TIROCINIO EXTRACURRICURALE

di Stefano Lapponi* 

Il tirocinio extracurriculare è finalizzato all’inserimento o al reinserimento lavorativo di soggetti in cerca di occupazione.

L’istituto favorisce il contatto diretto tra tirocinante e soggetto ospitante, orientandone l’arricchimento di conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali. Il tirocinio extracurriculare è basato su un progetto formativo individuale che ne definisce gli obiettivi formativi e le modalità di attuazione, compresi i doveri e gli obblighi delle parti. Il progetto formativo individuale è concordato tra:

  • soggetto promotore;
  • soggetto ospitante;
  • tirocinante.

Ambito soggettivo

Lo strumento formativo del tirocinio extracurriculare riguarda:

  • soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 14.9.2015 n. 150, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria Superiore e terziaria;
  • soggetti lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito con rapporto di lavoro in essere;
  • soggetti  lavoratori a rischio disoccupazione;
  • soggetti lavoratori già occupati in cerca di altra occupazione;
  • soggetti disabili e svantaggiati, quali disabili ex art. 1 co.1 della legge 68/99 e persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91, richiedenti protezione internazionale, titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari.

Soggetti promotori dei tirocini possono essere:

  • servizi per l’impiego e agenzia regionale per il lavoro;
  • istituti di istruzione universitaria, statali e non, abilitati al rilascio di titoli accademici e della AFAM;
  • istituzioni scolastiche, statali e non, che rilascino titoli di studio con valore legale;
  • fondazioni di istruzione tecnica superiore;
  • centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento o quelli in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
  • comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli specifici ambiti regionali;
  • servizi di inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
  • istituzioni formative private accreditate regionalmente, senza fini di lucro e diverse dalle precedenti, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
  • soggetti autorizzati alla intermediazione dall’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ai sensi del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni.

I soggetti promotori dei tirocini possono operare anche associati tra loro.

Quanto ai soggetti ospitanti, gli stessi devono risultare in regola sia con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia in merito alle norme in materia di diritto del lavoro dei disabili.

Nella tabella che segue sono elencati vincoli e limiti a cui i soggetti ospitanti sono legati in presenza di particolari situazioni e procedure.

E’ fatto divieto al soggetto ospitante di:

  • impiegare il tirocinante in attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo di tirocinio extracurriculare;
  • impiegare il tirocinante in sostituzione di lavoratori dipendenti durante picchi di attività ovvero in sostituzione di dipendenti in malattia, maternità o ferie;
  • impiegare un tirocinante che ha già intrattenuto rapporti di dipendenza con il medesimo ospitante ancorché di collaborazione o di prestazione di servizi.

Il soggetto ospitante può invece fruire di prestazioni di lavoro occasionale svolte dal tirocinante presso l’ospitante per non più di trenta giorni anche non consecutivi nei sei mesi precedenti l’attivazione.

Durata del tirocinio extracurriculare Salvo diverse disposizioni migliorative delle Regioni, la durata minima del tirocinio extracurriculare può essere sintetizzata come segue:

  • il tirocinio non può essere di durata inferiore a 2 mesi. Nel caso in cui il tirocinio sia promosso dal servizio per l’impiego, sia rivolto a studenti, e sia svolto nel periodo estivo, la durata minima è di 14 giorni. Se il tirocinio è svolto durante il periodo estivo presso soggetti ospitanti che esercitano attività stagionale, la durata minima è di 1 mese.
  • La durata massima del tirocinio extracurriculare è di 12 mesi comprese proroghe e rinnovi. Per i tirocinanti disabili (legge 68/99) il limite massimo può salire a 24 mesi. Anche per il limite massimo di durata le singole Regioni possono prevedere disposizioni diverse ma migliorative.

Resta comunque fermo il principio secondo il quale la durata del tirocinio extracurriculare nell’ambito dei massimali previsti, deve essere indicata nel piano formativo individuale e deve essere congrua alla formazione da eseguire.

Nei limiti di durata, i periodi di tirocinio extracurriculare possono essere sospesi nei seguenti casi:

  • maternità, infortunio o malattia di durata pari o superiore a 30 giorni (la sospensione è pari alla durata dell’evento);
  • chiusura aziendale di almeno 15 giorni solari (la sospensione pari alla durata della chiusura).

