La validità del Patto di Prova in base alle varie sentenze di Cassazione

di Andrea Musile Tanzi Odcec Piacenza

Come noto, il patto di prova è un elemento essenziale del contratto di assunzione e Le varie Corti di Cassazione, attraverso numerose sentenze, si sono espresse in merito alle casistiche che si possono verificare.

Analizzando le principali:

  • Sentenza Cassazione sez. Lavoro, n. 1180 del 18/01/2017

L’esito positivo del patto di prova non implica in alcun modo il divieto di licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro; la valutazione del datore di lavoro, infatti, è discrezionale e non è legata, pertanto, unicamente all’esito positivo del periodo di prova. A questo punto, però, è onere totale del datore di lavoro dimostrare che il licenziamento si è verificato per motivazioni che esulano totalmente dal periodo di prova;

  • Sentenza Cassazione n.1501 del 16/09/2016

La mancanza della forma scritta del patto di prova determina l’infondatezza del licenziamento in base all’art. 1 della Legge 604/1966; una volta accertata la mancanza di un fondamento materiale alla base del licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro con il versamento dell’indennità risarcitoria;

  • Sentenza Cassazione sez. Lavoro, n. 17371 del 1/09/2015

Il periodo di prova all’interno del rapporto di lavoro è necessario a tutelare entrambe le parti, ma una volta superato positivamente, diventa illegittimamente apposto, se stabilito per le stesse mansioni e dopo un congruo periodo di tempo, presso lo stesso o altro datore di lavoro;

  • Sentenza Cassazione sez. Lavoro, n.10618 del 22/05/2015

È necessario rilevare l’importanza della precisa descrizione delle mansioni attribuite al dipendente al momento dell’assunzione. Il patto di prova avrà validità, infatti, limitatamente alle specifiche mansioni attribuite al lavoratore una volta sottoscritto il contratto di assunzione.

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