Super Green Pass – Dl n. 127 del 21 settembre 2021 – Regole per il lavoro privato

di Bruno Anastasio e Martina Iorio

 

DOVE SI APPLICA

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del GREEN PASS è necessario per accedere nei luoghi di lavoro, intendendosi per tali tutte le unità produttive/sedi/cantieri per cui l’azienda abbia disponibilità,

 

A CHI SI APPLICA

Sono tenuti a possedere e ad esibire su richiesta i certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. La verifica deve essere assicurata su tutti i turni di lavoro, a cadenza quotidiana, anche a campione. La verifica deve essere svolta anche nei confronti di appaltatori, subappaltatori, fornitori, manutentori, figure professionali, o chiunque frequenti i luoghi di lavoro per attività di lavoro di qualsiasi natura.

 

DA QUANDO?

Dal 15 ottobre 2021

 

CHI EFFETTUA IL CONTROLLO

Il compito di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative è delegato ai datori di lavoro. Per i lavoratori esterni tale obbligo di verifica è anche in capo ai rispettivi datori di lavoro.

Entro il 15 ottobre devono essere definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche.

I controlli saranno effettuati, ove possibile, preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni fornendo loro le dovute informazioni ed istruzioni operative.

 

COME EFFETTUARE IL CONTROLLO

la verifica della certificazione verde è effettuata mediante la lettura del QR code, utilizzando esclusivamente l’applicazione verifica C 19, che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Il datore di lavoro o un suo delegato dovrà scaricare su un dispositivo mobile l’applicazione verifica C 19 che consente di verificare la validità delle certificazioni digitali o cartacee senza la necessità di avere una connessione internet, garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo; in particolare se il certificato è valido il verificatore vedrà solo un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell’interessato: nome, cognome, data di nascita. L’accesso sarà subordinato alla verifica di identità del presentante.

 

CONSEGUENZE MANCANZA GREEN PASS

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green pass, se comunica di non averlo o ne risulta privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari ma, l’assenza da lavoro esporrà in questi casi alla sospensione dello stipendio.

Per le aziende fino con meno di 15 dipendenti, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, scatta la possibilità di sospensione del lavoratore con sostituzione temporanea, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Il lavoratore, in questo modo, mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza arrecare danni all’azienda o comprometterne l’attività.

 

SANZIONI

I lavoratori che accedano ai luoghi di lavoro violando l’obbligo del green pass sono soggetti a una sanzione pecuniaria da € 600a € 1.500. Il datore di lavoro che non ha correttamente verificato il possesso del green pass è soggetto ad una sanzione pecuniaria da € 400 a € 1.000.

 

COME SI OTTIENE IL GREEN PASS

Il green pass si ottiene quando:

  • sono passati 14 giorni dopo la prima dose di vaccino
  • sottoponendosi a un tampone, molecolare con validità di 72 ore oppure antigenico con validità 48 ore.

 

La durata della certificazione verde in caso di contagio è:

  1. 12 mesi se il lavoratore contrae il covid dopo la seconda dose di vaccino, l’aver contratto il virus vale come terza dose;
  2. 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione se ci si ammala di covid oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, ma questa fattispecie non vale se tra la prima dose e la malattia non sono passate due settimane.
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