Decreto agosto – misure a sostegno del lavoro

di Marialuisa De Cia – 

Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 104 del 14 Agosto 2020 (Decreto Agosto: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia), sono state introdotte misure volte a fronteggiare la crisi determinata dall’emergenza da Covid-19 sia in relazione alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale e all’estensione di bonus per determinate categorie, sia per rilanciare l’occupazione.

Di seguito, le sintesi dei principali interventi che riguardano i rapporti di lavoro.

AMMORTIZZATORI SOCIALI (Art. 1)

 

Il Decreto in esame ha previsto la fruizione di ulteriori 18 settimane di integrazione salariale prevedendo, tuttavia, un diverso accesso tra le prime nove e le successive nove. Le nuove settimane di integrazione salariale dovranno essere fruite dal 13 Luglio 2020 ed entro il 31 Dicembre 2020. Per tale periodo, la durata massima di integrazione salariale non può superare le 18 settimane, è esclusa, pertanto, la possibilità di fruire di periodi ulteriori di integrazione salariale per effetto delle precedenti disposizioni normative. Ne consegue che i datori di lavoro che ancora potevano fruire di periodi ulteriori di cassa integrazione per effetto dei DL 18/2020 e DL 34/2020 ne usufruiranno nel limite di 18 settimane complessive.

L’accesso agli ammortizzatori sociali rimane invariato rispetto alle previsioni di cui al DL 18/2020 convertito in Legge 24 Aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni. Pertanto nulla varia per quanto riguarda i requisiti per il ricorso a cigo, fis, cig in deroga e fondi di solidarietà bilaterali.

 

         PRIME NOVE SETTIMANE: possono essere richieste dal 13 luglio 2020 senza condizioni reddituali nè contribuzioni aggiuntive. Qualora il datore di lavoro abbia in essere sospensioni per integrazione salariale già richieste e autorizzate ai sensi delle precedenti normative, i periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime nove settimane di cui al Decreto in esame.

         ULTERIORI NOVE SETTIMANE: possono accedere solo i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato e sia decorso il precedente periodo di nove settimane. E’ previsto il versamento di un contributo addizionale il cui ammontare varia in relazione al raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello corrispondente al primo semestre 2019. In particolare:

o          9% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (ore cig) per i datori di lavoro con una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

o          18% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (ore cig) per i datori di lavoro con non hanno avuto una riduzione del fatturato;

o          I datori di lavoro con riduzione del fatturato pari o superiore al 20% non sono soggetti a tale contributo. Sono esclusi anche i datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1 gennaio 2019.

La sussistenza della riduzione del fatturato dovrà essere comunicata dal datore di lavoro con apposita dichiarazione all’atto di presentazione della domanda di integrazione salariale pena l’applicazione del contributo nella misura del 18%.

Le domande di accesso agli ammortizzatori sociali devono essere inoltrate all’INPS (pena la decadenza) entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con deroga al 30 settembre per le decorrenze precedenti alla data di entrata in vigore della norma in esame.

Le modalità di pagamento delle integrazioni salariali non hanno subito modifiche: in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare i mod. SR41 (moduli predisposti dall’Istituto contenenti le informazioni per l’effettuazione dei pagamenti) entro la fine del mese successivo al periodo di integrazione salariale o comunque entro 30 gironi dall’autorizzazione INPS, se successivo.

 

Il Decreto in esame (Art. 2) ha previsto il ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti per un massimo di nove settimane a condizione che nella stagione sportiva 2019-2020 abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a € 50.000,00.

 

ESONERI CONTRIBUTIVI (Art. 3)

 

L’art. 3 del DL 104/2020 in esame ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le aziende, escluse quelle agricole, che non richiedono il trattamento di cassa integrazione di cui sopra. L’esonero è fruibile per un periodo massimo di quattro mesi e comunque entro il 31 Dicembre 2020 ed è commisurato al doppio delle ore di integrazione salari già fruite nei mesi di Maggio e Giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

La fruizione dell’esonero prevede l’applicazione del divieto di licenziamento (trattato successivamente) pena la revoca retroattiva dell’esonero e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

L’esonero in esame è cumulabile con altri incentivi nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

La disposizione non è immediatamente operativa in quanto è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

 

FONDO NUOVE COMPETENZE (Art. 4)

 

E’ stato estesa anche per l’anno 2021 – ed ampliata – la possibilità di prevedere, mediante contratti collettivi di lavoro sottoscritti da rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative, percorsi formativi con rimodulazione dell’orario di lavoro a seguito di mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Gli oneri retributivi e contributivi delle ore di formazione sono a carico del Fondo Nuove Competenze costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive (ANPAL).

 

PROROGA NASPI E DIS-COLL (Art. 5)

 

I trattamenti di Naspi e Dis-coll la cui fruizione scade nel periodo che si colloca tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogati per ulteriori due mesi dalla scadenza originaria. L’importo riconosciuto sarà pari al trattamento dell’ultima mensilità spettante.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (Art. 6)

 

Per i datori di lavoro, ad esclusione del settore agricolo, che dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 assumano lavoratori subordinati a tempo indeterminato ad esclusione di apprendisti e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione, nel limite massimo di € 8.060,00 su base annua (€ 4.030,00 per sei mesi).

L’esonero non è riconosciuto per i lavoratori che abbiano già avuto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro.

