Proposte per la sicurezza degli autonomi nei miei cantieri edili

di Domenico Calvelli* e Altri**

Negli ultimi anni è progressivamente cresciuta l’attività svolta nei cantieri edili da lavoratori autonomi, che non sempre sono artigiani. Questo fenomeno è dovuto a diverse cause, quali le condizioni economiche del nostro Paese, che impongono agli imprenditori edili di contenere al massimo i costi di produzione, e la stessa conformazione del mercato dell’edilizia. Fatto sta che è sempre più facile trovare nei cantieri edili diversi lavoratori autonomi simultaneamente impegnati nell’esecuzione di lavori di differente natura (es. installazione impianti, montaggi di infissi, realizzazione di singole opere, ecc.), in virtù di offerte di servizi a prezzi tanto vantaggiosi da risultare spesso inferiori a quelli che sosterrebbe lo stesso imprenditore committente svolgendo gli stessi servizi con i propri lavoratori.

Con riguardo alla Regione Piemonte ed alla normativa nazionale, occorre ricordare:

  • il documento del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro del 29 novembre 2011;
  • il Piano Regionale della Prevenzione 2014- 2018;
  • le linee di indirizzo e azioni contenute nel Piano di prevenzione in edilizia 2014-2015;
  • il decreto legislativo 81/2008.

La situazione, che con grande frequenza ha generato problematiche a livello ispettivo, ha richiesto l’intervento, da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella, ed in specie da parte della propria Commissione Sicurezza e Spresal, unitamente ad altri Ordini e Collegi professionali (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali), delle istituzioni, proponendo fattivamente una soluzione razionale della questione. Dapprincipio si è chiesto un impegno regionale a garanzia dell’omogeneità degli interventi ispettivi ed amministrativi nel settore edile su tutto il territorio. Attualmente, infatti, non consterebbe un’attività uniforme, con riferimento ai controlli delle posizioni dei lavoratori autonomi senza dipendenti. Tale omogeneità veniva già indicata nel Piano Regionale di prevenzione in edilizia e potrebbe essere attuata attraverso gruppi regionali in cui confluiscano i referenti SPreSAL (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) delle singole ASL (Azienda sanitaria locale), gruppi che ad oggi non sono stati costituiti, e potrebbe essere realizzata anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle realtà professionali locali, quali, a titolo di esempio e per evidenti motivi di competenze tecniche, gli Ordini professionali. In seconda battuta si è evidenziata la necessità di iniziative formative sull’argomento, rivolte ai committenti privati e pubblici, alle associazioni di categoria e sindacali, agli ordini professionali ed ai responsabili degli uffici tecnici comunali, nonché direttamente alle imprese (individuali e non). A tal proposito potrebbe risultare utile l’utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni comminate dagli SPreSAL. Infine, certamente occorrerebbe un intervento urgente al fine di modificare e/o meglio precisare a titolo interpretativo la legge nazionale, al fine di razionalizzare e chiarificare il quadro normativo (basti pensare alla confusione generata tra le definizioni “lavoratore autonomo” e “impresa edile individuale”), finalizzato a rendere pacificamente regolari le “collaborazioni tra lavoratori autonomi/ imprese edili individuali”. Tali collaborazioni, definite a norma di legge “non regolari”, costituiscono una realtà sempre più diffusa sul territorio in questo momento caratterizzato dalla crisi del settore edile e del lavoro subordinato.

Un proposta fattibile, già sottoposta agli enti preposti, può essere così riassunta: Relativamente alle problematiche di sicurezza nei cantieri:

  •  definire un protocollo di sorveglianza sanitaria unificato per le varie “mansioni tipo”, a cui tutti i Lavoratori Autonomi debbano sottoporsi obbligatoriamente;
  • istituire un percorso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, a cui tutti i Lavoratori Autonomi debbano ottemperare in base alle proprie “mansioni tipo”.

Nello specifico:

a) corso RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione), possibilmente sui rischi propri dei cantieri edili;

b) corso primo soccorso;

c) corso prevenzione incendi;

d) corsi rischi specifici vari (es. piattaforme);

  • redigere un documento informativo delle attrezzature e dei macchinari utilizzati DIAM (Documento informativo attrezzature e macchinari), da rendersi obbligatorio per tutti i lavoratori autonomi;
  • da parte del lavoratore autonomo che funge da “Capocommessa” o da parte del Responsabile dei Lavori l’obbligo di redigere il O.
    Il summenzionato DIAM dovrebbe possedere un duplice obiettivo:
  • individuare le attrezzature e i macchinari utilizzati
  • attestare e monitorare l’avvenuta formazione/informazione tra Lavoratori Autonomi sull’utilizzo delle attrezzature e dei macchinari stessi.

Relativamente alle problematiche giuslavoristiche, utilizzare quanto già esistente a livello normativo al fine di differenziare e distinguere i veri lavoratori autonomi dalle cosiddette “false Partite IVA” e, nella fattispecie:

  • verifica dei requisiti sulla presunzione del lavoro subordinato (vedasi circolare 32/2012 del Ministero del Lavoro). Più specificatamente: verifica del superamento degli 8 mesi, del superamento dell’80% dei ricavi nei confronti di un unico committente e dell’assegnazione della postazione fissa;
  • verifica degli adempimenti di sorveglianza sanitaria per le “mansioni tipo” di appartenenza;
  • verifica della formazione “base” nella classe di “mansione tipo” di appartenenza;
  • verifica del possesso di macchinari ed attrezzature propri.

La crisi economica e sociale emersa negli ultimi anni e subita duramente dal settore edile dovrebbe indurre gli enti preposti a prenderne atto e ad affrontarla con razionalità e pragmatismo. In un sistema caratterizzato da un’eccessiva numerosità di norme, spesso non chiare e contraddittorie, occorre consentire ai lavoratori autonomi di operare serenamente ed in sicurezza e fornire ai committenti gli strumenti per effettuare una corretta verifica delle idoneità professionali delle imprese selezionate.

* Presidente Odcec di Biella;
** Commissione Sicurezza e Spresal dell’Odcec di Biella (consigliere delegato Martina Riccardi, coordinatori Donatella Collodel, Antonio Federico, Riccardo Righetti), Ordini Ingegneri e Arch tetti e Collegi Geometri e Periti Industriali di Biella

 

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