La gestione separata lavoratori autonomi

di Mitri Ficarelli * 

I liberi professionisti sono lavoratori autonomi esercenti le cosiddette “professioni intellettuali” trattate dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile e si distinguono in professioni protette (se riservate agli iscritti in appositi albi o elenchi) e professioni non protette.

Dal punto di vista previdenziale, i liberi professionisti hanno l’obbligo di iscriversi:

  • alla specifica Cassa di previdenza della categoria professionale di appartenenza, sulla base dell’attività svolta e dell’albo al quale sono iscritti (es. Cassa di previdenza e assistenza dei Dottori commercialisti, degli Avvocati, degli Architetti, dei Medici, );
  • alla Gestione separata Inps, ex 2 co. 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, se esercitano attività il cui esercizio non sia vincolato all’iscrizione ad appositi albi professionali o attività che, pur essendo iscrivibili ad appositi albi, non siano, comunque, soggette al versamento contributivo alle Casse delle categorie di appartenenza, in base ai rispettivi statuti o regolamenti (art. 18 co. 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; circ. Inps del 22/07/2011 n. 99).

Se dalle righe sopra riportate potrebbe sembrare tutto abbastanza semplice, in realtà la situazione è un po’ più complessa e per rendersene conto basta scorrere un elenco delle casse di previdenza e assistenza delle professioni regolamentate. A titolo esemplificativo e non esaustivo se ne riporta di seguito un elenco:

  • Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa);
  • Cassa italiana di previdenza e assistenza geometri (Cipag);
  • Cassa nazionale del notariato;
  • Cassa di previdenza dei dottori commercialisti (Cnpadc);
  • Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (Cnpr);
  • Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (Enpaf);
  • Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (Enpav);
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (Enpacl);
  • Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (Enpaia);
  • Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam);
  • Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi);
  • Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Enpab);
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (Enpapi);
  • Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Enpap);
  • Ente nazionale di previdenza ed assistenza periti industriali e dei periti industriali laureati (Eppi);
  • Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi – gestione separata);
  • Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dei dottori forestali, dei geologi (Epap).

I suddetti enti tutelano professioni che hanno proprie competenze specifiche più o meno ampie e dettano regole per la gestione degli studi in forma individuale o associata. Per fare un esempio un fisioterapista può esercitare la propria attività professionale in forma individuale oppure associata, in forma di società di persone ma non in forma di società di capitali (tra l’altro in quest’ultimo caso l’Inps iscriverebbe i soci alla gestione commercianti come soci lavoratori in quanto la considererebbe attività commerciale). Ingegneri, Periti industriali e altre professioni tecniche possono invece organizzarsi anche in forma di società di capitali (e queste dovranno poi comunicare il volume d’affari annuo complessivo dichiarato ai fini dell’IVA per il corretto versamento del contributo integrativo). Nel caso in cui un professionista sia iscritto a più ordini con normative molto diverse (pensiamo a un commercialista che è anche ingegnere gestionale), si potrebbero avere situazioni decisamente complesse che sarebbe interessante trattare in altra occasione. Vi sono situazioni in cui i professionisti versano contributi sia alla propria cassa professionale sia alla gestione separata dell’Inps. Si possono quindi creare situazioni «strane», in cui due professionisti svolgono due attività identiche ma con due situazioni previdenziali differenti. L’esempio più immediato può essere quello dell’attività di amministratore di società, attività che se svolta da un commercialista è assoggettata a versamento contributivo alla propria cassa professionale, mentre se svolta da un ingegnere iscritto all’albo é attratta dalla gestione separata Inps.

Nella gestione separata Inps sono confluite una vasta platea di attività professionali (dagli amministratori di condominio, professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, consulenti informatici, insegnanti, venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali quando il reddito prodotto nell’anno superi i 5.000,00 (cinquemila/00) euro, revisori, amministratori.

Iscrizione alla Gestione separata Inps

La domanda di iscrizione alla Gestione separata Inps viene presentata direttamente dal lavoratore con modello SC04, sul quale vanno indicati:

  • dati anagrafici (nome, cognome, residenza, e-mail, recapiti, CF);
  • data inizio attività;
  • tipologia attività: “professionista” (specificando se si tratta di attività professionale che non prevede obbligo di iscrizione ad altra cassa ovvero titolare di Partita IVA; indicare anche il numero di Partita Iva, Codice ATECO 2007, eventuale qualifica di socio di studio associato), “collaboratore” o altra attività.

L’iscrizione va effettuata obbligatoriamente entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate o presentazione della Comunicazione unica al Registro delle Imprese.

