Con settembre entra in vigore la nuova disciplina per l’apprendistato del primo tipo

 di Anna Isoardi  Odcec Cuneo

Il 19 luglio 2017 è stato siglato un accordo tra Federmeccanica e Assistal con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil in cui è stata rivista la disciplina delle 3 forme di apprendistato ordinarie previste nel nostro ordinamento:

1. l’apprendistato professionalizzante;
2. l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
3. l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Incisivo è l’impatto dell’accordo sulla disciplina dell’apprendistato di primo livello.

L’istituto riguarda i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, che, abbinando il rapporto di lavoro a un percorso scolastico, assumono il doppio status di studente e lavoratore apprendista: la durata del contratto, pertanto, è determinata in considerazione del percorso scolastico.

Riguardo alle disposizioni operative, la durata del periodo di prova è pari 160 ore di presenza in azienda.

A livello retributivo, per le ore di formazione a carico dell’azienda è dovuta un compenso pari al 10% del minimo tabellare.

Per la prestazione di lavoro è prevista una percentuale rispetto ai minimi contrattuali, convenzionalmente pari a quelli previsti per la III categoria, sulla base dell’anno scolastico (dal 55% al 70%, più elevati rispetto all’accordo interconfederale).

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a:

  • 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
  • 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
  • 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
  • 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di stato (articolo 15, comma 6, D.Lgs. 226/2005);
  • 1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente;
  • 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il contratto può essere prorogato fino a 1 anno, sia per coloro che hanno positivamente concluso il ciclo scolastico, sia per coloro che non abbiano conseguito la qualifica, il diploma o il certificato di specializzazione.

Il problema di fondo resta però nell’aspetto applicativo dell’istituto per cui ancora ad oggi si riscontrano innumerevoli problematiche e ostacoli affinchè si riesca a stipulare le convenzioni necessarie con le Università interessate.

Anche l’apprendistato di I livello è un contratto a tempo indeterminato, pertanto, al termine dei periodi massimi sopra indicati, in caso di mancato recesso, l’apprendista rimarrà in forza come lavoratore a tempo indeterminato.

Questo, ovviamente, potrebbe determinare notevoli problemi, vista la ridotta esperienza del lavoratore.

All’apprendistato di I livello è possibile far seguire alla sua conclusione e senza periodo di prova, anche un contratto di apprendistato professionalizzante, la cui durata sarà ridotta di 12 mesi rispetto a quanto sopra indicato.

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