Le novità in materia di lavoro e previdenza contenute nel Decreto Legge 50/2017

di Marzola Isabella Odcec Ferrara

Il 24 aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 50/2017 (c.d. Decreto fiscale), contenente provvedimenti urgenti in materia finanziaria, iniziative in favore degli Enti territoriali, interventi nelle aree colpite dai recenti terremoti e misure per lo sviluppo.

I principali interventi in materia di lavoro e previdenza sono di seguito sintetizzati:

Art. 53 – APE sociale. Le novità riguardano le attività indicate negli allegati C ed E della Legge 232/2016. Esse si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi ed a condizione che le stesse siano state svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza e sempre che la tale periodo sia corrispondente a quello di interruzione.

Art. 54 – DURC. Il documento di regolarità contributiva, in presenza della regolarità di tutti gli altri requisiti richiesti, si potrà ottenere dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle attraverso il modulo “DA1”. Con tale interpretazione viene superato ciò che aveva affermato l’INPS con il messaggio 824/2017. L’adesione comporta tuttavia un comportamento virtuoso anche nelle fasi successive in quanto il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle rate previste nel piano, comporta l’annullamento del DURC. L’agente della riscossione ha l’obbligo di comunicare agli Enti il pagamento delle rate.

I soggetti che hanno richiesto il DURC poi annullato per i mancati pagamenti “utilizzano le informazioni rese disponibili nella speciale sezione, nell’ambito dei procedimenti per cui il DURC è stato richiesto”.

Le amministrazioni interessate dovranno provvedere ad adeguare i sistemi, probabilmente, attraverso un adeguamento della procedura telematica.

Con tale novità viene sanato il vuoto che si è creato con l’entrata in vigore del D.L. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella legge n. 225/2016 (art. 6, comma 3) ove, in attesa della risposta dell’agente della riscossione (che poteva arrivare dopo parecchio tempo), il datore di lavoro interessato non poteva ottenere il DURC positivo.

Art. 55 – Premio di produttività. Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del Lavoro secondo le modalità individuate dal comma 188 dell’art. 1 della Legge 208/2015, hanno diritto all’abbassamento del 20% della ordinaria aliquota contributiva a loro carico su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei singoli lavoratori interessati. L’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene parimenti ridotta.
Tale disposizione trova applicazione per gli accordi sottoscritti a partire dal 25 aprile 2017. Quelli sottoscritti in data antecedente continuano ad essere disciplinati dalle vecchie regole.

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