Lavoratori dello spettacolo – Vademecum operativo

di Piergiorgio Baroldi* 

Le   norme   riguardanti   la   gestione   dei lavoratori dello spettacolo, come ben noto ai professionisti che se ne occupano, risultano particolarmente complesse. Ispezioni degli organi   preposti,   in   primis   l’ispettorato del   Lavoro,   possono   rilevare   situazioni problematiche,   con   conseguenze   per   le aziende, anche solo per aspetti formali.Da un costante monitoraggio delle situazioni normative, nonché alla luce di nuovi recenti approfondimenti e confronti con gli enti preposti ai controlli, abbiamo quindi predisposto questo elaborato, senza ambizioni esaustive ma quale elemento semplice per cercare di far chiarezza su situazioni che spesso vengono confuse e per agevolare quindi l’operatività di coloro che nella quotidianità si trovano ad affrontare la materia.

A – LAvORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO 

Le imprese che si avvalgono di lavoratori autonomi dello spettacolo, musicisti, concertisti, ballerini, cantanti, giocolieri, clown, ecc. (vedi l’elenco completo più avanti riportato in “CATEGORIE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”), devono verificare se i soggetti che si esibiscono sono autonomi esercenti attività “liberi professionisti”, e di conseguenza provvedono autonomamente al versamento dei loro contributi alla gestione INPS-ex ENPALS. In tal caso va acquisita copia del certificato di agibilità che il lavoratore ha richiesto direttamente, specifico per lo spettacolo programmato, verificando data, luogo e soggetti assicurati. Il certificato va poi tenuto agli atti con la documentazione relativa allo spettacolo effettuato, per poter essere esibito in caso di controlli ispettivi.

Nel caso in cui il prestatore autonomo (anche occasionale) non fosse in possesso del certificato di agibilità, l’azienda deve:

  • comunicare al Centro per l’Impiego la prestazione del lavoratore autonomo occasionale, almeno un giorno prima dello spettacolo;
  • richiedere il certificato di agibilità all’Inps (documento che autorizza l’impresa a far esibire un artista nei propri locali), documento che  deve  essere  tenuto  in azienda ed esibito a richiesta degli organi ispettivi;
  • versare la contribuzione all’Inps (ex Enpals) pari al 33,00% + 1,28%, del lordo evidenziato in fattura e/o nella ricevuta per prestazione occasionale, trattenendo la percentuale del 9,19% a carico del prestatore, evidenziando la trattenuta stessa nella ricevuta o nella fattura.

La circolare Enpals n. 2 del 30/01/2008 interpreta il comma 188 dell’art. 1 della legge 296/2006, prevedendo l’esenzione degli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell’(Ex)Enpals nei seguenti casi:

  • per la parte della retribuzione annua lorda che non superi l’importo di € 5.000,00, percepita per le esibizioni musicali dal vivo (artisti lirici, cantanti, coristi, vocalisti, maestri del coro, direttori d’orchestra, concertisti, solisti, orchestrali, bandisti);
  • in spettacoli o in celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche, eseguiti da:
    • giovani fino ai diciotto anni di età;
    • studenti fino a venticinque anni;
    • pensionati di età superiore a sessantacinque anni;
    • coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale gli stessi soggetti siano già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo.

Per poter beneficiare dell’esenzione degli adempimenti informativi e contributivi devono ricorrere congiuntamente i due requisiti oggettivo e soggettivo.

Per tali spettacoli si precisa che dovrà essere:

  • inviata comunque la comunicazione della prestazione al Centro per l’Impiego almeno il giorno prima dello spettacolo;
  • versata una contribuzione all’Inps (i cosiddetti contributi minori, pari all’1,28% calcolati sul lordo della prestazione);
  • richiesta la certificazione da parte del prestatore nella quale lo stesso dichiara di versare i contributi ad un’altra gestione pensionistica obbligatoria (specificando se dipendente, commerciante o artigiana), di non superare i 5.000,00 euro annui lordi di compensi e che la sussistenza di tutti i requisiti è presente nel momento della prestazione;
  • allegato un documento di identità valido.

Nel caso in cui il prestatore produca una dichiarazione mendace e qualora l’esito di un controllo ispettivo accerti il falso, si applica l’art. 498 del Codice Penale.