Il modulo di domanda può essere consegnato esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

  • web, tramite il portale Inps al seguente percorso: servizi INPS> elenco di tutti i servizi> Domanda di iscrizione Gestione Separata. Per poter inviare la domanda di iscrizione e il modello occorre avere il PIN Dispositivo di accesso ai servizi;
  • rivolgendosi a intermediari dell’Istituto quali, a titolo di esempio, Commercialisti, Caf e Patronati, Associazioni di categoria. Per alcune attività è possibile effettuare l’iscrizione anche tramite il Registro delle Imprese della Camera di Commercio con la Comunicazione UNICA.

L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps, nella generalità dei casi, coincide con l’inizio del primo rapporto di lavoro e l’iscrizione è unica, in quanto il soggetto non è tenuto a comunicare la cessazione del rapporto o successivi contratti, anche se coinvolgono diversi committenti, salvo venga a modificarsi la qualifica del lavoratore nell’ambito della gestione (ad esempio nell’ipotesi di collaboratore che avvia una attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali). La base imponibile contributiva è rappresentata dal reddito derivante dalle attività soggette a iscrizione, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini Irpef, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi (art. 2 co. 29 della legge 335/1995). In base alle diverse categorie di lavoratori soggetti ad iscrizione, devono essere considerati:

  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui all’art. 50 1 lett. c-bis) del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, Tuir), per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • redditi di lavoro autonomo professionale (di cui all’art. 53 1 del Tuir), per i professionisti “senza cassa”;
  • redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 2 lett. c) del Tuir percepiti dagli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • redditi d’impresa superiori alla soglia di 000,00 euro degli incaricati alle vendite a domicilio (art. 44 co. 2 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
  • redditi diversi superiori a 5.000,00 euro annui derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale (art. 67 1 lett. l) del Tuir). In caso di svolgimento in un anno di diversi rapporti assoggettati al contributo alla Gestione separata Inps, il massimale di reddito imponibile va considerato in relazione al cumulo degli stessi (circolare Inps n. 83 del 28/03/1997).

Collaborazioni coordinate e continuative

Il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, determinato applicando le stesse disposizioni previste per i redditi di lavoro dipendente (art. 51 del Tuir), costituisce la base imponibile contributiva per i collaboratori coordinati e continuativi. In generale, costituiscono reddito imponibile tutte le somme ed i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali (circolare Inps n. 32 del 7/02/2001 § 2). Le aliquote previste per il 2018 sono pari al 33,72% o 34,23%, per i soggetti sprovvisti di forme pensionistiche obbligatorie alternative, e al 24% per i titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. La contribuzione per i 2/3 è a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. Compete al committente anche il versamento della quota a carico del lavoratore da effettuarsi tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. É prevista anche la comunicazione Uniemens all’Inps.

Professionisti “senza cassa”

La base imponibile contributiva è rappresentata dai redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 co. 1 del Tuir risultanti dalla differenza tra compensi percepiti e spese sostenute (art. 54 del Tuir). È compreso il reddito derivante al professionista dall’esercizio dell’attività in forma associata, nonché quello eventualmente proveniente dal regime di vantaggio (decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) e dal regime forfetario per gli autonomi (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Nella dichiarazione dei redditi si compila il quadro RR, sezione II, del modello REDDITI PF determinando così i contributi dovuti. Sono esclusi dalla base imponibile i redditi di lavoro autonomo già assoggettati a contribuzione presso altre gestioni previdenziali obbligatorie o casse di previdenza professionali. Sono altresì esclusi i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo professionale già assoggettati a contribuzione nei confronti della stessa Gestione separata Inps, con versamento del dovuto da parte del sostituto previdenziale (esempio compensi per amministratori). Il pagamento segue i versamenti previsti per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche ed è così suddiviso: due acconti, sulla base del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef per l’anno precedente e un saldo, sulla base del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef per l’anno di riferimento. Le aliquote contributive per il 2017 e il 2018 sono pari al 25,72%, per i soggetti non iscritti ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati, e al 24%, per gli iscritti ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati. Il contributo è interamente a carico del professionista, il quale, ai sensi dell’art. 1 co. 212 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche qualora faccia parte di uno studio associato, ha la facoltà (non l’obbligo) di addebitare in fattura al cliente, in via definitiva, una “rivalsa” del contributo Inps nella misura del 4% dei compensi lordi.

