Quando è l’Inps ad avere un debito verso il datore di lavoro

di Andrea Pietralunga* 

Nell’adempimento quotidiano della professione, può capitare di constatare, anche a distanza di tempo, l’indebito versamento di contributi all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) operato da un datore di lavoro e, dopo aver effettuato i controlli del caso, di attivarsi per recuperare i contributi. Questo è il momento in cui il professionista deve concretamente individuare le modalità di recupero più efficaci e tempestive.

Anche se può risultare scontato, la delega, da parte del datore di lavoro, alla gestione della posizione contributiva, all’invio delle denunce mensili e alla gestione degli adempimenti, è l’atto preliminare e imprescindibile in quanto, qualora non sia presente, non sarà possibile, al professionista di accedere alle informazioni conservate negli archivi Inps e attinenti il datore di lavoro assistito. Ogni volta che viene presentata telematicamente una denuncia mensile (DM10), mediante il flusso Uniemens, l’Inps verifica che l’importo dei contributi indicati sia corretto; pertanto, se il totale della sezione crediti della denuncia risulta superiore al totale della sezione debiti, perché, per esempio, sono esposti sgravi e/o anticipazioni, il sistema informativo dell’Inps genera – o dovrebbe generare – una denuncia contributiva passiva (DM10 passivo) il cui saldo a credito per il datore di lavoro può essere chiesto a rimborso mediante procedura telematizzata oppure, in alternativa, utilizzato in compensazione, sia mediante il modello di pagamento F24 sia in altro modo (previa apposita istanza).

Supponiamo invece, che il totale della sezione debiti di una denuncia trasmessa sia superiore al totale della sezione crediti, e, il controllo telematico, operato dall’Inps, evidenzi contributi dichiarati in misura superiore al dovuto perché, ipotizziamo, in corso d’anno è intervenuta una riduzione e/o rimodulazione degli oneri contributivi, come avvenuto con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, in questo caso la procedura di calcolo dell’Inps, verificato l’importo dei contributi dovuti sulla base delle aliquote vigenti, genera una rettifica a favore del datore di lavoro (nota di rettifica passiva) per effetto di contributi non dovuti e il credito può essere chiesto telematicamente a rimborso dal datore di lavoro oppure, in alternativa, utilizzato in compensazione (vedi sopra).

Preso atto dell’indefettibilità della procedura informatica dell’Inps, il professionista potrebbe approfittare di qualche giorno di relax al lago, mare o montagna se non fosse che tale procedura non è d’ausilio nel caso in cui il datore di lavoro non abbia beneficiato di un qualsiasi incentivo contributivo. Supponiamo che l’incentivo fosse quello di cui all’art. 22, comma 1, della legge 183/2011 in relazione agli apprendisti, che concede uno sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto a condizione che le assunzioni siano avvenute nel periodo temporale 1/1/2012 – 31/12/2016; la procedura dell’Inps non genera note di rettifica passive (sic), quindi non rileva crediti a favore del datore di lavoro al quale è consentito, accedendo alla sezione Servizi per le aziende e consulenti/ U N I E M E NS/ Va r i a z ione Un i emens inserire e inviare un’apposita denuncia di variazione, all’esito della quale l’Inps emette un DM10VIG passivo, se riconosce il credito che, a differenza di quello attestato da DM10 passivi e Note di rettifica passive non può essere utilizzato in compensazione (modello F24). Ovviamente la condizione sine qua non per inviare la predetta denuncia di variazione è l’inoltro, mediante flusso Uniemens, delle denunce relative a periodi pregressi, in quanto solo dal confronto con l’originale flusso Uniemens può scaturire il DM10VIG passivo.

Con l’evoluzione continua del portale Inps, le istruzioni operative messe a disposizione sono diventate obsolete e la procedura informatica, in precedenza contenuta nella sezione Servizi per le aziende e consulenti/UNIEMENS, risulta ora collocata all’interno del portale in modo disorganico e frammentata per l’inserimento VariazioneUniemens, la consultazione Portale contributivo aziende e intermediari e la dichiarazione di compensazione Servizi per le aziende e consulenti/Cassetto previdenziale/ Comunicazioni on-line.

Nella speranza che l’Inps intervenga sulla farraginosità del suo portale consegnando agli operatori uno strumento di facile

utilizzo è opportuno ricordare, la possibilità di utilizzare il canale di comunicazione bidirezionale (c.d. cassetto previdenziale), tramite il quale fornire tutti gli estremi utili per mettere a conoscenza i funzionari dell’Inps delle variazioni operate.

* Odcec Parma

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