Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale (regime contributivo agevolato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

di  Bruno Biasini* 

I commercianti e artigiani in “regime dei Minimi” che hanno i requisiti per versare i contributi agevolati introdotti dalla Legge di Stabilità possono procedere in base alle istruzioni illustrate nella circolare INPS 29 del 10 febbraio 2015. Il riferimento normativo sono i commi dal 76 all’84 della legge di Stabilità n. 190/2014, che introducono appunto il regime contributivo agevolato. Quest’ultimo consiste nella possibilità di calcolare i contributi sul reddito forfettario, senza applicare i minimali.Contributi agevolati – destinatari

Per rientrare nel beneficio bisogna avere tutte le caratteristiche previste per il “nuovo Regime dei Minimi”, riservato a persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno i requisiti indicati dall‘articolo 54 della Legge di Stabilità.

CONDIZIONI DI ACCESSO E PERMANENZA

AL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

RIFERITE ALL’ANNO PRECEDENTE

 

1

avere conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico;
 

2

aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro non superiori a 5.000 euro lordi;
 

3

il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non sia superiore a 20.000 euro;
 

4

i redditi di lavoro dipendente o pensione eventualmente percepiti non devono essere prevalenti rispetto a quelli d’impresa, a eccezione del caso in cui la somma di tutti non superi 20.000 euro.

In estrema sintesi 

La verifica della prevalenza del reddito autonomo su quello dipendente è irrilevante anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato. Fra le cause di esclusione dal Regi- me dei Minimi, e di conseguenza dai contributi agevolati, il possesso di partecipazioni in società di persone, associazioni, srl.La sopra citata circolare INPS riassume così: “hanno diritto ai contributi agevolati «coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice ATECO compreso» fra quelli ammessi al Regime dei Minimi. Sono ammessi all’agevolazione contributiva anche coadiuvanti e coadiutori.

Circolare INPS 19/2014 Commercianti
Titolari di qualunque età e coadivanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 3.465,96

(€3.458,52 IVS +€ 7,44 maternità)

 

Il regime contributivo agevolato è opzionale, nel senso che la scelta spetta al contribuente, che deve presentare specifica domanda.

Come funziona il beneficio L’agevolazione è spiegata nel comma 77 della legge di Stabilità 2015: «non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposi- zione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335». Significa che non si versa la quota fissa: i contributi si calcolano in percentuale in base al reddito, i versamenti si effettuano in acconto e a saldo alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, si paga anche la contribuzione di maternità, pari a 7,44 euro annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad 3,72 euro. Se i contributi versati sono inferiori al minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva. Se il reddito forfettario è superiore al mini- male, c’è diritto all’accredito per l’intero anno.

Esempio relativo ai minimali contributi- vi anno 2014

Per l’anno 2014, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.516,00. Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell’art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 – moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2014 (€47,58) ed aggiungendo al pro- dotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. Supponendo che gli importi rimangano sostanzialmente simili nel 2015, nel caso in cui per effetto del regime fiscale agevolato e della scelta esplicita di applicare anche il regime contributivo INPS agevolato, l’artigiano/commerciante effettuasse un versamento contributivo inferiore a €3.451,99, ai fini pensionistici non gli verrebbero riconosciuti 12 mesi di contributi, ma un importo proporzionalmente ridotto, accreditato a partire dall’inizio dell’anno.

Se il versamento contributivo determinato in base al reddito fosse di € 2.876,66, che rappresenta i 10/12 dell’importo “minimo”, verrebbero accreditati solo 10 mesi (attribuiti temporalmente da “gennaio” a “ottobre”), invece di 12 e quindi l’anno non sarebbe completamente coperto da contribuzione ai fini pensionistici.

Per quanto riguarda coadiuvanti e coadiutori, l’imponibile è determinato dalla quota di reddito determinato forfettariamente ed attribuito al collaboratore fino ad un massimo del 49%, sommando poi gli altri eventuali redditi d’impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d’imposta.

I pensionati INPS con oltre 65 anni di età che accedono al regime agevolato, non possono applicare anche la riduzione contributiva del 50% prevista dall’articolo 59, comma 15, della legge 449/1997, così come i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, che prestano attività in imprese che aderiscono al regime agevolato, non applicano la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2, della legge 233/1990.

Procedura per i contributi agevolati Come detto, il regime è opzionale, il contribuente che sceglie la riduzione contributi- va deve presentare apposita domanda all’INPS, con modalità che cambiano nei due diversi casi seguenti:

– soggetti già esercenti attività d’impresa al primo gennaio 2015: compilano il modello telematico predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione. 

Termine ultimo: 28 febbraio dell’anno in cui intendono applicare il beneficio.

In caso di ritardo, niente agevolazione per l’anno in corso: il contribuente deve ripresentare domanda l’anno successivo, sempre entro il 28 febbraio.

