una ritenuta a titolo di acconto (attualmente del 23%).

Condizione necessaria ai fini dell’inquadramento nei redditi diversi è che i compensi percepiti in esame non risultino conseguiti nell’esercizio di arte o professione e che non si tratti di lavoro subordinato.

I compensi erogati per le collaborazione di cui all’art.67, comma 1, lettera m), sono esenti dall’obbligo di contribuzione previdenziale.

A dire il vero gli organi ispettivi del Ministero del lavoro spesso contestano l’assenza del requisito di professionalità, che è essenziale per il godimento dei benefici fiscali e previdenziali di cui all’art.67, comma 1, lettera m). Per spiegare la nozione di professionalità, il Ministero, richiama l’art. 5 del D.P.R. 633/1972 che regola l’imposta sul valore aggiunto (IVA), in base al quale “per esercizio di arti e professione si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo….”. Questa interpretazione così rigida ha ingenerato un discreto contenzioso che ha portato lo stesso Ministero a riconoscere nella Circolare n.4036 del 21 febbraio 2014: “(omissis), nell’evidenziare pertanto sia la complessità che la specificità della disciplina che interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche, occorre prendere atto che l’attività di vigilanza svolta nei confronti di tali realtà ha determinato l’insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per l’Amministrazione e per l’inps”. La Circolare prosegue affermando che: “ferma restando l’attività di vigilanza già avviata ed i contenziosi in essere, si rende opportuno, da parte di codesti Uffici (n.d.r. DTL, Inps ecc.), concentrare la propria attività sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e non iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche”. 

A questo punto non ci resta che indossare le scarpette da ginnastica o goderci una partita di calcio nei campi di periferia, dove spesso nascono i campioni o si lotta contro l’invecchiamento, con buona pace dell’Inps.

* Odcec Lucca

 

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