Chiarimenti dell’ Inps su nuovi voucher e lavoro occasionale

di Antonio Tuzio  Odcec Reggio Emilia

Le prestazioni di lavoro subordinate occasionali hanno recentemente subito una riforma legislativa che ha avuto un ché di parossistico. L’abolizione dei vecchi voucher a seguito di un’azione politica e sindacale che, al di là della buona fede, si è rivelata piuttosto miope, avrebbe rischiato di favorire prestazioni di lavoro irregolare, per questo il governo è intervenuto con un provvedimento di urgenza, che il parlamento ha condiviso. Questa è, in breve, la genesi del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Con discreta tempestività, il 5 luglio 2017 l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ha fornito le proprie istruzioni in materia di nuovi voucher e lavoro occasionale, con la circolare n. 107-2017.

La riforma ha previsto due tipologie di rapporto occasionale:

  • il libretto di famiglia (LF);
  • il contratto di prestazione occasionale (CPO);

il libretto di famiglia è destinato ai rapporti di lavoro di carattere domestico, ove il committente ed il lavoratore siano entrambi privati, mentre il contratto di prestazione occasionale è rivolto ai datori di lavoro non domestici, al fine di regolamentare i rapporti tra un ente, anche senza scopo di lucro, e un lavoratore occasionale.

Per entrambi i rapporti di lavoro è previsto un limite economico piuttosto stringente e soggetto a sanzione in caso di mancato rispetto:

  • ciascun lavoratore può percepire compensi annui non superiori ad € 5.000 come sommatoria di tutti i rapporti effettuati;
  • ciascun datore di lavoro può cumulare prestazioni occasionali per un totale non superiore a complessivi € 5.000 nei confronti di più prestatori;
  • ciascun prestatore può percepire da ciascun committente non più di € 2.500 l’anno.

Vi sono alcune categorie di lavoratori che beneficiano di un’agevolazione per cui i datori di lavoro, sulle loro prestazioni, possono operare una riduzione del computo, facendo valere la prestazione lavorativa a loro resa il 75% del valore effettivo sempre con la soglia di compenso annuale massimo di € 5.000. Le tipologie di lavoratori che rientrano in questa agevolazione sono:

  1. titolari di pensioni di vecchiaia e invalidità;
  2. giovani con meno di 25 anni di età in regola con gli studi;
  3. persone disoccupate;
  4. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni a sostegno del reddito.

Metodologia della comunicazione delle prestazioni lavorative

Per le prestazioni regolamentate dal libretto di famiglia (LF) la comunicazione non è preventiva rispetto all’ effettuazione della prestazione, in quanto il datore di lavoro può predisporla entro il giorno 3 del mese successivo alla data della prestazione. Nel contratto CPO invece la comunicazione è preventiva e deve essere resa almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione. In caso di revoca della prestazione CPO precedentemente comunicata si può effettuare una comunicazione entro 3 giorni dalla data in cui la prestazione stessa sarebbe dovuta svolgersi. Per la violazione dell’obbligo comunicativo preventivo all’Inps dell’instaurarsi della prestazione è prevista una sanzione da 500 euro a 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera non comunicata.

Portafoglio telematico

Se prima il datore di lavoro si recava dal tabaccaio ad acquistare i vouchers previa registrazione dei suoi dati e dei dati del prestatore, ora le cose sono cambiate, il committente prima di intraprendere il rapporto col lavoratore deve avere provveduto in anticipo ad alimentare un fondo definito “portafoglio telematico” con un’apposita provvista, versata attraverso modello F24 (ELIDE) utilizzando appositi codici tributo LIFA per il Libretto Famiglia e CLOC per il contratto di prestazione occasionale. E purtroppo non è prevista possibilità di fruire di compensazioni su questo modello. La mancanza di somme sufficienti impedisce l’inserimento della comunicazione/dichiarazione in procedura.

Portale Inps

Il prestatore e il datore di lavoro sono tenuti a registrasi sul portale telematico dell’Inps www.inps.it cercando tra i servizi https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51099. Il datore di lavoro come pure il prestatore possono accedere alla loro area telematica mediante SPID o mediante il PIN Inps oppure possono avvalersi dei servizi del numero verde Inps 803164. Coloro che hanno già precedentemente svolto attività con i vouchers non risulteranno ancora registrati validamente ai fini di queste nuove forme di lavoro di LF o CPO, in quanto le nuove prestazioni di lavoro occasionale regolamentate dal d.l. 50/2017 fanno tabula rasa con il passato, sia da un punto di vista operativo sia da un punto di vista economico, sia ancora normativo, e non conservano alcun elemento di continuità con i precedenti rapporti.