Per contro, l’esonero spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI A TERMINE SETTORE TURISTICO E STABILIMENTI BALNEARI (Art. 7)

 

Per un periodo massimo di tre mesi viene riconosciuto l’esonero contributivo nei termini di cui al punto che precede per le aziende del settore turistico e degli stabilimenti balneari che assumono lavoratori a tempo determinato o con contratto stagionale. L’eventuale conversione di tali contratti a tempo indeterminato, consente di fruire dell’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

La disposizione non è immediatamente operativa in quanto è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (Art. 8)

 

Entro il 31 dicembre 2020 è data facoltà ai datori di lavoro di prorogare o rinnovare una sola volta i contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando la durata massima di 24 mesi, senza obbligo di motivazione.

Trattasi di tutti i contratti a termine e non è necessario che fossero in essere al 23 febbraio 2020 come la precedente disposizione.

Viene anche abolito l’obbligo di proroga dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa per ricorso agli ammortizzatori sociali causa COVID.

 

INDENNITA’ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLO SPETTACOLO (Art. 9)

 

Il Decreto in esame prevede una indennità pari a € 1.000,00 da riconoscersi ai lavoratori che abbiano involontariamente cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020 e che alla data del 14 agosto 2020 non siano titolari di pensione, di rapporti di lavoro subordinato o percettori di Naspi e che abbiano prestato attività lavorativa, anche in somministrazione, quali dipendenti stagionali del settore turismo e stabilimenti balneari.

 

La medesima indennità è riconosciuta ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro e che, alla data di presentazione della domanda, non siano pensionati o titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

 

         lavoratori dipendenti stagionali diversi dal turismo e stabilimenti balneari che abbiano involontariamente cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020 e che, nel suddetto periodo, abbiano prestato almeno 30 giorni di prestazione lavorativa;

         lavoratori intermittenti che abbiano svolto almeno 30 giornate nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020;

         lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme di contribuzione obbligatoria che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 al 28 febbraio 2020, siano stati titolari di contratti di collaborazione occasionale autonoma. Alla data del 14 agosto 2020 non devono essere titolari di un contratto di lavoro. E’ richiesta l’iscrizione alla Gestione Separata alla data del 17 marzo 2020 e in tale gestione per il suddetto periodo devono avere versato almeno un contributo mensile;

         incaricati alle vendite a domicilio con un reddito, per tale attività, superiore a € 5.000,00 nell’anno 2019, con partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata al 17 marzo 2020 e privi di iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria.

 

Ai lavoratori dello spettacolo con un reddito inferiore a € 50.000,00 per l’anno 2019 e con almeno 30 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo o con almeno 7 contributi giornalieri e un reddito non superiore a € 35.000,00 per l’anno 2019, è riconosciuta una indennità di € 1.000,00.

 

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti balneari, è riconosciuta l’indennità di € 1.000,00 a condizione che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. almeno 30 giornate retribuite a seguito di contratti a tempo determinato nel settore turismo/stabilimenti balneari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020;
  2. titolarità di contratti a termine o stagionale per almeno 30 giornate nel settore turismo/stabilimenti balneari per l’anno 2018;

iii.       alla data del 14 agosto 2020 non essere pensionati nè titolari di rapporti di lavoro dipendente.

 

Le indennità del presente punto non sono tra loro cumulabili salvo con l’assegno di invalidità di cui alla Legge 222/1984 e sono fiscalmente esenti.

Le indennità di cui al DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020, devono essere richieste, pena decadenza, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della norma in esame, quindi entro il 29 agosto 2020.

 

INDENNITA’ PER LAVORATORI SPORTIVI (Art. 12)

 

Per il mese di Giugno 2020 viene riconosciuta dalla società Sport e Salute SpA una indennità di € 600,00 ai lavoratori con rapporti di collaborazione sportiva nell’ambito delle discipline del CONI. Per i soggetti già beneficiari dell’indennità prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio, Sport e Salute SpA provvederà alla erogazione automatica senza ulteriore domanda.

 

LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (Art. 14)

 

Le procedure di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991 nonché i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui alla L. 604/1996, sono precluse e, ove avviate, restano sospese, nei seguenti casi:

 

         quando il datore di lavoro non abbia integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza Covid-19 stabiliti dal decreto in esame, più precisamente le ulteriori 18 settimane di cui all’Art. 1 sopra analizzato;

         quando il datore di lavoro si avvale dell’esonero dei contributi previdenziali di cui all’Art. 3 riconducibili al mancato ricorso agli ammortizzatori sociali.

 

Le limitazioni di cui sopra, non si applicano:

         in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, ancorché parziale, dell’attività e ove non sia configurabile, nel corso della liquidazione, un trasferimento d’azienda o di ramo;

         in caso di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale volto a incentivare la risoluzione dei rapporti di lavoro limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo stesso. A tali lavoratori viene garantito il trattamento Naspi;

         in caso di fallimento quando non vi sia il ricorso all’esercizio provvisorio o, se previsto per un solo ramo, per tale ramo.

 

I datori di lavoro possono revocare in qualsiasi momento i licenziamenti attuati nel corso del 2020 purché venga contestualmente richiesto il trattamento di integrazione salariale per tali lavoratori.

 

 

 

FONDO FORMAZIONE PERSONALE CASALINGHE

 

Viene istituito il “Fondo per la formazione personale delle casalinghe” volto a favorire la formazione personale e l’incremento delle opportunità culturali e partecipative delle donne che svolgono attività nell’ambito familiare senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito.

 

RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020 (art. 112)

 

Solo per l’anno 2020 viene raddoppiato l’importo del valore dei bene ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR.

Trattasi, ad esempio dei classici buoni spesa che da 258,23 passano a 516,46 euro totalmente non imponibili.

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