La tassazione del TFR

di Emanuela Corbella* 

Il TFR (trattamento di fine rapporto) è la somma che spetta al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro e viene costituita mediante l’accantonamento annuale di una quota della retribuzione lorda da parte del datore di lavoro. Il TFR corrisponde a circa una mensilità dello stipendio ed è pari al 6,91% della retribuzione lorda annua al netto dello 0,5% utile per finanziare il fondo garanzia Inps che garantisce il pagamento del TFR nel caso di fallimento dell’azienda.

Sono ormai passati 11 anni da quando il lavoratore dipendente italiano, entro 6 mesi dall’assunzione, può scegliere a chi destinare il proprio TFR e precisamente se lasciarlo in azienda come previsto dall’art. 2120 Codice civile oppure destinarlo ad un fondo di previdenza integrativa contrattuale o meno. Nel caso in cui l’azienda abbia più di 50 dipendenti il TFR non può essere lasciato in azienda ma la scelta è tra il fondo di tesoreria Inps (FondInps) e un fondo di previdenza complementare. Se il lavoratore non opta alcuna scelta, in automatico il suo TFR va versato al fondo negoziale di riferimento del Ccnl o in mancanza al fondo di tesoreria Inps FondInps. La legge di Stabilità 2015 dal 1° marzo 2015 ha introdotto in via sperimentale una ulteriore facoltà al lavoratore del settore privato (con alcune eccezioni) irrevocabile ma temporalmente limitata fino a giugno 2018 e cioè quella di percepire il TFR maturato mensilmente in busta paga con tassazione ordinaria. Dal luglio 2018 si è tornati alla duplice opzione: o accantonarlo al fondo TFR o versarlo al fondo pensione in base alla scelta originaria ante marzo 2015. Inoltre, con la legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” sono state introdotte due novità per chi decide di destinare il TFR maturato ad un fondo pensione e precisamente la possibilità di destinare una sola parte del TFR al fondo pensione e la possibilità di cambiare in qualsiasi momento la decisione iniziale.

Il TFR può essere anticipato al lavoratore nel corso del rapporto di lavoro dopo almeno 8 anni di lavoro presso lo stesso datore di lavoro una sola volta e nella misura massima del 70% in presenza delle casistiche e con la percentuale previste dal Codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”. Anche se poi il datore di lavoro medio-piccolo concede di fatto al lavoratore l’anticipo del TFR più di una volta e anche al di fuori della casistica prevista. Le anticipazioni del TFR sono sottoposte a tassazione separata con applicazione dell’aliquota media degli ultimi 5 anni. L’aliquota media viene determinata assumendo l’importo di TFR maturato e le aliquote IRPEF in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della richiesta ovvero in vigore alla data della richiesta.

Per l’imponibile fiscale, al pari dell’erogazione del trattamento di fine rapporto, si considerano i 2 periodi, antecedente e successivo alla data del 31/12/2000:

  • la parte di TFR maturato fino al 31/12/2000 viene ridotta  delle  deduzioni d’imposta di 309,87 euro per ogni anno di maturazione;
  • la parte maturata dal 1° gennaio 2001 viene determinata escludendo gli importi di rivalutazione, ma non sono applicabili le detrazioni d’imposta di 61,97 euro né quelle introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 a differenza del caso di erogazione del Tfr all’atto di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso invece di TFR versato ai fondi pensione sempre dopo 8 anni si può chiedere fino al 30% per qualsiasi motivo e fino al 75% per acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé e i figli. Inoltre, in qualsiasi momento, fino al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Il TFR viene reso disponibile al lavoratore nel caso in cui sia accantonato in azienda alla cessazione del rapporto di lavoro; nel caso in cui sia versato ad un fondo pensione complementare solo all’atto del pensionamento o nei casi previsti dalla normativa.

Se il TFR è in azienda il datore di lavoro deve liquidarlo al lavoratore assoggettandolo ad imposta a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi 5 anni, con il calcolo ormai ben noto e le deduzioni previste ante e post 2000.

Cosa succede invece al TFR versato al FondInps o al Fondo Pensione di previdenza complementare?

Per quanto riguarda il caso del TFR versato al Fondo di tesoreria Inps se c’è capienza nel DM10 il datore di lavoro deve anticipare il TFR versato al FondInps portando poi l’importo lordo in detrazione nel DM10: in questo caso il datore di lavoro assoggetta il TFR ad imposta con le medesime modalità previste per il pagamento del TFR accantonato in azienda e versa in qualità di sostituto di imposta la relativa imposta sul TFR. La somma accumulata sul Fondo Pensione Complementare diventa disponibile:

  • al raggiungimento dei requisiti pensionistici;
  • in caso di adesioni collettive, al momento della perdita dei requisiti di partecipazione al fondo di riferimento (ad se si cambia lavoro);
  • in caso di adesioni individuali si può chiedere:
    – il riscatto totale della posizione a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
    – il riscatto parziale del 50% a seguito di cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a 12 mesi (legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) se il lavoratore è colpito da invalidità permanente che riduca la capacità lavorativa di almeno 2/3.

La tassazione del TFR nel Fondo Pensione varia da un massimo del 15% a un minimo del 9% (in base al numero di anni di iscrizione alla previdenza integrativa) ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione; (questa tassazione si applica ai versamenti effettuati da 01/01/2007) con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuale (15 – 6=9). Non è comunque un’incombenza del datore di lavoro, salvo nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia aderito ad un fondo pensione con destinazione parziale del TFR. Questa somma continua ad essere tassata secondo i criteri previsti per il TFR in azienda.

*Avvocato in Milano

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.