Prestazioni LPP svizzere: le modalità di tassazione

di Paolo Soro – Odcec Roma Fonte: Fisco-Oggi

Per le somme corrisposte dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, valgono le stesse regole impositive previste per le rendite AVS.

 

 In Svizzera la previdenza professionale obbligatoria (o LPP, secondo l’abbreviazione ufficiale della legge federale) ha il compito d’integrare le prestazioni delle istituzioni previdenziali AVS (assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera) e AI (assicurazione invalidità), che coprono solo il minimo esistenziale del costo della vita per la terza età. Essa ha lo scopo di contribuire a mantenere inalterato il tenore di vita del lavoratore anche dopo il pensionamento ed è dal 1985 il “secondo pilastro” del sistema sociale svizzero.

Tale secondo pilastro svizzero costituisce fonte di integrazione del reddito da pensione per numerosi italiani, che hanno trascorso la loro vita oltre confine e ora sono rientrati in Italia e per altrettanto numerosi frontalieri che per lungo periodo hanno varcato giornalmente la frontiera per recarsi al lavoro in Svizzera.

La modalità di tassazione in Italia di tale reddito, soggetto a imposizione esclusiva nel Paese di residenza del percettore (ai sensi dell’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra Italia e Svizzera e firmata a Roma il 9 marzo 1976) e qualificabile come reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, Tuir, ha suscitato da sempre un acceso dibattito in dottrina.

Per le pensioni relative al “secondo pilastro” non era difatti applicabile l’articolo 76, legge 413/1991, in base al quale, per le sole pensioni AVS (“primo pilastro”), l’ammontare percepito da residenti in Italia non concorreva alla formazione del reddito imponibile, in quanto, se riscossi in Italia, erano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 5% da parte dell’intermediario presso il quale la pensione era accreditata.

Vigevano, pertanto, due differenti modalità di tassazione delle rendite pensionistiche svizzere: una per le rendite LPP, da assoggettare in dichiarazione a tassazione progressiva, e un’altra per le rendite AVS, con imposta sostituiva al 5% applicata direttamente dall’intermediario residente in Italia, che interveniva nella riscossione.

Tali differenze hanno da sempre spinto contribuenti e professionisti a chiedere un intervento legislativo volto a uniformare le modalità di tassazione delle suddette rendite e a estendere l’imposizione sostitutiva anche al “secondo pilastro”.

La richiesta è divenuta più pressante con l’introduzione in Italia, a opera della legge 186/2014, dell’istituto della collaborazione volontaria tesa, in primis, all’emersione delle irregolarità fiscali relative alla detenzione di patrimoni all’estero.

In tale contesto, in ragione di esigenze di riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, l’articolo 2, comma 2, Dl 153/2015 ha previsto che “L’ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate (…) sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all’aliquota del 5% per cento”, ma “ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186”. Al di fuori di tale procedura, quindi, tale modalità di tassazione non era applicabile.

In materia è intervenuto il Dl 50/2017, il cui articolo 55-quinquies, ha introdotto nell’articolo 76, legge 413/1991, il comma 1-bis (in vigore dal 24 giugno 2017), che ha esteso la tassazione alla fonte con aliquota del 5%, prevista per le rendite erogate dall’AVS, anche alle rendite del “secondo pilastro”. Tale comma, infatti, espressamente stabilisce che la ritenuta unica del 5% “È applicata dagli intermediari finanziari italiani, che intervengono nel pagamento, anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”.

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