Decreto Sostegno e mondo no profit, associazioni culturali e società sportive dilettantistiche,collaboratori e lavoratori dello sport

di Maurizio Falcioni*

 

Non ancora pubblicato in GU, commentiamo sulla base del testo bollinato e quindi comunque definitivo, le disposizioni dettate per il mondo no profit, con particolare riferimento ad associazioni e società sportive dilettantistiche.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Purtroppo davvero poca cosa! Ancora una volta il legislatore determina il valore del contributo sulla base dell’attività commerciale svolta dall’associazione. Il comma 1 indica che è riconosciuto un contributo a fondo perduto esclusivamente a favore dei soggetti titolari di partita Iva e la relazione illustrativa che accompagna il decreto, conferma … in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Nuovamente viene disatteso il riferimento ai proventi complessivi dell’associazione formati non solo dalle entrate di natura commerciale, ma anche da quei proventi identificati come decommercializzati.

Entriamo nel dettaglio:

  • come indicato spetta una indennità ad associazioni culturali, associazioni sportive dilettantistiche, alle società sportive dilettantistiche e a tutti i lavoratori collaboratori e lavoratori dello sport con posizione Iva;
  • non spetta:
  1. ai soggetti che hanno cessato l’attività alla data di entrata in vigore del Decreto;

2. ai soggetti che hanno attivato una posizione Iva dopo entrata in vigore del Decreto;

  • spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, sia inferiore di almeno il 30% del pari ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Ai soggetti che hanno aperto posizione Iva nel 2019 il contributo spetta in assenza dei requisiti indicati;
  • l’ammontare del contributo si determina applicando alla differenza dell’ammontare mensile come sopra indicato, una percentuale determinata per fasce di valori:
  • 60% della perdita media mensile per ricavi e compensi inferiori a 100.000 euro
  • 50% per ricavi e compensi fra 100.000 e 400.000 euro
  • 40% per ricavi e compensi fra 400.000 e 1 milione di euro
  • 30% per ricavi e compensi fra 1 e 5 milioni di euro
  • 20% per ricavi e compensi fra 5 e 10 milioni di euro.
  • Per i soggetti con esercizio sociale a cavallo d’anno (esempio dal 1° settembre al 31 agosto) si ritiene che il conteggio, in considerazione del riferimento alla posizione Iva, si attua sempre con riferimento all’anno solare 01/01-31/12;
  • importo minimo del contributo:
  1. € 1.000,00 per persone fisiche (lavoratori autonomi dello sport)
  2. € 2.000,00 per associazioni / società;
  • viene specificato che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile sui redditi e al contempo non rileva ai fini della percentuale di deducibilità per la determinazione degli interessi passivi e dei costi inerenti sempre ai fini del reddito (art.61 e 109 del TUIR);
  • in alternativa alla erogazione, ma con scelta irrevocabile, il contribuente può utilizzare il contributo sotto forma di credito di imposta in compensazione ai sensi dell’art.17 del DLgs 241/1997;
  • la domanda per ottenere il contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica, con istanza all’Agenzia Entrate, anche tramite intermediario e entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. Data di avvio che sarà stabilita da Agenzia Entrate con apposito provvedimento.

INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPORT SENZA POSIZIONE IVA

Sport e Salute Spa eroga una indennità in favore dei lavoratori/collaboratori di associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 1 lett. m) dell’art.67 DPR 917/1986 (anche amministrativi gestionali), che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività sportiva. Tutti i rapporti di collaborazione sportiva scaduti entro la data del 30/12/2020 e non rinnovati, si considerano cessati.