Dovrà quindi essere elaborato il cedolino paga per il solo valore contributivo (uno per ogni spettacolo), inviato l’Uniemens mensile e inviata la Certificazione Unica a fine anno.

Giovani fino ai 18 anni – minori

Per poter far esibire i minori, anche se accompagnati sul palco dal genitore, ed anche se a titolo gratuito, l’azienda deve richiedere una preventiva autorizzazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, allegando i documenti d’identità dei genitori e l’autorizzazione di assenso firmata da entrambi, la visita medica di idoneità fisica del minore allo svolgimento dello spettacolo, (se fosse in orario scolastico, anche l’autorizzazione della scuola) ed il certificato antipedofilia degli adulti che si esibiscono assieme e che hanno un contatto diretto con il minore.

Inoltre, il d.lgs. n. 81/2008, riguardo alla valutazione dei rischi, segnala che lo stesso art. 7 della legge n. 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, “prima di adibire i minori al lavoro, deve effettuare la suddetta valutazione dei rischi avendo riguardo, in particolare, allo sviluppo non ancora completo del soggetto minore, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età ecc.”

Esibizione dei gruppi

Se la prestazione musicale, artistica, ecc. viene svolta da un gruppo, tutti i componenti che realizzano lo spettacolo devono essere regolarmente assicurati, verificando per ogni singolo soggetto la tipologia di adempimento da effettuare, come più sopra descritto, individuando le varie categorie (autonomi, dipendenti, ecc..) che possono anche coesistere all’interno del gruppo.

Bande paesane

Per le formazioni dilettantistiche o amatoriali che effettuano serate musicali non è richiesto il certificato di agibilità e non vi è alcun obbligo contributivo con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, che, con scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni  popolari e  folkloristiche,  a  fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscano in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese. La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, né compensi erogati a corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa. Quando per le predette manifestazioni siano comunque previsti ricavi, anche se interamente destinati alle finalità associative a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo, ed anche se i musicisti non percepiscono alcun compenso e neanche rimborsi spese, ma lo spettacolo è di musica leggera e viene svolto all’interno di una struttura aziendale dove è presente comunque una clientela (ospitata a pagamento per ricevere un determinato servizio, es. alberghi, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari), deve essere richiesto da parte dell’azienda ospitante il “certificato di agibilità a titolo gratuito” per tutti i soggetti che si esibiscono e, se del caso, il “certificato di agibilità a titolo oneroso” per gli attrezzisti che montano il palco e le luci.

Saggi di danza e simili dei bambini

L’esclusione dall’obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, nonché l’esclusione dall’obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.

Il saggio deve essere svolto solo alla fine del ciclo scolastico e non deve essere ripetitivo, con organizzazione effettuata dai genitori e dai maestri del corso e senza pubblico pagante.

In caso contrario va richiesta l’autorizzazione all’Ispettorato    Territoriale    del    Lavoro per  ogni  minore  che  si  esibisce,  nonché presentata anche la richiesta del certificato di agibilità a titolo gratuito od oneroso se lo spettacolo viene effettuato, rispettivamente, senza compenso o con compenso.La mancata richiesta del certificato di agibilità, nei casi previsti, comporta una sanzione amministrativa di € 129,00 per ciascun lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

B – LAvORATORI SUBORDINATI 

La legge di Bilancio 2018 aveva modificato (comma 1097 dell’art. 1) la norma relativa al rilascio del certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo (articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato n. 708 del 16 luglio 1947) esonerando le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, dal richiedere il certificato di agibilità nei confronti di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, qualora fossero presenti tutti i seguenti elementi obbligatori:

  • i lavoratori dovevano avere in essere un contratto di lavoro subordinato (sia esso a tempo indeterminato o a termine),
  • i lavoratori dovevano essere utilizzati nei locali di proprietà “o di cui abbiano un diritto personale di godimento”,
  • dovevano essere versati dalle imprese i relativi contributi previdenziali presso l’Inps,
  • i lavoratori dovevano appartenere ad una delle categorie sottoelencate (dal numero 1 al numero 14 compresi), riportate in “CATEGORIE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO(1)”.

Ora il decreto legge n. 135/2018 convertito dalla legge 12/2019 entrato in vigore il 13 febbraio 2019 ha confermato con l’articolo 3-quinquies comma 1) lettera a), che:

  • le aziende che si avvalgano di lavoratori autonomi o di collaborazioni, sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione.
  • se si avvalgono invece di lavoratori subordinati, le aziende non avranno più l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità poiché per i dipendenti esistono altri strumenti per individuare il rapporto di lavoro come la comunicazione UNILAV, inviata prima dell’assunzione al Centro per l’Impiego competente.

