Legge di Bilancio 2021 – Congedo di paternità

di Cinzia Brunazzo*

La legge di bilancio 2021 ha prorogato e ampliato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e prorogato il congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre)

Il congedo obbligatorio retribuito, introdotto in via sperimentale nell’anno 2013 e poi sempre prorogato, ammontante a 7 giorni per l’anno 2020 è stato ampliato a 10 giorni per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre, anche in via non continuativa, entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato, si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

Viene prorogato anche per l’anno 2021, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, sempre entro il quinto mese di vita del bambino, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

Ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, la richiesta deve avvenire, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un giorno equivalente a quello richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori

Il datore di lavoro comunicherà all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso uniemens.

Come disposto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2012 i congedi non possono essere frazionati ad ore.

Come per gli ampliamenti dei precedenti anni per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a 7 soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.

Da ultimo il comma 25 dell’art.1 della legge di bilancio ha esteso il congedo obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

* Direttore Scientifico Gruppo ODCEC Area lavoro ODCEC Rimini

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