Tassazione dei contributi versati all’Ente bilaterale

di Anna Isoardi Odcec di Cuneo

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 24 del 4 ottobre 2018, ha precisato nuovamente che i contributi versati all’Ente bilaterale sulla base di accordi contrattuali (che non sono obbligatori per legge) e aventi finalità assistenziale sono in effetti soggetti a tassazione come redditi di lavoro dipendente, poiché non rientrano nelle ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir, in relazione a tale categoria di redditi. Tale norma, quindi, non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli Enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.

In relazione alle prestazioni erogate dagli Enti bilaterali è stato chiarito che il relativo trattamento fiscale deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi e che, pertanto, devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6, Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.

In particolare le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire.

Pertanto mentre le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso ex L. 104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui all’articolo 6, Tuir, non rilevano ai fini fiscali, le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, si ritiene che siano da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), Tuir.

L’Agenzia ha precisato infine che la circostanza che i lavoratori percepiscano le citate elargizioni per il tramite del proprio datore di lavoro e non direttamente dall’Ente bilaterale di categoria, ovvero dal soggetto che sostiene l’onere, non incide sul trattamento fiscale delle somme erogate, dal momento che queste ultime sono corrisposte ai lavoratori in virtù dei contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all’Ente bilaterale.

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