Ne   discende   che   il   mancato   possesso del    certificato    di    agibilità    per    le prestazioni di lavoro subordinato non è un comportamento sanzionabile ai sensi dell’art.  6,  comma  2,  del  d.  lgs  C.p.s.  n. 708/1947  (Messaggio  Inps  n.  1612  del  19 aprile 2019).

APPALTO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE NELLE STRUTTURE TURISTICO – RICETTIVE ALL’ARIA APERTA ED ALBERGHIERE A SOCIETA’ AVENTI SEDE IN ALTRI STATI DELL’UNIONE EUROPEA

Quando un’impresa affida in appalto il servizio di animazione ad aziende con sede in altri stati dell’unione europea, con assunzione degli animatori nello Stato di origine, la ditta committente deve richiedere alla ditta esecutrice il modello A1 (viene rilasciato dall’Ente Previdenziale estero ed attesta il regolare versamento contributivo) per ogni animatore.

per gli stessi soggetti, la ditta appaltatrice, dovrà fornire il certificato di agibilità in esenzione contributiva (certificato che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo stranieri, provenienti da paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale, muniti del documento esonerativo A1).

Qualora l’azienda appaltante il servizio non sia in grado di documentare quanto sopra, in caso di accertamento ispettivo, sarà considerata obbligato solidale e corresponsabile delle inadempienze con conseguente applicazione dei relativi provvedimenti sanzionatori.

Benché con l’entrata in vigore della legge 12 del 13 febbraio 2019 per i lavoratori dipendenti non sia più necessario il certificato di agibilità, poiché i lavoratori stranieri non sono in possesso dell’unilav (documento di avvenuta assunzione in Italia), in assenza di specifiche indicazioni della norma, si ritiene di dover provvedere comunque alla richiesta del certificato in esenzione contributiva.

I  DIvERSI  TIPI  DI  CERTIfICATO DI AGIBILITA’ 

Certificato di agibilità a titolo oneroso È il documento che autorizza le imprese dell’esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, leassociazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi a far agire nei locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947 e successive modifiche e integrazioni, per eventi specifici e limitati nel tempo.

Il certificato di agibilità viene rilasciato dopo l’accertamento della regolarità contributiva dell’impresa nei confronti della gestione dei lavoratori dello spettacolo o, in caso di pendenze contributive, a seguito di presentazione di idonea garanzia (articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947) come la produzione di valida fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura dei debiti contributivi (circolare ENPALS 16/2007).

Certificato di agibilità a titolo gratuito Viene rilasciato in occasione di specifici eventi a scopo benefico, sociale o di solidarietà. Il certificato viene rilasciato solo se i ricavi, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, risultano interamente destinati a finalità benefiche e i lavoratori coinvolti non percepiscono compenso. Per il rilascio del certificato, il presupposto della gratuità deve essere opportunamente documentato.

Certificato di agibilità in “esenzione contributiva”

È il documento che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo (occupati nelle categorie da 1 a 14 dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 e successive modifiche ed integrazioni) stranieri, provenienti da paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale, muniti dei documenti esonerativi (A1, certificato di legislazione applicabile).

Il possesso del certificato di agibilità è pertanto necessario anche per quelle imprese, straniere o italiane, che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi.

* Odcec Venezia


(1) Categorie lavoratori dello spettacolo (art. 3 della Legge 2388 del 29/11/1952)
• artisti lirici;
• attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey;
• attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
• registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
• organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
• direttori di scena e doppiaggio;
• direttori d’orchestra e sostituti;
• concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti;
• tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
• amministratori di formazioni artistiche;
• tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
• operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
• arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
• truccatori e parrucchieri;
• macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
• sarti;
• pittori, stuccatori e formatori;
• artieri ippici;
• operatori di cabine, di sale cinematografiche;
• impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi
e personale di pulizia dipendente dagli enti ed imprese
soprannominati;
• impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d’opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
• calciatori ed allenatori di calcio;
• lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e ne dei film;23-bis) lavoratori autonomi esercenti
musicali.

 

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