Cassetto previdenziale

In questo panorama complesso è necessario uno strumento di comunicazione con l’Inps e questo è proprio lo scopo del Cassetto previdenziale a cui si accede attraverso il portale dell’Istituto. In realtà per questa gestione abbiamo due cassetti previdenziali: Cassetto previdenziale per i committenti e Cassetto previdenziale per i Lavoratori autonomi. L’accesso alla propria posizione può essere effettuato direttamente dal soggetto interessato oppure può essere delegato a un terzo come riportato dalla circolare Inps n. 126 del 07/08/2013: È opportuno chiarire che gli adempimenti relativi agli iscritti alla Gestione separata che non rientrano nella previsione dell’art. 39 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 e successivo DM 9 luglio 2008 (nel quale invece sono ricompresi i collaboratori, coordinati e continuativi o a progetto, e gli associati in partecipazione) non sono disciplinati dall’art. 1 della legge n. 12/79 citata. Pertanto gli iscritti alla Gestione separata non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 39 del dl 25 giugno 2008 n. 112 e gli iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e commercianti, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione della legge n. 12/79, possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini dell’adempimento delle attività inerenti la gestione degli obblighi contributivi per se stessi o per i propri collaboratori familiari. La posizione assicurativa del committente/associante è unitaria e legata al codice fiscale. Per poter consentire una gestione più flessibile degli adempimenti contributivi, maggiormente aderente alle esigenze aziendali di riservatezza per alcune categorie di collaboratori, sono state individuate due differenti tipologie di deleghe come di seguito specificate: delega totale e delega parziale. La delega totale consente al delegato di operare su tutti i collaboratori, presenti e futuri, di accedere a tutti gli emens già inviati e di inviare emens per tutti i collaboratori del committente, senza obbligo di altra comunicazione. La delega parziale consente al delegato di operare solo per alcuni dei collaboratori dell’azienda. Ciascuna tipologia di delega può essere inoltre esclusiva o non esclusiva. Una delega esclusiva consente al delegato di operare in modo esclusivo su uno o più collaboratori; questa capacità può essere attribuita e revocata esclusivamente dal committente attraverso il legale rappresentante e gli altri responsabili; il rilascio di una nuova delega esclusiva annulla ogni eventuale precedente delega per le stesse posizioni. Una delega non-esclusiva consente a più di un delegato di operare per un collaboratore o di gestire l’intera posizione di un committente.” L’abilitazione ad operare nei rapporti con Inps può essere conferita dal legale rappresentante:

  • con l’apposita funzionalità all’interno del cassetto previdenziale;
  • presentando all’Istituto la richiesta di abilitazione ad operare come responsabile dei rapporti con Inps (Modulo SC72).

É possibile la richiesta di assegnazione del “pin” ai sub-delegati dei datori di lavoro (Modulo SC62).

“I professionisti iscritti alla Gestione separata potranno delegare direttamente un soggetto di fiducia alla gestione della propria posizione contributiva, ivi compresa la gestione di tutti gli adempimenti nei confronti dell’Istituto.”

Tramite il Cassetto previdenziale le aziende (i committenti) e i professionisti delegati possono:

  • visualizzare la posizione anagrafica dell’azienda;
  • accedere, limitatamente al committente persona fisica e al legale rappresentante, alla lista dei collaboratori;
  • visualizzare, limitatamente al committente persona fisica e al legale rappresentante, tutte le denunce dei compensi pagati (UniEmens) presentate;
  • visualizzare, limitatamente al delegato, le denunce UniEmens inviate;
  • visualizzare il riepilogo dei versamenti effettuati;
  • gestire l’attività di delega per l’accesso alle funzioni previste dal Cassetto previdenziale a soggetto di propria fiducia, con le funzioni di inserimento e cancellazione di eventuali deleghe;
  • inviare o rispondere a comunicazioni ricevute tramite la funzione della bidirezionalità.

Tramite il Cassetto previdenziale i liberi professionisti invece possono:

  • visualizzare la propria posizione anagrafica;
  • conoscere la propria situazione debitoria/ creditoria;
  • conoscere la propria situazione assicurativa (estratto conto in ambiente Unex e rendicontazione Gestione Separata);
  • visualizzare l’elenco dei versamenti effettuati;
  • conoscere la situazione delle iscrizioni a ruolo (estratto cartelle/avvisi di addebito);
  • presentare telematicamente le istanze di riduzioni di sanzioni civili, rimborso e rateizzazione;
  • inviare o rispondere a comunicazioni ricevute dall’Inps tramite la funzione della bidirezionalità.

* Odcec Reggio Emilia

 

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