INL: Circolare 11/2018 del 26/07/2018

di Paolo Soro Odcec Roma

L’INL fornisce chiarimenti in merito alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativa alla sentenza di incostituzionalità della Corte Costituzionale n. 153/2014 dell’art 18 bis, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 66/2003, in materia di orario di lavoro.Con la Circolare N. 11 del 2018, l’INL ha avuto modo di precisare quanto espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 37/12552 del 10 luglio 2014), in tema di sanzioni sull’orario di lavoro.

Nel documento, si legge che è stato in particolare richiesto se, ai sensi dell’art 6, comma 3, della L. n. 689/1981 e dell’art 1306,comma 2, c.c., la rideterminazione degli importi scaturiti dalle violazioni della disciplina sull’orario di lavoro possa interessare anche il coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione, qualora il giudizio instaurato dall’altro condebitore fosse stato ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al momento del deposito della sentenza della Corte Cost. n. 153 del 21 maggio – 4 giugno 2014.

In premessa, l’INL ricorda che l’art. 1306, comma 2, del codice civile rappresenta un’eccezione rispetto ai limiti soggettivi del giudicato posti dall’art. 2909 del medesimo codice, in quanto consente al condebitore rimasto estraneo al giudizio, di avvantaggiarsi del giudicato favorevole ad altro condebitore. Tuttavia, affinché sia possibile tale estensione è necessario che si verifichino tre condizioni: in primo luogo non deve essere intervenuto un giudicato diretto di segno sfavorevole, in secondo luogo la sentenza di cui si invocano gli effetti favorevoli non deve essere fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata resa e, infine, il giudice deve avere avuto cognizione sull’intero rapporto obbligatorio il quale, a sua volta, deve essere causalmente e geneticamente unitario.

Al riguardo, l’Istituto rappresenta anche che la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 276 dell’8 agosto2013) ha espresso – sebbene la pronuncia sia stata emessa relativamente agli effetti del giudicato in sedetributaria – il principio secondo il quale:

“Nell’ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, qualorauno dei quali soltanto abbia impugnato l’avviso di accertamento, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte non preclude a quest’ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore del debitore più solerte e quindi di impugnare l’avviso di liquidazione dell’imposta che nonabbia tenuto conto di tale giudicato, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1306, secondo comma, cod. civ. in tema di obbligazioni solidali, sempre che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevolenon siano personali al condebitore diligente e che l’interessato non abbia provveduto al pagamento dell’imposta,consumando così la facoltà di far valere l’eccezione”.

Di conseguenza, in linea con le argomentazioni sopra sostenute e in risposta al quesito avanzato, l’Ispettorato ritiene che la rideterminazione degli importi scaturiti dalle violazioni della disciplina sull’orario di lavoro possariguardare anche il coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione, qualora ilgiudizio instaurato dall’altro condebitore fosse ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata ingiudicato al momento del deposito della sentenza della Corte Cost. n. 153 del 21 maggio – 4 giugno 2014.

Del resto, dalle ipotesi di rideterminazione indicate nella Circolare citata, l’INL rileva che le prime due riguardano casi di rideterminazione delle sanzioni irrogate per entrambi i debitori (autore materiale ed obbligatoin solido) senza distinzione alcuna in ordine alle attività difensive espletate, attesa l’unicità della situazione giuridica scaturita dall’accertamento ispettivo.

Da tale disamina – conclude l’Ispettorato – sembra allora corretto, anche per mere ragioni di opportunità e di parità di trattamento, estendere pure alla terza ipotesi di cui in circolare il principio sancito dalla Corte Costituzionale, con la conseguente rimodulazione degli importi sanzionatori ivi previsti anche nei confronti del coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione.

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