Nel dettaglio:

  • l’indennità è determinata per fasce di compensi percepiti nell’anno 2019
COMPENSI PERCEPITI NEL 2019 INDENNITA’
superiori a € 10.000,00 € 3.600,00
compresi tra € 4.000,00 e € 10.000,00 € 2400,00
fino a € 4.000,00 € 1.200,00
  • requisiti:
  1. non spetta ai percettori di altro reddito di lavoro (si considerano tali i redditi di lavoro con posizione Iva, i redditi di lavoro dipendente e le collaborazioni coordinate e continuative, nonché le pensioni di ogni genere fatto salvo l’assegno ordinario di invalidità);
  2. non spetta ai percettori del reddito di cittadinanza e di emergenza;
  3. non spetta ai percettori di prestazioni di cui al DL 18/2020: cassa integrazione, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi artigiani e commercianti, lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti balneari, agricoltori, lavoratori spettacolo, reddito di ultima istanza.
  • modalità di richiesta:
  1. ai soggetti già beneficiari delle indennità derivanti dal DL 18/2020 – DL 34/2020 – DL 104/2020 e se permangono i relativi requisiti, l’indennità è erogata da Sport e Salute Spa senza necessità di alcuna specifica domanda;
  2. per soggetti che per la prima volta presentano domanda di indennità, l’istanza deve essere effettuata (unitamente ad autocertificazione) dal 01/04/21 al 15/04/21 tramite la piattaforma informatica gestita da Sport e Salute Spa.

RIFORMA DELLO SPORT PROROGATA DAL DECRETO SOSTEGNI

Solo qualche giorno fa in GU del 18/03/21 e del 19/03/21, sono stati pubblicati i decreti legislativi relativi alla riforma dello sport (d.lgs. 36/37/38/39/40 tutti del 28/02/2021). Cinque importanti decreti che andranno a riordinare tutto il sistema sportivo dilettantistico e sportivo; il particolare il d.lgs. 36 entra nel merito di una revisione, in maniera sostanziale, del rapporto di lavoro sportivo. Disposizioni che decorrono dal 01/07/2022.

Il Decreto “sostegni” interviene con l’art.30, regolamentando l’entrata in vigore delle disposizioni di tutti e cinque di decreti dal 01/01/2022 (fatto salvo come detto per le disposizioni in materia di lavoro sportivo).

PROROGA ADEGUAMENTI STATUTI AL CODICE DEL TERZO SETTORE

L’art.14 del Decreto Sostegni proroga di due mesi, al 31/05/2021 il termine per l’adeguamento statutario previsto dall’art.101, 2° comma, del d.lgs.117/2017. Brevemente si ricorda che la disposizione prevede, per ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di promozione Sociale) e ONLUS la possibilità di modificare gli statuti ai fini dell’adeguamento alla disciplina prevista dal Codice del Terzo Tettore, con le maggioranze semplificate previste dall’assemblea ordinaria. Termine comunque non perentorio, in quanto detti enti possono comunque provvedere alla modifica dello statuto anche successivamente, nelle more dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) e dei termini da quest’ultimo assegnati per richiedere di adeguare lo statuto agli enti che non vi abbiano ancora provveduto.

INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO PER SOSTEGNO ENTI TERZO SETTORE

Sempre l’art.14 del Decreto Sostegni prevede l’incremento del Fondo straordinario degli Enti del Terzo Settore previsto dal DL 137/2020. Fondo istituito per un sostegno agli enti del Terzo Settore rivolto a ODV (Organizzazioni di Volontariato) APS (Associazioni di promozione Sociale) e ONLUS. Era stato dotato di € 70 mln per l’anno 2021 e con il Decreto Sostegni è stato incrementato di € 100 mln.

Si chiude il documento proprio con questa ultima disposizione che non coinvolge tutte le associazioni, ma solamente quelle specificatamente indicate. Una dimenticanza?

Se tale, è solo l’ennesima in un anno di interventi di aiuti economici veramente di poco valore verso l’associazionismo ed in particolare verso lo sport. Se non è dimenticanza, non si può non rilevarne la gravità della decisione, considerando che lo sport è, al pari di altre attività commerciali, sempre il primo e il più colpito dalle misure restrittive dettate dal Legislatore per far fronte alla gravità emergenziale.

*Odcec Rimini

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