Edili: riduzioni contributive 2017

di Maria Cristina Florio Odcec Bologna

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/7/2017 ha confermato per l’anno in corso, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.

Si ha diritto allo sgravio qualora:

  • il datore di lavoro sia classificato ai fini contributivi INPS con C.S.C. da 11301 a 11305 e da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 41200 a 439909;
  • il DURC risulti regolare;
  • sia stata inviata alla DTL di competenza e si rispetti quanto indicato nella Dichiarazione per i Benefici Contributivi prevista dall’art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006;
  • il datore non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione;
  • il datore di lavoro osservi tutti gli obblighi di legge e gli accordi collettivi nazionali e non;
  • venga rispettata la normativa in materia di retribuzione imponibile;
  • i lavoratori siano operai occupati per 40 ore settimanali;
  • i lavoratori non abbiano già diritto ad altre agevolazioni contributive ad altro titolo.

La riduzione contributiva è valida sia ai fini assistenziali che previdenziali, differenti sono però le modalità con cui poter richiedere lo sgravio.

Nei confronti dell’INAIL sono due gli adempimenti da porre in essere.

Innanzitutto va trasmessa, prima dell’invio telematico dell’autoliquidazione annuale, alla sede INAIL di riferimento, un’autocertificazione per dichiarare il rispetto dei requisiti necessari ai fini della fruizione del beneficio. Inoltre, all’interno del modello 1031 dovranno essere indicate le retribuzioni che godono dello sgravio contributivo.

L’importo della riduzione può essere calcolato in maniera immediata, in quanto la percentuale si applica direttamente sul premio dovuto al netto dell’addizionale ex art. 181 T.U..

Riguardo l’INPS, l’istituto ha emanato lo scorso 1° settembre la Circolare n. 129 attraverso cui ha esplicato le modalità operative da approntare affinché si ottenga il riconoscimento dell’agevolazione.

Entro il 15 gennaio 2018 dovrà essere inviata telematicamente un’istanza tramite il modulo “Rid-Edil” presente al seguente percorso: Cassetto previdenziale aziendale > Comunicazioni on-line > Invio nuova comunicazione.

In caso di esito positivo, l’INPS attribuisce il C.A. 7N valido per il periodo settembre/dicembre 2017 ed il datore avrà la possibilità di esporre, sino al 16 gennaio 2018, lo sgravio all’interno del flusso UniEMens.

Per il calcolo dell’agevolazione spettante bisogna ridurre l’aliquota contributiva in base alle indicazioni dell’art. 120, commi 1 e 2, della Legge 388/2000 e dell’art. 1, commi 361 e 362, della Legge 266/2005, quindi va escluso dal calcolo del contributo la quota relativa ai fondi pensioni e la quota destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali.

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