La procedura informatica prevista per queste nuove forme di lavoro occasionale è del tutto nuova rispetto alla precedente. Per le CPO sono previsti limiti di utilizzo che escludono da questo strumento i datori di lavoro con più di 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato. Per il controllo della forza lavoro ai fini del calcolo dei 5 dipendenti gli utilizzatori dichiarano in apposita sezione della procedura informatica di non avere più di 5 dipendenti. Si tratta di una sorta di autocertificazione in quanto l’Istituto chiarisce che al momento non sono ancora attivi controlli automatici che impediscano a regime, l’inserimento della dichiarazione da parte di utilizzatori con più di 5 dipendenti.

Utilizzatori del libretto di famiglia

Possono utilizzare il libretto di famiglia i committenti non titolari di partita iva, relativamente alle prestazioni che hanno ad oggetto lavori domestici, assistenziali domiciliari a bambini, persone anziane, ammalate o disabili, insegnamento privato supplementare.

Utilizzatori del contratto di prestazione occasionale

Possono utilizzare il CPO i seguenti soggetti:

  • professionisti e lavoratori autonomi;
  • imprenditori individuali;
  • società di persone e capitali;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche anche no profit;

quindi anche il condominio, non essendo una persona fisica, dovrà utilizzare i CPO.

Prestazione di lavoro e retribuzione

Sia nel caso di utilizzo del libretto di famiglia sia nel caso di utilizzo del contratto di prestazione occasionale è consentito impiegare lavoratori minorenni, purché abbiano compiuto 16 anni di età, ma è fatto salvo l’obbligo sul datore di lavoro di rispettare la normativa in materia di lavoro minorile.

A differenza del precedente sistema (c.d. vecchi voucher), l’attuale normativa regola alcune tutele specifiche del lavoratore, come il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

Per le CPO:

  • è previsto un compenso minimo orario di € 9,00 e a livello giornaliero un compenso minimo pari ad € 36,00;
  • è prevista una copertura previdenziale IVS pari al 33% ed una copertura assicurativa INAIL pari al 3,5%.

Nel caso in cui sia svolta una prestazione a cavallo tra due giorni che abbia inizio alle ore 22 e si concluda alle ore 2 del mattino seguente, il committente ha l’obbligo di erogare 36 euro al giorno di compenso minimo. Quindi dovranno essere registrate 2 prestazioni con l’indicazione della durata effettiva per ciascuna delle due giornate.

Nel settore agricolo é previsto un compenso orario minimo preso dalla retribuzione oraria prevista da alcuni contratti collettivi a secondo dell’area di appartenenza del lavoratore. Tale compenso oscilla tra € 6,52 e € 7,57.

Per il Libretto di lavoro:

  • il valore di ogni singola prestazione ammonta ad € 10,00 l’ora o frazioni di ora;
  • è prevista una copertura previdenziale IVS pari ad € 1,65 l’ora e una assicurativa INAIL pari ad € 0,25 l’ora + € 0,10 per finanziamento oneri di gestione.

In entrambi i casi è previsto un limite di durata di 280 ore nell’arco dello stesso anno solare. Il mancato rispetto di tale limite determina la trasformazione del rapporto di lavoro da occasionale a lavoro tempo indeterminato e a tempo pieno. Per il settore agricolo, il limite è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione oraria individuata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Modalità di erogazione del compenso

Relativamente al pagamento del compenso al lavoratore, l’attuale normativa stabilisce che: “l’INPS provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasionale, sia libretti di famiglia sia contratti di prestazione occasionale, rese nell’ambito del mese precedente e ad erogarli entro il 15 del mese successivo, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della sua registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici. Quando tutto manca l’Istituto effettua un bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici postali territorialmente limitrofi alla residenza del lavoratore.

I soggetti detentori di vecchi voucher non ancora utilizzati possono avvalersene fino alla relativa scadenza, tuttavia, considerando che i due strumenti sono regolamentati da disciplina diversa anche da un punto di vista economico, il lavoratore deve essere informato della differenza di trattamento economico a lui riservato.

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