Le partite IVA che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità (quindi, prima del 2015), non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome, devono compilare il modello cartaceo, pubblicato sul sito INPS (vedi allegato 3).

I titolari di nuove imprese: presentano la dichiarazione di adesione al regime agevolato, attraverso la citata procedura telematizzata, con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Se la dichiarazione di adesione arriva entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, verrà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici INPS e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti.

Se invece la dichiarazione di adesione arriva quando la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l’istruttoria alla sede di competenza.

Uscita dal regime agevolato

Il beneficio cessa di essere riconosciuto nell’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti o in cui il contribuente decide di uscire.

Nel caso in cui emerga che i requisiti, pur dichiarati, non fossero effettivi, il regime previdenziale agevolato cessa immediata- mente, fin dall’inizio, e viene ripristinata l’imposizione contributiva ordinaria sin dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato.

Questo ripristino del regime ordinario è quindi retroattivo e ha carattere definitivo e preclude ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.

Testo della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 76-84. 

  1. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d’impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84.
  1. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, 233, e si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  1. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, converti- to, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.
  1. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini previ- sti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
  1. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  1. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
  1. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuova- mente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell’anno della richiesta stessa.
  1. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l’esercizio di un’attività d’impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall’INPS; i soggetti già esercenti attività d’impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l’accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54.
  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Agenzia delle entrate e l’INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all’attuazione del regime contributivo

  # # # # #

Tabella limiti ricavi/compensi e coefficiente redditività

(legge 23 dicembre 2014,  n. 190  Allegato 4)

Codice attività ATECO 2007

Settore Limiti compensi Coeff. reddi- tività
(10 – 11) Industrie alimenta- ri e delle bevande  

€ 35.000

 

40%

45 – (da

46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) –

47.9

Com- mercio all’ingros so e al dettaglio  

€ 40.000

 

40%

47.81 Com- mercio ambulan- te e di prodotti alimenta- ri e be- vande  

€ 30.000

 

40%

47.82 – 47.89 Com- mercio ambulan- te di altri prodotti  

€ 20.000

 

54%

(41 – 42

– 43) –

(68)

Costru- zioni e attività immob.  

€ 15.000

 

86%

46.1 Interme- diari del commer- cio  

€ 15.000

 

62%

(55 – 56) Attività dei servi- zi di

alloggio e di risto- razione

 

€ 40.000

 

40%

(64 – 65 Attività    
– 66) – profes-    
(69 – 70 sionali,    
– 71 – 72 scientifi-    
– 73 – 74 che,    
– 75) – tecniche,    
(85) – sanitarie, € 15.000 78%
(86 – 87 di istru-    
– 88) zione,    
  servizi    
  finanziari    
  ed assi-    
  curativi    
(01 – 02      
– 03) –      
(05 – 06      
– 07 – 08      
– 0905 –      
06 – 07 –      
08 – 09)      
– (12 –      
13 – 14 –      
15 – 16 –      
17 – 18 –      
19 – 20 –      
21 – 22 –      
23 – 24 –      
25 – 26 –      
27 – 28 –      
29 – 30 –      
31 –32 –      
33) –

(35) –

– (36 –

37 – 38 –

39) – (49

Altre attività econo- miche  

20.000

 

67%

– 50 – 51      
– 52 –      
53) – (58      
– 59 – 60      
– 61 – 62      
– 63) –      
(77 – 78      
– 79 – 80      
– 81 –      
82) –      
(84) –      
(90 – 91      
– 92 –      
93) – (94      
– 95 –      
96) – (97      
– 98) –      
(99)    

DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI

 

All’INPS di ………………………

 

Oggetto: Domanda di accesso alle agevola- zioni previdenziali previste dall’art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

    L sottoscritt nat_ a____________ il____________, cod. fisc. ___________, titolare dell’impresa iscritta al N° REA_____________ avente data di inizio attività_____________________

 chiede 

di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1, commi 77-84, della L. 23dicembre 2014, n. 190.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 54 ss. della citata Legge n. 190/14.

l__   sottoscritt_    dichiara di essere consapevole:

  • che l’agevolazione avrà effetto dalla data d’inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione;
  • che l’agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell’anno di presentazione della presente domanda, qualora trattasi di soggetto titolare di azienda già attiva, purché la presente richiesta venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno;
  • che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l’agevolazione per l’anno in corso non sarà riconosciuta;
  • che, ai sensi dell’art. 1 comma 80 e 81 legge 190/2014, a coloro che scelgo- no di usufruire dell’agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, né si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
  • che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione, dovrà dare immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso l’apposito modello.

_L_ sottoscritt_ _ consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 dichiara che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità.

*ODCEC di Bologna

 

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