Regime agevolato contributivo

di Antonio Tuzio Odcec Reggio Emilia

Regime contributivo agevolato di cui alla Legge 23/12/2014 n.190.

Trattiamo oggi dell’opzione prevista per i contribuenti imprenditori individuali di accedere al pagamento dei contributi previdenziali delle gestioni Artigiani e Commercianti in forma agevolata, e delle sue evoluzioni normative.

L’introduzione del beneficio risale alla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) così come modificata successivamente dalla legge 28/12/2015 n.208. Per avere un quadro completo possiamo avvalerci di tre circolari INPS,  rispettivamente in ordine cronologico:

  • la n.29 del 10/02/2015;
  • la n.35 del 19/02/2016
  • la n.22 del 31/01/2017.

I soggetti interessati al regime contributivo agevolato sono imprenditori individuali esercenti attività d’impresa commerciale o artigiani, che abbiano intrapreso un’attività autonoma avvalendosi dei regimi fiscali agevolati, privi di partecipazioni in società di persone o associazioni ex art.5 TUIR ovvero in Srl di cui all’art.116 TUIR. Quindi essenzialmente imprenditori individuali che svolgano l’attività anche in forma di impresa familiare e si  avvalgono del regime forfettario.

In merito all’agevolazione dobbiamo dire che in una prima fase di introduzione della stessa era previsto che i contribuenti fossero esonerati dal pagamento dei contributi in forma fissa sul minimale reddituale, e che il pagamento dei contributi avvenisse in sede di dichiarazione dei redditi con le forme del saldo e degli acconti, come previsto per la gestione separata INPS, ma con le aliquote proprie della gestione commercianti e artigiani sul reddito d’impresa prodotto nell’anno. Ad esso si aggiungeva il classico versamento della contribuzione per maternità pari ad € 7,44 annuale, suddiviso un due rate da € 3,72 cadauno.

Questo aspetto comportava che il contribuente che avesse dichiarato un reddito superiore al minimale, avrebbe pagato un importo in grado di permettergli l’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferiva il versamento, mentre nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al minimale previsto, la conseguenza sarebbe stata un accreditamento annuo di mesi di contribuzione proporzionalmente ridotto.

Nel caso di reddito forfettario prodotto in misura superiore al minimale invece il regime agevolato prevedeva l’ottemperamento del versamento contributivo in misura pari ai contributi fissi previsti per l’anno, e l’eccedenza imponibile non era oggetto di pretesa contributiva.

Gli altri aspetti trattati dalla circolare n. 29 del 10/02/2015 non sono stati modificati dalle successive disposizioni normative.

La circolare n. 35 del 19/02/2016 ci aiuta a comprendere l’evoluzione normativa introdotta dalla legge 28/12/2015 n.208 recitando: “la novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%” ed il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento, ma nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.  Quindi ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, il contribuente dovrà comunque versare una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale.

scarica il Pdf

 

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.