Tirocinio curriculare

di Stefano Lapponi* 

Il tirocinio curriculare è finalizzato al completamento del processo di istruzione e apprendimento del tirocinante attraverso l’alternanza scuola-lavoro ed espletato all’interno di specifici piani di studio delle Università o degli Istituti Scolastici.

È uno stage incluso in un percorso di formazione, ad esempio nell’ambito di un piano di studi universitari o scolastici. Lo studente svolge il tirocinio presso una struttura, generalmente un’azienda, convenzionata con l’Università o con la scuola, per acquisire un primo contatto con il mondo del lavoro e generalmente per ottenere crediti formativi a completamento del proprio percorso. Lo stage curriculare può essere obbligatorio o facoltativo (a seconda dell’istituto o del corso di studi) e generalmente viene svolto secondo le indicazioni del piano didattico. Per ogni tirocinio curriculare svolto in università viene riconosciuto solitamente un numero di crediti formativi universitari (CFU), finalizzati al completamento del piano di studi.

Il tirocinio (o stage) non rappresenta un rapporto di lavoro e costituisce invece una metodologia formativa e una misura di politica attiva per l’orientamento, l’inserimento e il reinserimento lavorativo. Il tirocinante ha così modo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento specifici del percorso di istruzione che sta svolgendo o terminando.

Il tirocinio curriculare si distingue dal tirocinio extra-curriculare per gli obiettivi che specificatamente persegue:

  • il tirocinio extracurriculare ha come obiettivo finale l’inserimento nel modo del lavoro dello stagista;
  • il tirocinio curriculare persegue l’obiettivo di perfezionare il processo di formazione e apprendimento con conseguente sviluppo delle conoscenze dello stagista.

Il tirocinio curriculare, considerati gli obiettivi perseguiti, muove la propria disciplina all’interno dei regolamenti di Istituto o di Ateneo, mentre il tirocinio extracurriculare è disciplinato da leggi e regolamenti Regionali.

I tirocini curriculari sono generalmente disciplinati dai regolamenti di istituto o di ateneo e promossi da università, scuole o enti di formazione accreditati.

Presupposto per l’attivazione del tirocinio curriculare è l’iscrizione ad un corso di studio scolastico o universitario rivolto specificatamente a studenti.

Le strutture ospitanti gli stage curriculari sono convenzionate con Istituti Didattici.

Per attivare uno stage curriculare, l’ente promotore (l’università, l’istituto di formazione o l’ente autorizzato) è tenuto a stipulare con il soggetto ospitante una convenzione, che contiene i dati legali relativi ai due soggetti e le indicazioni generali che regolano lo stage.

La convenzione dovrà essere corredata da un progetto formativo, in cui sono contenuti i dettagli relativi al percorso in azienda dello stagista:

  • data di inizio;
  • durata;
  • sede di svolgimento;
  • orari;
  • indennità se prevista;
  • mansioni;
  • obiettivi e attività.

Il soggetto ospitante, se non coincidente, è strettamente collegato con gli istituti scolastici e/o universitari; alcun collegamento del genere insiste invece per lo stage extracurriculare che può essere svolto sia durante che dopo gli studi da qualsiasi soggetto senza vincoli di età come ad esempio, un soggetto disoccupato o inoccupato.

Nello specifico:

  • il tirocinio curriculare non prevede un obbligo di durata purché rientrante nel periodo del corso di studio dello studente, salvo specifiche indicazioni del piano di studi;
  • il tirocinio non comporta alcuna erogazione di retribuzione;
  • il tirocinio non comporta alcun obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego da parte della struttura Al termine del periodo di tirocinio, la formazione viene certificata convertendo la medesima in crediti formativi che potranno essere fatti valere per il completamento del corso di studi intrapreso dal tirocinante.

Per il tirocinio curriculare non sussiste alcun obbligo di natura previdenziale Inps in quanto il tirocinio non configura un rapporto di lavoro.

L’istituto scolastico o universitario deve garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile, fruendo dei servizi assicurativi di idonea compagnia di assicurazione. La copertura assicurativa dovrà comprendere ogni attività svolta dal tirocinante e pertanto anche quella espletata al di fuori del soggetto ospitante e rientrante negli obiettivi del tirocinio.

*Odcec Macerata

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