Inps: l’operazione Poseidone recepisce la Giurisprudenza

di Stefano Ferri* 

Con il Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ha fornito numerose indicazioni sullo stato, in particolare con riferimento all’anno 2012 (quindi delle notizie ottenute dall’esame del Modello UNICO 2013), dell’operazione Poseidone, riguardante l’iscrizione d’ufficio nella Gestione Commercianti dei soci di immobiliari. La prima parte del Messaggio riporta dati di natura statistica che ritengo di scarso interesse e sui quali non mi soffermerò, invitando gli eventuali interessati a scaricare il documento dal sito dell’Istituto. Grandissima importanza ha invece la seconda parte, che recepisce, tramite l’Avvocatura Inps, gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione con riferimento ai numerosi contenziosi relativi alle iscrizioni di soci di società di persone aventi ad oggetto sociale la locazione e gestione di beni immobili propri.

Certamente opportuno è che l’Inps inviti le sedi periferiche a tener conto, prima di iscrizioni temerarie, della recente e chiarissima Sentenza n. 3835 del 26/02/2016, con la quale la Suprema Corte ha ribadito che «ai sensi della Legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, che ha modificato la Legge n. 160 del 1975, articolo 29, e della Legge n. 45 del 1986, articolo 3, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore”. 

Sarebbe di grandissima importanza che le Sedi dell’Istituto si soffermassero sull’ultima parte dell’insegnamento degli Ermellini, evitando accertamenti “a tavolino” ma effettuando, per ogni fattispecie, un’analisi concreta della situazione e del ruolo effettivo del socio oggetto di verifica: tale preventiva ed approfondita istruttoria, circa la partecipazione al lavoro aziendale e sui caratteri di abitualità e prevalenza, eviterebbe iscrizioni del tutto prive dei necessari fondamenti giuridici. È altresì positivo che l’Inps preveda, nel Messaggio in esame, la collaborazione con l’Agenzia delle entrate in particolare qualora venga messa in dubbio la natura commerciale della società:

la collaborazione tra Enti potrà a volte risultare sgradita al soggetto economico ma certamente consente una verifica più completa. È inoltre virtuoso che la Sede Centrale dell’Istituto richieda ai propri funzionari, in fase di istruttoria dei ricorsi, le seguenti verifiche, che – se non compiute adeguatamente – potranno essere utilizzate dai ricorrenti come spunti difensivi:

  • “Punto fisco: presenza dell’indicazione del solo reddito per godimento beni propri nella dichiarazione dei redditi della società e del socio; verifica del quadro di determinazione del reddito della società (quadro rf o rg) ed eventuale indicazione di redditi da beni strumentali o non strumentali; presenza della dichiarazione iva; presenza tra i “redditi percepiti” di eventuali aziende commerciali quali sostituto d’imposta; verifica della presenza della compilazione degli studi di settore o delle eventuali cause di esclusione; verifica delle informazioni presenti nella funzione “atti di registro”;
  • Telemaco: verifica dell’atto costitutivo da cui si evincano i conferimenti patrimoniali dei soci ed i beni di cui dispone la società; analisi dei contratti di locazione stipulati dalla società, volta a verificare da un lato che gli immobili oggetto di tali contratti coincidano con gli immobili di cui la società dichiara nei modelli reddituali la proprietà, dall’altro che l’ammontare dei canoni indicati nei contratti coincida con quello denunciato come reddito d’impresa; reperimento di atti negoziali che dimostrino che la società gestisce anche beni non di proprietà o non conferiti dai soci, svolgendo quindi un’attività di intermediazione immobiliare”. 

Nel Messaggio viene inoltre prevista la possibilità per gli ispettori di richiedere fatture, libri contabili, e altra documentazione relativa ai costi. Con malcelata soddisfazione rilevo che finalmente l’Inps suggerisce di esaminare anche l’organizzazione aziendale, la sussistenza o meno di una sede sociale e l’impiego di personale: in numerose occasioni infatti sono state riscontrate richieste dei ricorrenti di approfondire tali temi, senza ottenere adeguata attenzione dagli ispettori, poiché solo da una meditata valutazione del ruolo del socio nella società si può correttamente riscontrare la sussistenza (o l’insussistenza) dei requisiti per l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti a seguito dello svolgimento, da parte dello stesso, di un’attività abituale e prevalente. È appena il caso di notare, sempre con soddisfazione, che nel Messaggio si legge testualmente: “Al termine degli adempimenti istruttori come sopra delineati, la Sede, qualora accerti l’infondatezza delle ragioni sostanziali che hanno determinato l’emissione della richiesta di pagamento, dovrà intervenire in autotutela annullando il provvedimento emesso. Analoghe attività verranno poste in essere in presenza di precedenti accertamenti oggetto di impugnazione in via amministrativa o giudiziaria”: è auspicabile che le Sedi osservino scrupolosamente tali indicazioni.

Il Messaggio si conclude esponendo un iter che, pur non di stretto interesse del commercialista o di altro professionista specializzato in materia di lavoro, è comunque da condividere a priori con il collega che si occupa degli aspetti tributari del contribuente onde evitare l’innesco di un pericoloso accertamento fiscale, poiché qualora l’iscrizione nella gestione commercianti Inps venga annullata per l’inesistenza del presupposto della natura commerciale della società, come eccepito dal ricorrente, l’Inps invierà gli atti all’Agenzia delle entrate per “valutare la corretta applicazione del regime fiscale delle società al soggetto giuridico che dagli accertamenti risulti in realtà svolgere un’attività connessa al mero godimento del bene immobile”. La portata del citato Messaggio è quindi notevole e occorre tenerne conto in sede di consulenza e di eventuale ricorso amministrativo.

Restando sultema dell’operazione Poseidone, pur non essendo citato nel documento in esame, si ricorda un caposaldo della materia, tra l’altro molto opportunamente citato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Emilia in una recentissima Sentenza: la Corte di Cassazione sezione Lavoro (n. 22862/2010) ha affermato il seguente principio di diritto, che mai deve essere dimenticato: “In tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell’Inps, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall’Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”.

* Odcec Reggio Emilia

 

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