In entrambi i casi sopra delineati la sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio extracurriculare secondo i limiti massimi stabiliti.

È prevista dalla normativa la possibilità di interruzione del tirocinio extracurriculare per volontà del tirocinante, previa motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore; può altresì essere sospeso per iniziativa del soggetto promotore e del soggetto ospitante. In questi casi è necessaria l’integrazione dei contenuti “sospesi” nel piano formativo individuale.

Limiti numerici di attivazione di tirocini Il soggetto ospitante non può istituire più di un tirocinio extracurriculare con il medesimo tirocinante, salvo proroghe e rinnovi nel rispetto della durata massima. La normativa regionale fissa il numero di tirocini attivabile contemporaneamente da parte dell’azienda:

  • soggetto ospitante che impiega da 0 a 5 dipendenti, può istituire un tirocinio;
  • soggetto ospitante che impiega da 6 a 20 dipendenti, può istituire due tirocini;
  • soggetto ospitante che impiega più di 20 dipendenti, può istituire fino al 10% di tirocinanti rispetto ai dipendenti.

Nota bene: non sono cumulabili i tirocini extra curriculari e curriculari; sono esclusi dal computo i tirocini con soggetti disabili e svantaggiati.

Regime premiale: i soggetti ospitanti che nei 24 mesi precedenti abbiano assunto ex tirocinanti con un contratto di lavoro subordinato di almeno sei mesi possono attivare tirocini aggiuntivi nella misura di:

  • un tirocinante se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti;
  • due tirocinanti se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti;
  • tre tirocinanti se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti;
  • quattro tirocinanti se hanno assunto almeno il 100% dei tirocinanti.

Procedure e indennità

Il tirocinio extra curriculare viene svolto sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti generalmente ricalcando modelli predisposti dalle regioni e province autonome. Pur non configurando il tirocinio un rapporto di lavoro subordinato sono previsti alcuni obblighi e compiti a carico del soggetto ospitante e del soggetto promotore.

Il soggetto ospitante è tenuto ad inoltrare, anticipatamente rispetto all’inizio del tirocinio, la comunicazione telematica obbligatoria UniLav, con specificazione della durata del tirocinio. Non è fatto obbligo di iscrivere sul libro unico del lavoro i tirocinanti.

Non sussiste alcun obbligo di effettuare la visita medica preventiva salvo che non si configuri una ipotesi normativamente statuita per lo svolgimento di determinate attività o l’impiego di determinate sostanze (in tal senso vedi Interpello Ministero del Lavoro-Commissione per gli interpelli 2.05.2013 n.1).

La disciplina sui tirocini prevede la nomina di due tutor, uno da parte del soggetto promotore e l’altro da parte del soggetto ospitante. Il tutor nominato dal soggetto ospitante deve possedere adeguate competenze per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano formativo individuale e può “tutorare” al massimo tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di sua assenza prolungata il soggetto ospitante è obbligato alla sostituzione e a darne comunicazione alle parti del tirocinio.

È riconosciuta al tirocinante un’indennità minima per le attività svolte, non inferiore a 300 € lordi mensili che le Regioni, nelle proprie delibere, possono elevare. L’indennità viene corrisposta a fronte di una partecipazione minima del tirocinante pari al 70% alle attività previste dal piano formativo, calcolata su base mensile.

L’indennità non deve essere corrisposta durante il periodo di sospensione del tirocinio e non deve essere corrisposta in caso di tirocini reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali.

Per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito l’indennità è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento.

Tirocini e previdenza

Il tirocinio extracurriculare non configura un rapporto di lavoro e pertanto il soggetto ospitante non ha alcun obbligo contributivo nei confronti del tirocinante.

Il soggetto promotore del tirocinio extracurriculare è obbligato:

  • alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Inail;
  • alla assicurazione per la responsabilità civile verso terzi da contrarre con primaria compagnia assicurativa.

La convenzione può prevedere che gli obblighi assicurativi siano a carico del soggetto ospitante invece che del promotore.

* Odcec Macerata

 

 

 

 

 

 

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